Obitorio privato: è possibile?
A – una societa’ privata vorrebbe fare un luogo di deposito salme in un suo fabbricato, e vorrebbe poter gestire un obitorio privato. Si puo’ fare?
B – si puo’ pensare ad un qualche utile per il Comune? esempio: – concessione, oppure – appalto di costruzione e gestione (project financing) da fare nel cimitero, ad esempio.
C – serve una concessione? l’uso deve essere compatibile col piano regolatore e le altre norme urbanistiche?
D – ci sono vincoli di numero di luoghi di deposito salme?
E – il Comune ha una privativa, un obbligo di legge?
F – norme di igiene: chi controlla? ASL? Comune?
A – La materia è regolamentata dal DPR n. 285/90, CAPO III ( Depositi di osservazione ed obitori) artt. 12 e seguenti.
La norma … i comuni devono disporre … non vincola la realizzazione dell’obitorio all’interno del cimitero o di più cimiteri del comune bensì indica che è il comune a doverne prevedere la sua realizzazione e la sua funzionalità, mentre è la Azienda Sanitaria a cui compete quella area di territorio che indica, individua ovvero deve esprimere parere sulla ubicazione dell’obitorio stesso quando si voglia prevederlo in altra sede, diversa dal cimitero. Ne consegue che lo “obitorio” è struttura, complesso, servizio pubblico o meglio servizio d’istituto fornito e garantito dall’Ente pubblico.
La normativa ospedaliera prevede ad esempio che negli ospedali e nelle case di cura sia comunque presente un “servizio mortuario” … destinati alla osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme, nonché ad eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici ai sensi della L. n. 83/61 …
E’ frequente l’esistenza ad esempio di un obitorio nel cimitero capoluogo del comune e la realizzazione di altro obitorio ad esempio presso l’ospedale dello stesso comune.
La funzione dello OBITORIO è stabilita dalla norma sopra riportata.
L’attrezzatura di tale struttura può prevedere l’organizzazione di spazi destinati a varie funzioni tra loro connesse:
– Deposito di osservazione (manifestazione di vita)
Camera per la registrazione di eventuali forme di vita;
Camera per la vestizione, per la esecuzione di tanatoprassi, trattamenti conservativi, introduzione salma nel feretro, ecc. (eventuale)
Camera ardente (eventuale)
– Obitorio
Deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria, per autopsie, ecc.: CELLE FRIGORIFERE;
Deposito, riscontro diagnostico o autopsia o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività: CELLE FRIGORIFERE SCHERMATE;
Sala autoptica per autopsie giudiziarie.
– Camera mortuaria
Sala o salette di accoglimento e custodia temporanea di feretri in attesa di sepoltura ovvero di trasporto in altro cimitero ovvero altro comune per la sepoltura o per Forno crematorio. Tale struttura può essere connessa alle due sopra descritte ed ad esempio, le CELLE FRIGORIFERE, potrebbero avere funzione, se adeguate, anche di ospitare feretri in attesa di trasferimento ad un vicino forno Crematorio ovvero in attesa di sepoltura in altra tomba in seguito a trasferimento od altro.
Le funzioni principalmente svolte nelle strutture sopra descritte sono principalmente gratuite per il cittadino (a tutt’oggi) escluso l’eventuale uso delle celle frigorifere per la sosta di feretri in attesa di trasferimento o cremazione, l’uso di eventuali camere ardenti, lo svolgimento della vestizione del cadavere ed eventuali pratiche di tanatoprassi.
A conclusione di tale primo punto si puntualizza che la struttura obitoriale come prevista e richiesta dal DPR 285/90 può essere attrezzata all’interno del cimitero, in ospedali o case di cura o altri edifici rispondenti allo scopo. E’ la A.USL che individua la collocazione di tali strutture ovvero fornisce parere, prescrizioni, N.O. per l’agibilità. L’obitorio privato è da considerarsi quello delle case di cura private in quanto generalmente a servizio dei degenti della stessa casa di cura. Quindi l’obitorio privato è una struttura non contemplata dall’attuale normativa.
La gestione delle strutture obitoriali possono essere svolte attraverso un appalto di servizi o più in generale e cioè nel caso di gestione cimiteriale complessiva, attraverso il “Global Service”.
Lo svolgimento pubblico di tale servizio è a tutela del cittadino, affiche sia evitata la più nota prassi del “caro estinto”.
Posto in rilievo tale adempimento, attraverso una analisi delle esigenze di quel territorio in termini di servizio si può verificare quali strutture e loro organizzazione sono necessarie e come potenziarle o dotarle di ulteriori servizi che saranno posti a pagamento come l’affitto di camere ardenti, l’esecuzione delle nuove discipline di tanatoprassi e vestizione del cadavere, l’eventuale sosta in cella frigorifera di feretro in attesa di trasferimento, ecc..
Nelle note sopra espresse si ritiene aver dato risposta anche ai successivi punti B, C, D, E ed F del quesito.