Regolamento di polizia mortuaria della Regione Puglia: chiarimenti relativamente alle imprese di onoranze funebri.
Nell’attesa dell’andata in vigore delle nuove norme di polizia mortuaria si chiedono tre consigli:
1) il carro funebre deve restare fuori dal cancello del cimitero nella consegna della salma che sara’ affidata al personale del comune?
2) il nuovo regolamento dice che i necrofori saranno assunti a contratto e non piu’ con i voucer. Come avviene questa assunzione?
3) e’ possibile avere l’agibilita’ di una autorimessa per carro funebre, il deposito delle casse e l’ufficio di accoglienza clienti tutti nell’interrato della mia abitazione?
Ditta Antonelli srl
La Regione Puglia ha recentemente emanato il R.R. n. 38/2015 che prevede che tutti i comuni pugliesi adeguino il proprio Regolamento comunale cimiteriale alle nuove disposizioni (o si dotino di regolamento) entro il 30 settembre 2015.
Risposta al punto 1).
Carro funebre fuori dal recinto cimiteriale? Dipende dalla regolamentazione che adotterà il Comune ed anche dalle dimensioni del Cimitero. La normativa regionale non entra a riguardo. Generalmente è ammesso il carro funebre all’interno del cimitero principalmente per posizionarsi sul piazzale deputato allo scarico della bara con cadavere. Nei cimiteri grandi potrebbe avvenire all’interno del cimitero anche un breve corteo funebre fino al luogo di sepoltura dove (grazie a spazi più ampi) potrà avvenire lo scarico della bara e cioè la presa in consegna da parte del servizio cimiteriale del defunto da seppellire. Si fa ancora esempio al caso di ritrovamento e recupero di cadaveri nei luoghi pubblici; questi sono indirizzati all’obitorio in genere ubicati nei cimiteri, quindi il carro funebre o il carro attrezzato per i recuperi entra nel cimitero per agevolare lo scarico del contenitore del recupero effettuato. Nel caso di trasporti funebri di cadaveri, un auto funebre che ha necessità di effettuare una sosta notturna od interrompere il viaggio per il riposo dell’autista, la sosta deve avvenire (quindi deve essere consentito) all’interno del cimitero meglio attrezzato del comune che si attraversa in quel momento: il cimitero è il luogo deputato all’accoglimento e tenuta in custodia dei defunti, un luogo sicuro quindi, non ci si può fermare ad un autogril o ad una generica piazzola di sosta o meno ancora ai margini della carreggiata.
Risposta al punto 2).
L’art. 8 della norma regionale riteniamo sia piuttosto chiara: l’impresa di pompa funebre deve avere un titolare e/o un responsabile dell’attività, una sede propria idonea con autorimessa come prevista dalla normativa nazionale (DPR 285/1990 in primis) e regionale, nonche da eventuali disposti di natura ubicativa ed edilizia che ogni comune potrebbe differentemente definire, e cioè almeno una sede commerciale, un auto funebre, un responsabile e 4 operatori (o necroforo) o in alternativa il responsabile e 3 necrofori: per tutti gli addetti è previsto l’attestato di possesso di aver sostenuto l’adeguata formazione al compito di attività funebre (artt 36 e 37 del suddetto R.R. Puglia n. 38/2015). Quindi personale stabilmente assunto in una delle modalità previste dalle disposizioni, vedi in particolare il comma 5 dell’art. 8 del suddetto R.R. Puglia n. 38/2015.
Risposta al punto 3).
Le autorimesse destinate ad accogliere i carri funebri possono esser ubicate nei luoghi previsti specificatamente dal Comune dove verrà insediata l’attività funebre. I riferimenti quindi sono di compatibilità e congruità con le norme urbanistiche (PRG) del Comune e del suo Regolamento edilizio.
L’idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri per il trasporto di cadaveri su strada, nonché l’idoneità delle attrezzature di cui debbono essere fornite è accertate dall’ASL tramite il responsabile del servizio (ricordiamo l’art. 21 del DPR 285/1990 e nuovamente l’art. 8 del R.R. Puglia n. 38/2015).
Accanto all’idoneità sanitaria ed urbanistica (quindi anche relativamente ad eventuali vincoli paesaggistici, architettonici, ecc.), le rimesse devono anche osservare le disposizioni attribuite alla competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e quelle prescritte in materia di prevenzione antincendio.
Per quanto concerne l’eventuale impiego di locali interrati (o seminterrati) il D.lgs 81/2008 all’art. 65 (vedasi il precedente art. 8 del DPR 303/56), vieta di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei e semisotterranei. In deroga al divieto (comma 2 del suddetto art.), possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l’umidità. Si intendono locali seminterrati i locali interrati per più del 50% della loro altezza complessiva. La ASL provvede ad autorizzare la deroga verificando la presenza di alcune caratteristiche correttive.
L’eventuale impianto di aerazione forzata che possa supplire all’assenza di finestre deve essere in grado di fornire all’ambiente interrato un’immissione ed un ricambio di aria adeguati alla grandezza del locale e al numero di persone che vi lavorano. Tale impianto deve essere conforme alla norma tecnica UNI 10339, perché attualmente non c’è nessuna legge dello stato italiano che contenga i requisiti per un impianto di aerazione forzata. Inoltre nei locali interrati non è consentito che vi sia una percentuale di umidità maggiore rispetto ai locali situati al di sopra del piano di terra, pertanto potrebbe essere necessario l’uso di deumidificatori o di isolanti nei muri e nei pavimenti.
Un ultimo accorgimento tecnico, correlato all’assenza di finestre come fonti di luce naturale, è la dotazione dei locali interrati di un idoneo impianto di illuminamento artificiale o impiego di “tunnel solari”.
Ulteriori approfondimenti e stralci di normativa di riferimento si possono trovare nella Risposta completa.