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Diritto di decisione sulla cremazione di spoglie da parte di coniuge convivente con altro/a post mortem del de cuius
Mio figlio sposato decede nel 2006; la moglie dopo 5 mesi circa convive con un compagno. Nel 2009 ha un figlio con questi, nel 2018 va a convivere con altro compagno. Non si è da anni curata della tomba del marito (mio figlio).
Sono il firmatario del contratto di concessione del loculo.
Avendo in vita mio figlio avuto indifferenza se essere cremato (sue parole quando in vita), come fare se la moglie si oppone nonostante il suo allontanamento dal legame affettivo ormai da anni?
Privato
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Riguardo alla cremazione l’art. 79 c.1 del DPR 285/90 recita:
La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, modificato dalla L. 130/2001 art. 3 in “dalla maggioranza assoluta di essi”, salvo che la normativa regionale non preveda la maggioranza (es.: Lombardia)
La ex moglie avrebbe perso ogni diritto sulle spoglie mortali se si fosse risposata, ma non è così, per cui mantiene la prelazione/precedenza (in termini legali:poziorità) e pertanto solo lei può decidere una eventuale cremazione.