Cremazione di resti mortali
Nel nostro cimitero monumentale privato della Misericordia di Grosseto abbiamo in carico una salma deceduta nell’anno 1995 i cui parenti ad oggi desidererebbero cremarla.
Il comune di Grosseto ci nega la concessione alla cremazione anche su volontà dei familiari asserendo che secondo il regolamento della polizia mortuaria sia nazionale che di Grosseto non è possibile creamare le salme se non è scaduto il termine della concessione del loculo (50 anni) e per la terra (15 anni).
Chiediamo se ci sono regolamenti ostativi alla possibilità di cremazione.
Alleghiamo il regolamento della polizia mortuaria del Comune di Grosseto.
Misericordia di Grosseto
Il Regolamento di polizia mortuaria di un comune vale solo per i cimiteri comunali, a meno che non sia esplicitamente stabilito che vale anche per i cimiteri privati: in questo caso (Grosseto) ciò non è stato stabilito.
Un cimitero privato deve sottostate alla normativa nazionale cimiteriale e al suo regolamento/statuto che sia stato recepito (1) dal Comune.
La cremazione di resti mortali (2) è possibile su richiesta e dichiarazione dei parenti di grado più prossimo all’estinto, all’unanimità.(3)
Per cremare si deve estumulare e questo normalmente si può fare per i feretri tumulati solo alla scadenza del periodo di concessione (4), ma il Sindaco può autorizzare l’estumulazione straordinaria per lo spostamento del feretro e, nel caso, fino al crematorio (5). Inoltre per i feretri si può procedere comunque alla cremazione allo scadere del periodo dei 20 anni quando il cadavere diventa resto mortale (Ministero della Salute risoluzione n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003) (6).
Se la estumulazione straordinaria avviene a completamento dei venti anni dalla sepoltura con una condizione di conservazione del feretro tale che la cassa risulti integra, si opera nei modi prescritti dall’Asl inviando il feretro al crematorio presso il quale potrà farsi la cremazione di resto mortale in feretro con zinco.
Il responsabile del cimitero potrà anche aprire il feretro per trasferire il resto mortale in una cassa biodegradabile redigendo il verbale sull’andamento dell’operazione evidenziando eventuali oggetti rinvenuti da consegnare ai familiari. Questo permette l’esecuzione di una cremazione di resto mortale in un forno crematorio normale (senza il problema di abbattimento dello zinco). Il feretro residuo sarà smaltito come previsto dal TU 152/2006 come assimilato ad RSU e lo zinco come materiale da riciclare in appositi impianti.
SINTESI
E’ possibile cremare i resti mortali allo scadere dei 20 anni dalla tumulazione. E’ possibile aprire la cassa ed eventualmente sistemare i resti in sacco biodegradabile per l’operazione di cremazione.
I parenti di grado più prossimo pari grado devono essere tutti d’accordo all’unanimità alla cremazione e ricollocamento delle ceneri.
NOTE:
(1) Il comune non approva il regolamento di gestione delle sepolture interne al cimitero privato, ma lo recepisce, che vuole dire che deve evidenziare le eventuali contraddizioni con la norma in atto in quel territorio (nazionale e regionale) e segnalarlo all’Usl, insieme chiederanno di apportare la modifica altrimenti sarà dato rigetto al recepimento e segnalato al Prefetto.
(2) ovvero inumati da almeno 10 anni o tumulati da almeno 20 anni, vedi DPR 254/2003
e Circolare M.S.del 31 luglio 1998 n. 10. Il DPR 254/2003 essendo una fonte di pari grado rispetto al Regolamento di Polizia mortuaria (DPR 285/1990) può intervenire sul suo testo per cambiarne l’assetto anche con potere abrogante.
(3) DPR 285/90 Art. 79. 1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
(4) DPR 285/90 Art.86. 1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.
(5) DPR 285/90 Art.88. 1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
(6) Ministero della Salute – risoluzione n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003: “A parziale modifica ed integrazione del citato articolo 86 del tuttora vigente regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990, è consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale”