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Vincolo cimiteriale – distanza del cimitero dal centro abitato
Ci sono leggi che regolano la distanza del cimitero dal centro abitato? Per quanto riguarda la realizzazione di un cimitero parco le leggi sono le stesse?
Privato
Fino al 1975 era possibile che le concessioni fossero perpetue. Dopo, possono durare al massimo 99 anni.
In genere i comuni limitano le tombe di famiglia a 99 anni e i loculi a 30 – 40 anni con varie possibilità (o meno) di proroga/rinnovo.
Quindi vi possono essere concessioni pre 1976 perpetue o a scadenza, e altre post 1976 con durata limitata e possibilità di proroga/rinnovo come definito dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente.
Grazie della risposta.
Avrei un altro quesito da porvi:
leggendo il regolamento dei servizi funebri del comune di Milano leggo che un colombaro può essere dato in concessione per trenta o quaranta anni con la possibilità di rinnovo per un massimo della metà della durata della concessione originaria.
Proseguendo nella lettura (art.14) si dice però che esistono le concessioni a tempo indeterminato che su richiesta possono essere trasformate in concessioni novantanovennali.
Mi aiutate a fare chiarezza? Nel primo caso la concessione può durare un massimo di 60 anni, nel secondo può essere perpetua oppure durare 99 anni?
Grazie in anticipo della risposta
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LikeDislikeSi, infatti per la presenza della condizione a) “risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti”, nella quasi TOTALITA’ dei casi a nostra conoscenza, un Consiglio Comunale può portare il limite a 50 metri per un cimitero esistente.
Basta prevedere che il cimitero in futuro non sarà in grado di contenere tutti i defunti che per consuetudine o necessariamente vengono sepolti in quel cimitero e che il Comune ha l’obbligo di seppellire, fare un cimitero nuovo creerebbe un danno erariale, essendo soluzione più costosa, le procedure relative avrebbero tempi inaccettabili per l’urgenza di seppellire, ed inoltre creerebbe maggiori disagi alla cittadinanza, e chi più ne ha più ne metta.
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LikeDislikeQuindi per essere il limite ridotto da 200 metri a 50 metri deve essere presente almeno una delle due condizioni, A o B, è corretto?
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LikeDislikeIl riferimento normativo è l’Articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265 come modificato dall’ Art. 28 della Legge n. 166/2012.
In pratica un cimitero deve distare almeno 50 metri da un edificio, e questo vale anche per un cimitero parco.
La legge parla di 50 metri dal “centro abitato”, il che significherebbe un gruppo di edifici, ma siccome all’interno dell’area a vincolo cimiteriale non possono essere costruiti edifici, il risultato è che ci devono essere 50 metri da ogni edificio, compreso gli annessi (es.: garages). Non fanno testo le aree esterne di pertinenza degli edifici o gli impianti. Nell’area vincolata possono essere comprese viabilità parcheggi e pertinenze o impianti pubblici (parco, ad esempio), coltivazioni (anche serre amovibili) o edifici al servizio del cimitero (chioschi dei fioristi; comunque strutture provvisorie).
Per maggiori dettagli si veda la risposta completa
Articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265 come modificato dall’ Art. 28 della Legge n. 166/2012
I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E’ vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell’ultima salma.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l’edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
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