Diritti sulla collocazione o movimentazione dei defunti
Mia nonna (morta) è concessionaria di una tomba biposto in cui è sepolta con mio nonno morto decenni fa.
Mia madre (figlia di questa nonna) è morta e mia zia (sorella di mia madre) ha rifiutato la mia richiesta di raccolta delle ossa di mio nonno per lasciare posto a mia madre.
Adesso che mia madre è morta, può decidere solo mia zia (viva e figlia di mia nonna defunta concessionaria e di mio nonno defunto) la raccolta delle ossa di mio nonno, oppure ci vuole anche la mia autorizzazione e quella del secondo marito di mia madre per “rappresentare” mia madre? (Defunta ma comunque figlia di mia nonna defunta concessionaria e di mio nonno defunto)
Privato
Per la collocazione e la movimentazione (in questo caso estumulazione) dei resti mortali la decisione spetta alla persona più vicina affettivamente al defunto; in questo caso la figlia superstite, ovvero la zia. E basta, altri non hanno titolo.
Se il regolamento di polizia mortuaria lo consente (senta il competente ufficio comunale), è però possibile introdurre nei loculi cassette resti ossei o urne cinerarie a capienza di aventi diritto, come familiari del fondatore.
Quindi restano due possibilità:
1) Inumare Sua madre in Campo Comune in cui permarrà non meno di 10 anni per legge, al termine dei quali sarà eseguita per legge la Esumazione Ordinaria da parte del comune (è oggi onerosa sia la operazione di sepoltura in terra che il disseppellimento o esumazione ordinaria), al termine della quale i Resti Ossei raccolti in adeguata cassettina in zinco potranno essere sepolti assieme ai nonni.
2) Cremare Sua Madre; questo accelera la introduzione dell’Urna cineraria nel loculo dove sono sepolti i Nonni: possibilità indicata dalla Circolare Ministeriale N. 24 del 1993 e che il Comune deve aver recepito specificatamente.
In questi casi, se la sua Zia non fosse d’accordo, Lei farà presente a lei e al Comune il diritto acquisito da Sua Madre in vita di seppellimento “Jure Sanguinis” pretendendo il seppellimento.