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Affidamento ceneri – Torino
Tra qualche mese presso il cimitero Parco di Torino verrà estumato mio padre dopo 40 anni in loculo. Il desiderio di mia madre e di noi figli sarebbe di fare cremare i resti e portare a casa l’urna cineraria. Pare non sia possibile a causa di una legge regionale o comunale, si può fare qualcosa per risolvere la questione?
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Non ci dovrebbero essere problemi all’affido.
Il riferimento è alla Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20.Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.
Art. 2. (Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)
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5. L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
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7. Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
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8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l’affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l’urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
9. Nell’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell’urna cineraria di cui all’articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.
10. L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
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Art. 3.(Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari)
1. L’urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all’articolo 2, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
2. L’affidatario ha l’obbligo di custodire l’urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
3. L’affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
4. L’affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l’eventuale trasferimento dell’urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
5. Se chi ha in consegna l’urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
Si veda con l’ufficiale di stato civile del comune di chiarire quali possono essere gli impedimenti alla luce della normativa sopra citata.
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