Dispersione di ceneri in affido familiare – Liguria
Il titolare dell’affido delle ceneri in questione chiede, vista la mancanza di parenti che possano prendersi cura delle urne dopo la sua dipartita, la dispersione delle ceneri dei genitori prese in affido anni fa. Il problema nasce dal fatto che, nonostante la cremazione sia stata una scelta del figlio e anche se fosse stata dettata dai genitori stessi, non pare esista una dichiarazione esplicita e scritta o un testamento per quanto riguarda la dispersione.
Ho modo di soddisfare la volontà del figlio o sono costretto a rifiutare la richiesta?
Comune di Arcola (SP)
Non esistono disposizioni specifiche del defunto.
Se l’interessato ha avuto in affido le ceneri significa che ha dichiarato che il defunto non era contrario alla cremazione.
Una volta cremato, dove collocare le ceneri spetta all’avente titolo, in genere la persona piu’ vicina affettivamente al defunto (coniuge in primis e poi i parenti piu’ vicini, figli/genitori).
Pertanto, come aveva titolo a decidere di collocare le ceneri in casa sua, cosi’ ha titolo a decidere di una loro “collocazione” in natura mediante dispersione.
Ma nel caso specifico (Liguria) interviene la norma regionale Legge 24/2007 che recita:
art.3
2. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l’interramento nel cimitero, l’affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla presente legge.
3. In caso di affidamento dell’urna ad uno dei soggetti di cui al comma 2, il Comune provvede all’annotazione in un apposito registro delle generalità dell’affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l’identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.
4. Nel caso in cui l’affidatario dell’urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all’interramento oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5.
Ma al successivo art.4 si dice:
1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.
Per cui nel caso specifico non è possibile la dispersione.
Pertanto il familiare dovrà riportare l’urna in cimitero dove avrà la possibilità di collocare le ceneri in un Ossario/Cinerario per il periodo di concessione stabilito dal Vs. Regolamento comunale, al termine della concessione le ceneri verranno collocate nel Cinerario Comune. OPPURE il familiare può riconsegnare le ceneri al Cimitero chiedendo di custodirle da subito nel Cinerario Comune.