Dispersione in natura di ceneri da cremazione di resti mortali (Piemonte)
fra qualche mese avverrà l’estumulazione ordinaria del mio fratellino, sepolto in un loculo da 52 anni. La mia mamma ha scelto di farlo cremare.
Ho letto la normativa regionale del Piemonte al riguardo e in parte anche quella nazionale, tuttavia mi permangono alcuni dubbi:
1) Se scegliamo a priori di far cremare i resti, per legge è comunque obbligatorio aprire la bara per verificarne lo stato di conservazione? Oppure, con le debite autorizzazioni, il carro funebre può prelevare il feretro e trasportarlo direttamente al tempio crematorio?
2) Una volta cremato, mi confermate che possiamo essere noi familiari a prelevare l’urna cineraria e non occorre più il carro funebre?
3) Mia madre desidererebbe disperdere le ceneri.
Ho chiesto sia a una locale società di pompe funebri, sia alla SOCREM e in entrambi i casi mi è stato risposto che ciò non è possibile in caso di “seconde sepolture”.
Su questo sito, però, ho letto il contrario nella Vs. risposta dal titolo “CREMAZIONE E AFFIDAMENTO CENERI-PIEMONTE”.
Ho cercato nella normativa regionale e non ho trovato nulla che vieti questa pratica. Sapreste cortesemente illuminarmi al riguardo ed, eventualmente, fornirmi dei riferimenti giuridici?
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1) Si’ si deve verificare lo stato del feretro e del Defunto, anche per verificare il contenuto della cassa, che può contenere oggetti di valore, pacemaker che sono incompatibili con la cremazione e altro. Verifica che stabilisce anche se si tratta di resto mortale (con ancora parti molli DPR 254/2003) o resto osseo (solo scheletro DPR 285/1990).
Se non si decide per la cremazione le due tipologie hanno trattamenti differenti In caso di estumulazione ordinaria e/o straordinaria (purchè trascorsi almeno 20 anni dalla sepoltura in loculo), la definizione dello stato dei resti è delegato al caposquadra.
1.a) Per l’Osseo è previsto l’Ossario comune (manufatto obbligatorio in ogni cimitero per la collocazione indifferenziata di tali resti) oppure la raccolta in una cassetta per Resti ossei per la sua successiva tumulazione in ossarino (od anche in loculo vuoto o occupato da altro feretro).
1.b) Per il Mortale è prevista la sua inumazione per un periodo ridotto (sepoltura in terra in campo speciale identificato generalmente come Campo Inconsunti) di 5 anni o se previsto dalla Normativa comunale di 2 anni con impiego di agenti ri-attivatori del processo decompositivo.
Altra possibilità offerta e molto impiegata è la Cremazione del Resto Mortale o del resto osseo. La decisione se procedere in questo senso è dell’insieme dei parenti di grado più prossimo (coniuge, poi primo grado, ovvero genitori o figli. I fratelli sono di secondo grado) che dichiarano che il defunto aveva espresso volontà di essere cremato o non era contrario alla cremazione all’ufficiale di stato civile che autorizza la cremazione.
2) Trattandosi di materiale inerte l’urna può essere ritirata dal Crematorio e trasportata a destinazione dai Familiari del Defunto (o loro incaricato) su automezzo che non ha bisogno di particolari autorizzazioni, al contrario di quanto avviene per salme e resti mortali.
3) Molto bene la dispersione è praticabile in Italia in virtù della Legge 130/2001 che però ha necessità di disposizioni Regionali per la definizione delle esatte modalità e poi di disposizioni comunali per il sito prescelto per la dispersione; Legge che stabilisce: “Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’Ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.”
La lettera d) del citato Art. 3, comma 1 della legge 130/01 dispone che la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione cremazionista cui era iscritto il defunto o, in mancanza, da personale autorizzato dal comune. La volontà del defunto può che essere provata in tre modi:
– con dichiarazione scritta del “de cuius”;
– con manifestazione scritta dei familiari che riportano la volontà del “de cuius”;
– con prove testimoniali attraverso sentenza del giudice.
