Vi sarei grato se mi forniste una vostra competente interpretazione dell’art.27 – comma 6 del Regolamento Regionale Lombardia 14.6.2022 n°4, Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n°33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), laddove recita quanto segue: “Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado”. Si richiede se, secondo la vostra interpretazione, la locuzione “con esclusione delle prenotazioni del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge” debba essere intesa come una sottolineatura del fatto che neppure la prenotazione da parte del coniuge (magari anziano) del loculo adiacente a quello concessionato al momento del decesso al marito/moglie possa essere ammesso, ovvero se – viceversa – tale fattispecie (prenotazione in vita di loculo adiacente da parte del coniuge del/la defunto/a) costituisca l’unica eccezione, accettabile dalla legge regionale lombarda, al principio secondo cui la concessione per sepoltura in colombaro è assegnabile solo in presenza di feretro o di urna. Il testo dell’articolato appare ambiguo (anche se a mio avviso la locuzione “CON ESCLUSIONE” e non “AD ESCLUSIONE” farebbe propendere per la prima interpretazione: cioè una sottolineatura del fatto che neppure per i coniugi sia possibile una prenotazione in vita).

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