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Concessione non firmata dal concessionario
Premesso che nel Regolamento è una eventualità non prevista, ci troviamo nella posizione di dover invitare nuovamente alla sottoscrizione della concessione cimiteriale l’intestatario che, dopo ripetuti inviti (nel corso degli anni), non si è mai presentato.
Il tributo per la concessione è stato assolto completamente.
Siamo a chiedervi come l’Amministrazione può procedere.
Comune di Rescaldina (MI)
– Ha pagato la tariffa?
– lo avete ripetutamente invitato a firmare e non ha risposto?
Non dovete fare niente: estumulate il defunto a fine concessione, non rinnovabile.
Potreste in teoria estumulare anche subito come sepoltura irregolare senza concessione, ma il fatto che ha pagato potrebbe portare a un contenzioso che conviene evitare.
Approfondimenti
Si tratta di concessione di Loculo trentennale che la normativa cimiteriale comunale (del 2014) inquadra all’art. 47 comma 3a) e 6) in cui si fa riferimento allo schema di contratto-tipo, approvato dalla Giunta Municipale. Quindi è un manufatto realizzato dal comune il cui importo di concessione non necessita dell’imposta di registro in quanto nella fattispecie si tratta di scrittura privata registrabile in caso d’uso (ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 131/1986).
La mancanza della firma della concessione da parte del Concessionario che rilevanza determina? Di fatto, in questo caso di loculo trentennale, nessuna; richiamiamo a tale proposito sempre il Regolamento comunale di Polizia mortuaria che all’art. 49, commi 1, 2 e 3 prevedono il rilascio di concessione di loculo in presenza di salma (e la tumulazione è di fatto avvenuta), l’assegnazione è avvenuta per assegnazione di posto salma secondo numerazione progressiva (e non a scelta) e che allo scadere dei 30 anni la concessione è automaticamente retrocessa al Comune non prevedendo soluzioni di trasferimento a terzi.
Tale inadempimento da parte del Concessionario potrà essere eventualmente condizione di non accettazione di proroga di cui all’art. 48 comma 3).
Nel caso in cui, invece si fosse trattato di area cimiteriale concessa per la costruzione di Tomba di Famiglia (art. 47 comma 2), oppure di concessione di manufatto familiare a più posti salma, quindi determinanti importi di concessione per i quali è necessaria la registrazione (importo oltre 8.400 €, in cui si paga di imposta di registro del 2% sull’importo, minimo 200 € ), l’Ufficio cimiteriale avrebbe potuto operare ai sensi dell’art. 52 che prevede l’istituto della decadenza per inadempimenti, oppure non consentendo l’uso del sepolcro per atto imperfetto, quindi non autorizzando alcun tipo di sepolture dalla salma a ceneri o resti ossei.
NOTE:
Il rapporto di concessione cimiteriale non è sottoposto alle regole dei contratti e delle concessioni pubbliche, ma alla disciplina speciale prevista dai singoli regolamenti di polizia cimiteriale ed alla disciplina contenuta nel DPR 285/1990 (commento di Eugenio De Carlo 01/10/2018 – già Segretario Generale del Comune di Taranto).
– Per l’imposta di registro il corpus normativo di riferimento è rappresentato dal Testo Unico di cui al DPR 26/4/1986, n. 131 e succ. modif..
– Nelle concessioni cimiteriali la sottoscrizione del segretario comunale é necessaria se si provvede alla stipula dell’atto di concessione per atto pubblico ai termini dell’art. 2699 Cod. Civile (il segretario agisce come ufficiale rogante ex art. 97 comma 4 lett. c) D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267); Se si procede, invece, per scrittura privata registrabile in caso d’uso ex art. 6 D.P.R. n. 131/1986 é possibile la sola sottoscrizione delle parti (concessionario e dirigente/responsabile del servizio); a riguardo si veda la Circolare Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998 esplicativa del disposto dell’art. 21 comma 18 lettera e) punto 1 della Legge 449/97;
– La registrazione diventa necessaria (e, quindi, non é possibile ricorrere alla scrittura privata registrabile in caso d’uso) quando l’importo dell’imposta di registro sia pari o superiore a €. 200,00 con pagamento dell’aliquota fissata nel 2% dell’importo complessivo;
– Per il trattamento fiscale, invece: se si tratta dell’imposta di bollo, la soggezione é fin dall’origine, se si ragiona, al contrario dell’applicazione dell’IVA essa non é dovuta quando sia il comune, in prima persona, a rilasciare la concessione (riferimento alla Risoluzione Ag. Entrate n.376/2002).