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Caratteristiche dei carri funebri – incompatibilità fra gestione di crematorio e trasporti funebri
Rappresento una Società che ha in gestione un impianto di cremazione. La Società vorrebbe introdurre il servizio di trasporto delle casse chiuse, compito quest’ultimo a cura delle Ag. Funebri, dal cimitero all’impianto di cremazione, nonché della consegna delle ceneri di cremazione alle Agenzie Funebri. Domanda: l’autocarro, che dovrà percorrere anche piu’ di km. 100 dall’impianto di cremazione, deve avere delle caratteristiche o autorizzazioni particolari?
Gestore di impianto di cremazione
Le ceneri, che sono inerti, uno se le può portare anche nella sua auto personale, ma dal cimitero al crematorio possono essere trasportati resti, oltre che cadaveri, in contenitori vari, dalla doppia cassa in zinco al sacco biodegradabile, alla cassa in cellulosa ecc… per cui il veicolo utilizzato deve corrispondere alle prescrizioni vigenti per i carri funebri.
Quanto alla normativa vigente, a livello nazionale il riferimento è agli artt. 20 e 21 del DPR 285/90, ma ogni regione ha legiferato per conto suo, anche in contrasto; ad esempio il Piemonte ha introdotto il “piano di autocontrollo da tenere a disposizione per controlli che possono essere solo eventuali, in quanto le attività di verifica dei carri funebri ex artt. 20 e 21 del DPR 285/1990 sono state sospese perché pesantemente condizionanti l’attività delle ASL” (Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2014, n. 13-7014) in contrasto con la verifica annuale prevista dal DPR 285/90; idem la Sardegna, ha previsto che “Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e la sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate” (Allegato alla Delib.G.R. n. 9/31 del 22.2.2019).
Premesso che l’autorizzazione all’esercizio di attività di trasporto funebre viene rilasciata dal Comune in cui ha sede l’attività, e che bisogna disporre di una rimessa particolare dove ricoverare i carri, si riporta esemplificativamente quanto disposto dalla Regione Sardegna nel documento sopra citato, tenendo presente:
a) che ogni Regione legifera per conto suo
b) che ci possono essere problemi nel caso di trasporti interregionali, per normative non coerenti fra loro
c) che bisogna fare i conti anche con il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, che potrebbe dare disposizioni particolari
Regione Sardegna Allegato alla Delib.G.R. n. 9/31 del 22.2.2019:
… 1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c). 2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la loro pulizia e sanificazione. I mezzi di trasporto funebre devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e la sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul BURAS delle presenti disposizioni. Dovrà essere garantita un’adeguata pulizia e sanificazione del mezzo funebre.
I produttori di carri funebri sono in grado di fornire ogni riferimento alla normativa locale.
Di interesse l’articolo FENIOF http://www.linformatorefeniof.it/03_06/regolamento.htm sui carri e quello Funerali.org https://www.funerali.org/attivita-funebre/box-o-autolavaggio-per-le-autofunebri-4166.html sulle rimesse.
Quanto al kilometraggio, può avere ripercussioni sul contenitore o sul cadavere/resto, ma non sul veicolo.
Si ricorda che La gestione di un crematorio è la gestione di un servizio pubblico locale.
Così come per i servizi cimiteriali anche la gestione di crematorio risulta in palese conflitto d’interesse con l’attività funebre che peraltro è inquadrata come attività commerciale, mentre il Crematorio attiene principalmente al servizio di cremazione di cadaveri o Resti Mortali o Resti ossei.
Alla Ditta di Onoranze funebri che svolgono attività commerciale, è affidato dal Comune presso cui opera il servizio di trasporto mortuario secondo le modalità disciplinate dal comune stesso con il Regolamento di Polizia mortuaria.
Pertanto il trasporto funebre è incompatibile con l’attività di gestione di un impianto di cremazione. Le due società interessate devono essere separate e non avere né collegamenti né forme di controllo una sull’altra.