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Nulla osta ricezione ceneri
PER COLLOCARE LE SPOGLIE MORTALI, PROVENIENTI DA ROMA SOTTO FORMA DI CENERI, NELLA TOMBA DI FAMIGLIA SITA NEL CIMITERO DI UN COMUNE PUGLIESE, E’ SUFFICIENTE IL NULLA OSTA CHE DEVE RILASCIARE IL COMUNE OVE SI TROVA IL CIMITERO, SU RICHIESTA DI UN PARENTE INTERESSATO ?
Studio legale
La movimentazione di ceneri (e per analogia di resti mortali o cadaveri) può essere decisa prioritariamente dal coniuge/convivente, e secondariamente dai parenti di grado piu’ prossimo all’unanimità, secondo normativa nazionale per analogia con quanto previsto per le ceneri, D.P.R. 285/90 art. 79 c. 1, o a maggioranza se previsto esplicitamente dal regolamento di polizia mortuaria comunale.
Quindi la verifica di questa condizione è pregiudiziale.
Chi ha rilasciato l’autorizzazione alla cremazione autorizza anche i trasferimenti; presumibilmente il dirigente del Comune dove è sepolta l’urna con le ceneri.
Bisogna verificare se il Comune di destinazione accetta che entri in cimitero l’urna; potrebbe non consentire l’accesso ai non residenti, per esempio. Dipende dal Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di destinazione.
Il trasporto di ceneri non necessita di apposito veicolo (carro funebre) in quanto materia inerte; un privato se lo potrebbe portare in auto.