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Estumulazione e affidamento urna cineraria
Un cittadino mi chiede autorizzazione per estumulazione dalla tomba di famiglia l’urna con le ceneri del padre per tenersele in casa. Sul verbale di cremazione risulta come destinazione dell’urna il locale cimitero: sono nel giusto negando l’autorizzazione?
Comune di Bellano (LC)
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Sulla collocazione dei defunti, sotto qualsiasi stadio di trasformazione si presentino, decide in primis il coniuge, se vivente, e poi i parenti più prossimi, figli e genitori assieme a maggioranza.
Per l’estumulazione occorre l’assenso a maggioranza degli eredi patrimoniali della tomba di famiglia, assenso che non possono negare (salvo che il richiedente non paghi gli oneri relativi all’operazione) in quanto il fondatore del sepolcro o gli eredi patrimoniali nel caso di tomba di famiglia, non possono opporsi alla manifestazione di atti di pietas degli aventi titolo nei riguardi dei defunti, e, in questo caso, se chi di dovere è consenziente (a maggioranza) l’affidamento delle ceneri si configura come un atto di pietas. L’assenso riguarda l’intervento di estumulazione, non ha niente a che fare con decisioni sul defunto. Oneri a carico del richiedente l’affidamento.
Pertanto il problema si riduce a verificare se lo/gli aventi titolo sono concordi (a maggioranza 50%+1) ad affidare ad uno di loro le ceneri; nel caso serve dichiarazione firmata per evitare possibili contenziosi. E nel caso sia possibile, nel coordinare le parti e l’esecutore dell’intervento essendo il Comune responsabile della custodia cimiteriale. Per l’affidamento si seguono poi le usuali procedure. La collocazione prevista nel verbale di cremazione è relativa alla prima collocazione dell’urna, ma non osta successivi trasferimenti.