Per quanto riguarda il diniego ricevuto alla dispersione delle ceneri del Suo Fratellino defunto e sepolto oltre mezzo secolo fa, sul sito di SOCREM Torino è riportato:
“Attualmente la dispersione in area esterna al cimitero è possibile solo nel caso in cui le ceneri siano destinate in un comune diverso da Torino, in quanto devono ancora essere individuate le zone all’interno dell’area cittadina dove sarà possibile effettuarla. Per dispersione in area extra cimiteriale si intende la dispersione delle ceneri del proprio caro sui prati, nei fiumi, nei laghi, in montagna, al di fuori del perimetro del cimitero.”
Difatti il REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI vigente riporta all’Articolo 40 – Destinazione delle ceneri – “Cinerario comune”, comma 10, il quale recita: “10. La dispersione delle ceneri in natura non è consentita in Torino in aree private all’aperto ed in edifici privati al chiuso; sono altresì vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta – all’atto dell’autorizzazione – la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.”
Ma non dovrebbe essere questo il motivo dell’impedimento, bensì quanto segue.
Occorre puntualizzare e “spigolare” che la sopra menzionata Legge n. 130/2001 interviene anche in materia penale, aggiungendo 3 commi all’Art. 411 Cod. Penale: la legge penale non è mai retroattiva, per principio costituzionale, quindi per le ceneri di persone decedute prima della promulgazione della L. 130/2001, varrebbe, in ambito penalistico (procedimento penale) la regola del “favor rei”, cioè si applica sempre la norma più favorevole nei confronti dell’imputato, specie se, nel frattempo è sopravvenuta una disposizione positiva a riguardo: “per quale ragione punire penalmente la dispersione se questa non integra più fattispecie di reato? quando, naturalmente, eseguita secondo legge?”
Vale l’assunto che tale procedura non è esplicitamente regolamentata dalla norma statale quindi si ritiene che la volontà del defunto possa essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge (non è il Ns. caso) ovvero da tutti i congiunti di fronte a pubblici ufficiali (sono le figure individuate dal DPR n. 445/2000 o della Legge notarile n. 89/1913), e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata ex Art. 2703 Cod. Civile. ATTENZIONE però, la Legge (Art. 76 DPR n. 445/2000) punisce le dichiarazioni mendaci e la dispersione è istituto che presenta rilevantissimi profili di natura penale ED INOLTRE rimane il fatto che la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso e la Legge Regionale piemontese vigente non ha affrontato e risolto tale aspetto (persona deceduta prima dell’entrata in vigore della L. 13072001) come invece è stato fatto dalla normativa ad es. della Emilia Romagna (rif. Art. 11 comma 6 della L.R. n.19/2004, integrato con Deliberazione di G.R. n. 10/2005 e di seguito modificata con ulteriore Deliberazione di G.R. n.1622/2008).
Distintamente, la Redazione
Note:
– LR 19/2004, art. 11 comma 6: … “6. Le ceneri già custodite al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate
secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4.” …;
– Del di GR n. 10/2005: … ” Nel caso invece di dispersioni di ceneri già tumulate, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 11, l’autorizzazione compete all’Ufficiale di stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri. Quanto alle forme di espressione della volontà, sia la normativa regionale che quella nazionale si limitano a stabilire che la dispersione delle ceneri venga consentita in base alla espressa volontà del defunto. Pertanto appaiono certamente idonee allo scopo tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (nell’ambito, ad esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri), o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali.” …
“Peraltro, tenendo conto che la normativa non si sofferma sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volonta’, dovra’ altresi’ ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volonta’ di dispersione delle proprie ceneri; la volonta’ del defunto puo’ essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonche’ dal parente piu’ prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Cod. civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata. Resta inteso che qualora nuove norme nazionali intervengano a regolare la materia, non ci si potrà che riferire alle stesse in ordine alle modalità di espressione della volontà del defunto.” … ;
– Del. di GR n. 1622/2008: … “modificazione … che consenta di evitare disparità di trattamento tra coloro che hanno il coniuge o parenti di primo grado e coloro che non li hanno:
– il capoverso 8 della lett.b) è sostituito dal seguente: “Peraltro, tenendo conto che la normativa non si sofferma sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volontà, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell’autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; la volontà del defunto può essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del cod. civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.” …