Diritti sul defunto da parte di convivente more uxorio
In qualita’ di convivente e madre di nostra figlia,attualmente all’estero e per 2 anni impossibilitata a tornare in Italia, ho qualche possibilita’di ottenere l’autorizzazione alla cremazione da parte del Comune di Milano dopo la normale esumazione del mio compagno di vita, cittadino Giapponese? Attualmente sono trascorsi 14 anni dalla sua morte e temo possa essere esumato prima del ritorno di nostra figlia. Unica parente in vita in quanto gli altri parenti , tutti residenti in Giappone, sono nel frattempo deceduti.
Privato
Può disporre dei resti mortali di un defunto, fatte salve le volontà del defunto stesso, la persona affettivamente più vicina al defunto.
In primis il coniuge al momento della morte, a seguire i familiari in ordine di grado di parentela, genitori e figli a pari grado e poi a seguire gradi di parentela più lontani.
Situazione collaudata da giurisprudenza da molti anni, salvo improbabili disposizioni contrarie del regolamento di polizia mortuaria.
Con l’evolversi dei costumi sociali per cui la convivenze viene sempre meno formalizzata dal matrimonio, il convivente more uxorio viene equiparato al coniuge.
A supporto ad esempio la sentenza nel caso scrutinato dal Tribunale di Treviso il 15 dicembre 2014 relativa al caso di un uomo convivente con altro uomo, , che chiede al Comune l’affidamento dell’urna in cui sono conservate, successivamente alla cremazione, le ceneri del compagno, con il quale aveva convissuto per molti anni e che lo aveva altresì nominato erede universale con testamento olografo. Il Comune dapprima non risponde alla richiesta e successivamente la respinge, escludendo la legittimazione dell’istante a presentare quella domanda, non essendo “familiare” del defunto, come previsto, invece, dalla lettera della Legge (art. 3 lett. e) della L. 30 marzo 2001, n. 130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. L’uomo ricorre, allora, all’Autorità giudiziaria Ordinaria.
Il Tribunale di Treviso afferma, innanzitutto, la propria giurisdizione, stante la posizione di diritto soggettivo dedotta dall’attore, a fronte di attività vincolata della pubblica amministrazione.
Nel merito, accoglie l’istanza, dopo aver ritenuto di fornire, nella specie, un’interpretazione del termine “familiare”, tale da ricomprendere anche il convivente more uxorio, parificando, nel contempo, la convivenza omosessuale a quella eterosessuale (1).
Il Tribunale ha cura di richiamare all’uopo i più recenti precedenti della Corte di Cassazione, che hanno esteso, in situazioni determinate (individuate in modo esemplificativo), i diritti riconosciuti per legge al coniuge, anche al convivente, all’interno di una relazione di coppia connotata da stabilità e serietà (dalla risarcibilità del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per morte del congiunto, all’esperibilità dell’azione di reintegrazione del possesso); il tutto, muovendo dalla ben nota sentenza della Corte costituzionale (cfr. C. Cost., sent. n. 404/1988) che aveva riconosciuto al convivente il diritto di succedere nel rapporto locatizio, in caso di decesso del conduttore. In effetti, la convivenza more uxorio costituisce uno dei tanti modelli familiari, che la società, con le sue diverse sensibilità, comunque, conosce e gode della formale legittimazione e della tutela di cui all’art. 2 Cost.
Si ritiene quindi che nulla osti ad una sua richiesta in merito, stante che la convivenza fra l’altro può essere dimostrata, ma se vogliamo essere più garantiti, può farsi inviare dalla figlia una dichiarazione di consenso all’operazione, autenticata presso le autorità consolari/ambasciate italiane in loco.
Nel caso il Comune persistesse nel diniego, può rivolgersi all’Autorità giudiziaria normale con ottime probabilità di successo.
(1) vedi anche la successiva Legge 20 maggio 2016, n. 76
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze