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Cappella gentilizia al di fuori del cimitero
Un residente che abita in una grande proprietà terriera, chiede se sia possibile costruire all’interno della sua proprietà una cappella di famiglia, dove tumulare le salme della sua famiglia.
Chiedo se c’è una normativa statale o regionale (Lombardia) alla quale fare riferimento.
Comune di Covo (BG)
Il riferimento normativo nazionale è il DPR 285/90, Capo XXI art. 101 – 105.
Per poter edificare fuori dal cimitero una cappella gentilizia in cui possono venire sepolti i defunti di una famiglia e non aperta al pubblico, occorre disporre di un area di rispetto di raggio di 200 metri dalla cappella in cui non vi siano costruzioni (neppure una stalla) e che venga vincolata a inedificabilità in futuro: sono più di 12 ettari.
A queste condizioni il Sindaco può autorizzarne la costruzione, sentita l’Azienda sanitaria competente.
Ma le Regione Lombardia ha emanato una disposizione normativa, la LR 22/2003 che all’art. 9 comma 7 recita: “Il sindaco può autorizzare la costruzione di cappelle private al di fuori del cimitero purché contornate da un area di rispetto”, non specificando quale. Si potrebbe interpretare che per analogia vale la stessa area di rispetto che vige per il cimitero comunale (da PGT), il che dal punto di vista logico parrebbe plausibile, ma il buon senso non sempre è riscontrabile nelle norme.
I 200 metri sono vincolanti per i nuovi cimiteri, mentre per l’ampliamento di quelli attuali in passato, ed anche attualmente, si può arrivare fino a 50 metri dal “centro abitato” che finora è stato interpretato come l’edificio più vicino. Questa deroga a livello nazionale non è prevista per le cappelle gentilizie, ma la faccenda è complicata dal fatto che nel DPR 285/90 si rimanda ad una norma del 1934 che è stata rimaneggiata in maniera sostanziale, ad esempio con le deroghe di distanze di cui sopra.
Va in ogni caso sentita l’ASST competente, facendo presente che una singola tomba di famiglia (e per di più se costituita non da fosse ma da un manufatto a loculi ed ossari) non ha certo l’impatto sull’ambiente paragonabile a quello del cimitero.