Dispersione in natura di ceneri già tumulate
Nel 2002, al momento del decesso del padre, un nostro utente non ha potuto eseguirne le volontà (voleva che le proprie ceneri fossero disperse in natura) in quanto in quegli anni non era possibile autorizzare la dispersione.
Ora è deceduta la mamma, che sarà cremata, il figlio vorrebbe disperderne le ceneri insieme a quelle del padre in modo da eseguire le volontà di entrambi.
La mia collega dello stato civile mi dice che non è possibile autorizzare la dispersione di ceneri che sono state tumulate in cimitero.
Come posso aiutare questa persona?
Comune di Spilamberto (MO)
La tumulazione delle ceneri può essere richiesta dal familiare più prossimo (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle e così proseguendo fino al 6° grado di parentela diretta)
Il richiedente deve rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si certifica che il congiunto in vita aveva espresso la volontà di essere cremato e che la tumulazione delle ceneri dovrà essere eseguita presso il cimitero o presso un’altra destinazione da lui prescelta.
Tuttavia non è sempre possibile soddisfare la volontà del defunto, in quanto esistono specifiche leggi che disciplinano la modalità di conservazione e la dispersione delle ceneri del defunto.
Nel caso si scelga di conservare le ceneri in un’urna funeraria essa dovrà essere adeguatamente sigillata e bisogna fare riferimento alla disciplina regionale e comunale che regola la conservazione delle ceneri.
In ogni caso bisogna sempre garantire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto. La legge prevede anche tre diverse modalità di conservazione:
tumulazione;
interramento;
affidamento ai familiari.
Nel caso in cui il defunto abbia espresso la volontà di far disperdere le proprie ceneri questo potrà essere fatto in luoghi specificati dalla legge.
Le ceneri possono essere disperse:
in apposite aree all’interno dei cimiteri;
in natura, quindi anche in laghi, fiumi e mari a un minimo di 100 metri dalla riva e nei tratti liberi da bagnanti, imbarcazioni e opere;
in aree private, sempre all’aperto e con il consenso dei proprietari, la legge specifica inoltre che la dispersione delle ceneri non può avere scopo di lucro;
la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati.
Ogni comune dispone le proprie regole riguardo alla modalità di dispersione delle ceneri, per questo motivo è importante informarsi bene sulle pratiche burocratiche funebri e le norme igienico sanitarie che devono essere rispettate durante la dispersione delle ceneri.
Fonte: https://onoranzefunebrilasimonetta.it/quanto-costa-farsi-cremare/
La Legge n. 130/2001 è stata pubblicata il 19/04/2001, quindi prima del decesso del padre dell’attuale richiedente della dispersione: in ogni caso il defunto aveva dichiarato, e forse anche scritto, la volontà alla dispersione delle proprie ceneri.
Il Vs. Comune ha una disciplina riguardo la dispersione delle ceneri, la Delibera di Consiglio comunale n. 44/2005 e quindi richiamiamo gli artt. 3, 4 e 8 di tale disposto che Vi permettono di dare soddisfazione, e quindi autorizzazione, alle richieste del cittadino tenendo conto di quanto disposto dall’art. 11 comma 2 della LR 19/2004, che prevede “… ove vi sia volontà espressa del defunto”.
L’insieme delle due condizioni, volontà e delibera, permettono di dar corso alla volontà del defunto. Nel caso di espressione verbale di volontà di dispersione, si sottolinea l’opportunità di verificare che se ci sono più figli, vi sia unanimità di intenti, per evitare possibili contenziosi.
Per una trattazione sull’argomento si veda la Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 2005, n. 10 a titolo “Direttiva in merito all’applicazione dell’art. 11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, modificata dalla Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 13 ottobre 2008, n.1622, nella quale il problema viene esaurientemente trattato.
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