1
Affidamento di ceneri
Vorrei estumulare le ceneri dei miei genitori e tenerle in casa (mi sono trasferito lontano da dove sono tumulati e non ci vado praticamente mai).
Il comune autorizzerebbe estumulazione ma non l’affidamento per non precisati motivi. Ci sono appigli legali per cui poter far valere la mia posizione, e quindi pretendere la concessione dell’affidamento? Leggendo altre Vs. risposte date direttamente a Comuni che Vi hanno chiesto la stessa cosa direi che lo possa fare, ma mi servirebbe qualche riferimento normativo da indicare alla responsabile Stato Civile per convincerla.Privato
Prima di tutto è bene chiarire chi può chiedere l’affidamento.
La decisione sulla collocazione delle spoglie mortali, sotto qualsiasi stadio di trasformazione si presentino, spetta in primis al coniuge al momento della morte, e a seguire i familiari di grado di parentela più prossimo, figli e genitori alla pari. Decisione a maggioranza nel caso di prima sepoltura, all’unanimità nel caso di trasferimenti per evitare contenziosi.
Il primo riferimento all’affidamento si trova nella L. 130/2001 art. 3 c. 1 lett. e).
Il Consiglio di Stato (parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) ha stabilito che l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perché dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione attraverso questo protocollo operativo:
• modalità di espressione delle volontà del defunto; (nel caso specifico, fase superata)
• obbligo di sigillare l’urna; (nel caso specifico, fase superata)
• apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto; (nel caso specifico, fase superata)
• modalità di verbalizzazione della consegna ex Art. 81 DPR 285/90;
• garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.
Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite norme dettate dal regolamento comunale di polizia mortuaria, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli o limitazioni alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.
Doveva essere emanato un regolamento attuativo della L. 131/2001, mai emanato, per cui sulla base del parere del Consiglio di Stato, il Presidente della Repubblica emana un DPR del 24 febbraio 2004 che dice che in attesa di regolamenti, viene approvata la parte della legge 130/2001 riguardante l’affidamento delle ceneri.
Il Presidente della Repubblica convenne che “(…) E’ bensì vero che la legge (la 130/01, n.d.r.) si affida alla emanazione di un successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi a alle regole dettate dall’Art.3 della stessa legge, ma non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario. (…)
In conclusione, dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti, può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione: modalità di espressione delle volontà del defunto, obbligo di sigillare l’urna, apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna, garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate; inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono e debbono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia e dell’autorità giudiziaria”.
Nel caso però che la Regione in cui si trova attualmente l’urna non abbia emanato una regolamentazione specifica regionale, il comune ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri.
Se il Comune in cui giacciono le ceneri non è favorevole all’ affidamento, si può verificare se possibile una procedura di questo tipo:
A) chiedere al Comune di residenza se accetta ceneri provenienti dal Comune dove giacciono attualmente e se è favorevole all’affidamento
B) se si, chiedere il trasferimento delle ceneri nel cimitero del comune di residenza
C) depositare le ceneri in camera mortuaria provvisoriamente e chiedere l’affido
D) ottenere l’affido.
(1) Si possono presentare le seguenti fattispecie in sede di istruttoria per la formazione dell’atto di affido e dell’autorizzazione al trasporto:
a) Familiare affidatario dell’urna residente nello stesso Comune di consegna.
E’ l’eventualità più semplice. Ad autorizzare è lo stesso Comune (ovviamente se lo vuole, se cioè regolamenta la custodia delle ceneri in via generale ed astratta, oppure se la autorizza caso per caso).
b) Ceneri consegnate in comune diverso da quello di residenza dell’affidatario.
Il Comune di residenza dell’affidatario autorizza l’affido sul proprio territorio. Occorre presentare preventivamente l’autorizzazione a chi autorizza il trasporto (può essere anche spedita per fax o email tra i 2 comuni).
Il comune di partenza dell’urna autorizza il trasporto delle ceneri verso il territorio e per l’abitazione dell’affidatario.
Questa è la soluzione più semplificata.
c) Non si ritiene plausibile che un Comune (anche se di decesso) autorizzi l’affidamento per un comune diverso da quello di residenza.
d) L’autorizzazione al trasporto di urna cineraria è rilasciata in base ai disposti stabiliti dal DPR 285/90 dal sindaco, (ora dirigente competente del comune o suo delegato rilasciano l’autorizzazione).
e) L’autorizzazione all’affidamento è rilasciata da chi è individuato dal regolamento di organizzazione del Comune. Può essere anche lo stesso dirigente o delegato che autorizza il trasporto. Attualmente questo atto non è ancora competenza di Stato Civile, nulla però vieta al comune, attraverso un procedimento di delega di far fisicamente coincidere con l’Ufficiale di Stato Civile il soggetto con il potere di firma per le autorizzazione all’affido delle urne cinerarie.
Anche se chi firma le diverse autorizzazioni di polizia mortuaria è, di fatto, la stessa persona fisica sulla relativa documentazione dovrebbero essere specificati i distinti soggetti titolari delle diverse funzioni autorizzatorie.
Per completezza, poi, sarà opportuno che l’atto autorizzatorio rechi anche il nome del dirigente (non necessariamente la firma)ai sensi della Legge 241/1990.
L’affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi:
deve, infatti:
1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l’autorizzazione all’affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest’ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);
2) permettere l’accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l’emotività “buonista” tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione mortis causa) ai congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio);
3) sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all’uopo preposto;
4) rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento;
5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata.
(1) Testo ripreso dal sito funerali.org