Sepoltura in loculo occupato di defunto trasferito da altro Comune
Il defunto X residente in altro comune e deceduto in altro comune è stato trasferito nel Ns. Comune. Non è titolare di un loculo,ma l’interessata vuole a tutti i costi che venga tumulato all’interno di un loculo occupato dalla madre del defunto ed è in concessione al fratello anch’esso deceduto. I figli del concessionario optano per la cremazione della salma all’interno del loculo per poi tumulare X insieme all’urna cineraria. Per Ns.disposizione concediamo solo in questo caso solo l’inserimento dell’urna cineraria di X nel loculo occupato dalla madre. È possibile dare il diniego? Posso disporre del rientro della salma nel comune di residenza?
Comune non identificabile
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Un Comune ha l’obbligo di seppellire in terra (in manufatti è opzionale) o recepire le ceneri di tutti i residenti e i morti nel territorio comunale. Ogni altra accettazione deve essere prevista nel regolamento di PM comunale.
Se il de cuius è stato accolto, evidentemente potevate farlo secondo regolamento, altrimenti non si spiega come sia stato possibile.
si tratta di una tumulazione di defunto in loculo di cui concessionario è il fratello che anche egli è defunto.
In un loculo per legge nazionale può esservi tumulato solo un cadavere per almeno 20 anni. Per gli effetti delle Circolari ministeriali del 1993 e 1998 è data la possibilità di introdurre nel loculo anche se occupato da feretro con cadavere, cassette resti ossei e/o urne cinerarie fino a capienza, ma le modalità devono essere previste dal regolamento, che stabilisca:
– se è permesso (la legge dice che è possibile, ma ogni Comune decide se e come) che in un loculo vengano tumulate anche cassette resti ossei o urne cinerarie
– eventualmente il numero massimo ammissibile, altrimenti si trasforma il loculo in una tomba di famiglia per ceneri/ossa (in genere ce ne possono stare almeno 3 o 4 oltre al feretro)
– chi può essere tumulato sotto forma di ceneri od ossa assieme al defunto giacente; in genere solo coniugi o familiari con grado di parentela fino a…
– la tariffa da pagare per ogni introduzione oltre al feretro.
In ogni caso ci deve essere l’assenso del concessionario.
Volendo si può anche permettere nel regolamento la cremazione del feretro giacente da almeno 20 anni(1), l’introduzione di un nuovo feretro e la reintroduzione delle ceneri del defunto previamente tumulato, ma non per le tombe perpetue e con attenzione a scadenze, proroghe (il nuovo feretro deve stare nel loculo almeno 20 anni) e tariffe.
Quindi si deve fare riferimento al regolamento, eventualmente aggiornato.
L’introduzione di urne o cassette nei loculi impone di gestire il registro cimiteriale e l’anagrafe e il catasto cimiteriale, nonché lo scadenziario delle concessioni con accuratezza.
Ammesso che l’operazione sia permessa, bisogna anche capire chi la può fare /usufruire.
Il neo defunto X è parente collaterale di secondo grado con il concessionario (fondatore del sepolcro) e quindi potrebbe aver titolo alla sepoltura se classificata come familiare (2) ma questo non determina la prevaricazione di come è oggi organizzato il sepolcro ovvero “fate spazio per me!”.
Gli attuali aventi titolo sono i discendenti diretti del “fratello”. Questi possono (non “devono”) acconsentire alla introduzione di Urna cineraria di un parente (zio) ma possono anche dissentire dalla estumulazione della nonna, difatti i disposti del DPR 254/2003 danno facoltà ma non obbligo alla estumulazione dopo i 20 anni del defunto tumulato.
Quindi
– se non fosse possibile introdurre come Urna cineraria X, tale defunto non potrà essere sepolto nel loculo e se non fosse autorizzata la concessione per tumulazione a persone non residenti, potrebbe essere accolta la salma per la sepoltura in terra, sempre che siano accettati non residenti; tale soluzione consentirà, trascorsi 10 anni, alla esumazione ordinaria (come da legge) che il Resto Osseo di X possa essere accolto nel loculo del fratello.
Se la tutrice (o moglie) di X non fosse orientata ad alcuna delle soprastanti condizioni, dovrà necessariamente seppellire il defunto X nel comune di residenza ovvero nel comune in cui è deceduto, con la avvertenza che se è stata data impropriamente una autorizzazione al trasferimento, le spese di ritorno al Comune di origine sono a carico del vostro Comune.
(1) quando il cadavere viene riclassificato come resto mortale
(2) nel sepolcro possono essere sepolti i familiari del concessionario; chi siano i familiari lo stabilisce il Regolamento, e, in mancanza, si va per giurisprudenza:
in genere si fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430, che ha rammentato
l’orientamento costante secondo cui, “in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, jure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi.” Con l’attuale evoluzione della società si deve equiparare al coniuge anche il convivente more uxorio: l’Art. 93 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285 estende, infatti, il diritto di sepolcro non solo ai famigliari del concessionario, ma anche a persone inquadrabili in un rapporto di convivenza con il fondatore del sepolcro. Il coniuge o convivente non è né parente né affine. Si ritiene che facciano parte della famiglia anche gli ascendenti oltre che i discendenti.