Eredi di sepolcro familiare
QUESITO 1
Nel 1969, la signora X ha stipulato con il nostro Comune una concessione cimiteriale perpetua. La Signora ha avuto due figlie: Sig.ra A e Sig.ra B.
A è vivente; B è deceduta nel 2023.
Ad ottobre 2024 la Concessionaria signora X è anch’essa deceduta. La concessione, può essere volturata sia alla figlia, Signora A, che alla nipote, figlia della Sig.ra B (deceduta)?
Informazione aggiuntiva: anche la Sig.ra A, ha dei figli che però non hanno chiesto di essere inseriti come titolari di voltura – SCHEMA ALLEGATO;
QUESITO 2
Un concessionario (sacerdote con solo cugini viventi) è deceduto lasciando testamento. Nel testamento è riportata come “erede universale dei suoi beni immobili e mobili” una collaboratrice (senza legami famigliari). Quest’ultima erede, su indicazioni testamentarie, si dovrà occupare della tomba di famiglia.
In virtù di questa ultima indicazione, l’erede universale, può richiedere la voltura ed il rinnovo della tomba?
Nella concessione cimiteriale vi sono le seguenti indicazioni:
-“il concessionario accetta, si obbliga e stipula per sè ed eredi la concessione di ….”
-“allo scadere della concessione, gli aventi diritto potranno presentare domanda per a riconferma”
Comune di Rescaldina (BG)
In queste due risposte proponiamo un focus sul Titolo III del vostro Regolamento ed in particolare artt. 48, 50 e 53+54.
QUESITO A
I figli della Signora A ed il nipote o la nipote della Signora B sono parimenti AVENTI TITOLO DEL DIRITTO DI SEPOLTURA e dovranno garantire le manutenzioni necessarie per la tenuta del sepolcro in buono stato di conservazione e decoro pena l’eventuale applicazione dell’art. 63 del DPR 285/1990 da parte del Comune che periodicamente ogni anno verifica la tenuta di tutti i sepolcri da parte dei concessionari o loro aventi titolo “subentrati” (di cui al Vs. art. 53).
E’ una concessione cimiteriale anche se perpetua, quindi c’è, come previsto dal Vs. Regolamento l’istituto del subentro di cui al Vs. art. 53.
Quindi il concessionario rimane quello originario e gli attuali aventi titolo sono coloro che godono dello Jus Sepulchri e sono responsabili del mantenimento della tomba.
Se i figlioli della Signora A non fossero interessati al sepolcro potranno presentare “rinuncia per se e per i propri discendenti” (vedi art. 54) con atto pubblico (firma autenticata) che va allegata al fascicolo della concessione nel Registro delle Concessioni. In questo modo perderanno lo Jus Sepulchri ed anche gli obblighi manutentivi (di cui all’art. 51): rimarranno le spese e spettanze legate alla pietas per la defunta madre ivi sepolta, nonché titolo su eventuale spostamento o estumulazione straordinaria (per ricorso alla cremazione) che la famiglia (Vedasi art. 50 comma 2) vorrà richiedere.
QUESITO B
Il sacerdote aveva una concessione “ereditaria” quindi ha potuto consegnare in eredità tale tomba anche ai sensi del Vs. comma 6 dell’art. 48.
Per quanto concerne l’uso della tomba si ricorda che un conto è essere eredi non familiari ed un altro conto è essere eredi ma familiari.
In questo caso l’erede potrà utilizzare le parti ancora non occupate della tomba con pari diritti rispetto ai familiari superstiti del Prete.
NON potrà interferire e decidere tantomeno su eventuali estumulazioni straordinarie di defunti della famiglia del sacerdote in quanto non ne avrebbe titolo.
Per quanto concerne la proroga e/o rinnovo della concessione dipende dall’Amministrazione comunale: se l’obbiettivo è il recupero dei posti salma al fine di contenere accrescimenti nel tempo del cimitero (intendiamo incremento del nr. di manufatti per il seppellimento privato) a domanda di rinnovo si potrà tranquillamente rispondere NO e motivare con oggettività.
Differentemente se per l’Amministrazione comunale non fosse un obiettivo ritenuto importante, allora si potrà tranquillamente prorogare o rinnovare la concessione.
Tutto dipende da quanto prevede il Piano Regolatore Cimiteriale.
Si pone il problema a chi intestare il rinnovo.
Qui ci sono due punti di vista diversi:
1) il rinnovo, per il Comune è relativo ad una Tomba realizzata allora per uno specifico Richiedente/Concessionario; se la famiglia originaria non risulterà estinta il rinnovo vedrà due “co-concessionari”, la famiglia del Concessionario fondatore del sepolcro e la famiglia dell’erede.
L’uso del sepolcro sarà sempre secondo “premorienza” degli aventi titolo; ognuno disporrà per i defunti della propria famiglia.
2) La tomba ereditaria è quella in cui viene specificato a chi è destinata (agli eredi), per cui non ai familiari, e di conseguenza il subentro può avvenire da parte del solo erede. Il che sembra logico, trattandosi di un sacerdote senza discendenti.