Barriere architettoniche all’interno di una sepoltura privata
I miei genitori hanno aderito ad una cassa mutua (postelegrafonici) che prevede la corresponsione annuale di una quota associativa. Tale cassa mutua assicura le spese per il funerale e l’assegnazione di un loculo in una delle loro cappelle al momento del decesso.
Due anni fa è deceduto mio padre e gli è stato assegnato un loculo in una cappella che ci eleva su due piani. Nel caso specifico, mio padre è al secondo piano. Nella cappella non vi sono ascensori né montascale. Mia madre ha 88 anni e i primi tempi si è recata con regolarità in tale cappella, ma in seguito ha avuto problemi di deambulazione, e da allora non può più salire i gradini delle scale perché deambula con un girello. Ovviamente per il fatto di non potersi recare dal proprio coniuge, mia madre ne soffre tantissimo.
Il manufatto è molto probabilmente antecedente al 1989 ed è stato oggetto di una recente ristrutturazione completa. La palazzina con i loculi presenta dei pianerottoli nei quali era stato previsto un montacarichi per le bare. In ogni caso le scale sono ampie ed è sicuramente possibile installare un montascale. Quanto alla possibilità di spostare la salma in un loculo a piano terra non credo sia possibile perchè sono pochissimi e probabilmente già occupati.
Vengo al dunque. Secondo voi è possibile “obbligare” l’associazione di cassa mutua a garantire l’accesso in tali circostanze ?
Ho sollevato la problematica al Presidente della cassa mutua, ma sostiene che la cappella sebbene appena ristrutturata è comunque stata costruita molti anni fa e adeguarla con ascensore o montacarichi sarebbe troppo oneroso.
Ho chiesto agli uffici comunali ed alla asl e mi hanno riferito che trattandosi di una cappella privata loro non possono intervenire d’Ufficio.
Quale è il vostro consiglio ? Rivolgermi ad un avvocato ? Intendo fare qualcosa non tanto per una questione personale ma perché è una problematica che sicuramente potrà interessare anche altre famiglie.
Privato
This solution has been deemed correct by the post author
Per gli edifici privati costruiti prima del 1989 non esiste l’obbligo di garantire l’accessibilità ai disabili (L. 13/89 e DM 236/89). Obbligo che scatta nel caso di ristrutturazione (D.M. 236/1989 art. 6). In questo caso però il progetto di ristrutturazione sembra sia stato approvato dal Comune senza obbligo di adeguamento.
Ma la normativa parla di edilizia residenziale, non di tombe di famiglia.
Il colombario in questione è una tomba collettiva privata destinata agli iscritti all’associazione, costruita su suolo demaniale in concessione.
Il Comune ha l’obbligo di permettere l’accesso fino ai sepolcri, ma non dentro gli stessi.
Non so quanto si possa invocare una analogia con l’edilizia privata, ma una causa contro l’Associazione rischia di non avere fondamenta giuridiche, e anche se le avesse, durerebbe un tempo tale da rendere inutile il risultato.
Si consiglia pertanto di esplorare l’opzione dello spostamento delle spoglie del de cuius al piano terra, che sembra la strada più percorribile.