Lapidi ed oggettistica – affidamento in privativa
Sono un marmista della provincia di Alessandria; mi occupo esclusivamente di arte funeraria. Combatto quotidianamente con attività sommerse ed imprese funebri (estromesse da una legge regionale riguardante la lavorazione dei lapidei), nel disinteresse degli organi di vigilanza da me allertati.
Ora scopro che un Comune in zona offre i servizi di compra-vendita dell’oggettistica, (imponendone la scelta) e di realizzazione delle lapidi, tramite affidamento diretto ad un artigiano dello stesso comune (credo un fabbro, in quanto il suo codice ateco corrisponde a lavorazione materiali non ferrosi), praticando prezzi non concorrenziali. Vi chiedo se tutto ciò sia legale o conosciate situazioni analoghe e se un regolamento comunale possa predisporre un servizio di questo tipo. Grazie a chiunque sia in grado di darmi informazioni!
Privato
Le informazioni fornite sono poco definite per poter dare una risposta esauriente.
Tentiamo di inquadrare l’argomento per come è stato inteso:
1) Il Comune ha fatto un regolamento o un disposto del Responsabile dei servizi cimiteriali (un dirigente almeno), con il quale ha fornito indicazioni circa materiale da impiegare, dimensione e finiture delle lapidi, i caratteri, l’arredo ecc..
Bene, è buona cosa tendere a dare ordine ed omogeneità all’arredo funerario all’interno dei cimiteri, è utile per tutti anche per l’artigiano.
2) Il comune ha affidato l’esecuzione di tutti i lavori/forniture ad un unico appaltatore. Se lo ha fatto in base ad una procedura a norma di legge, lo può fare secondo diverse procedure.
__2.1) gara di appalto invitando presumibilmente varie ditte (gara negoziata),
__2.2) pubblicazione un bando di appalto con metodo di aggiudicazione all’importo economicamente più vantaggioso (che non vuole dire il prezzo più basso) definito dalle offerte pervenute da parte delle ditte che avranno voluto e potuto partecipare,
__2.3) affidamento diretto (come Lei indica), previa indagine di mercato tra alcuni artigiani della zona;
sulla base dell’indagine (es. verifica e valutazione di prezzi, tempi e qualità esecutive) il Funzionario responsabile avrà deciso di affidare direttamente il lavoro o la fornitura ad un artigiano che avrà fornito gli elementi più convenienti per garantire il servizio che il Comune si attende.
Questa procedura si attua solo per importo del lavoro o della fornitura entro il valore max (netto) di Euro 40.000 (oneri ed IVA a parte).
Ogni appalto di lavoro o fornitura ha un limite di tempo entro il quale si deve svolgere quel lavoro o fornitura, a quell’importo aggiudicato.
In questo caso il Comune si avvale dell’appaltatore e vende il prodotto al cittadino.
Il Comune può farlo stabilendo delle tariffe approvate dall’Amministrazione.
Può farlo in due modi:
a) in privativa
b) in concorrenza con i privati
__caso a) Politicamente l’Amministrazione dovrà giustificare il motivo di una scelta “a regime di privativa” che elimina l’effetto della concorrenzialità di servizi, forniture o lavori (come questi che sono principalmente di natura artigianale anche se in parte potrebbero risultare un insieme di assemblaggio).
__caso b) Il Comune potrebbe aver riscontrato un “cartello”, nell’ambito del complemento funerario (lapidi, arredo funebre ecc.) esistente nella zona che ha portato ad un livellamento dei prezzi in alto, quindi ha deciso di innescare un effetto di concorrenza, istituendo una calmierazione dei prezzi stessi, ad esempio individuando un prodotto base, ben eseguito che può avere un prezzo basso (tariffa che si pone tra i prezzi più bassi diffusi nella zona ma che offre qualche elemento in più es. include l’allaccio votivo o prevede due finiture del marmo allo stesso prezzo, ecc.). Il Comune in questo caso agisce come volano per innescare concorrenza tra gli artigiani.
E’ una cosa positiva, il Comune non agisce in privativa ma fornisce un servizio che sarà a tariffa (o anche una articolazione di tariffe) stabilita con delibera comunale.
Le tariffe comunali devono rispondere all’art. 117 del D.lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che ha titolo “Tariffe dei servizi” che principalmente dispone, “Gli enti interessati approvano le tariffe …in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione …” (vedi nota 1 in calce), e il loro difetto è che sono stabilite annualmente secondo i principi di legge, mentre l’artigiano ha continuamente possibilità di rivedere i propri prezzi, potendo con grande flessibilità agire continuamente sulla selezione (costo) dei componenti e sul processo lavorativo (es. acquisto di semilavorati).
Nota (1)
Estratto T.U. Enti Locali D. lgs 267/2000 – Art. 117. Tariffe dei servizi
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall’ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell’ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.