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Oggetti rinvenuti nella cassa: a chi la proprietà?
Qualora si dovessero rinvenire oggetti di valore o di interesse storico in un feretro tumulato 120 anni or sono in cappella gentilizia non appartenente al defunto, ma nella quale era stato ospitato, chiedo chi può vantarne il diritto? Gli attuali concessionari/ titolari della cappella o i parenti del defunto?
Comune di Casarano (LE)
Della collocazione e/o movimentazione delle spoglie mortali dispone la persona affettivamente più vicina al defunto, in genere per primo il coniuge e a seguire i parenti di grado più prossimo (figli e genitori, a maggioranza) e poi i gradi successivi.
Se il defunto non faceva parte della famiglia del fondatore, ha potuto essere sepolto nella tomba solo come benemerito, non fa parte della famiglia e hanno diritto sulle spoglie i SUOI discendenti, significando che gli eredi patrimoniali della tomba ricevono in eredità solo il manufatto, non i defunti o i feretri, o il diritto di sepoltura, che è personale e non cedibile.
Il che significa che se i familiari del benemerito non sono unanimemente d’accordo, nessuno può aprire o traslare il feretro dello stesso (violazione di sepolcro art. 407 C.P: da 1 a 5 anni di reclusione), salvo i casi di scadenza, abbandono, decadenza, pericolo per la pubblica incolumità ecc…
Per prassi gli oggetti rinvenuti nelle casse sono messi a disposizione dei familiari del defunto. Se non richiesti entro un congruo periodo vengono incamerati dal Comune. E’ opportuno specificarlo nel regolamento di polizia mortuaria.
Si pone il problema se la famiglia del benemerito sia da considerarsi estinta; in questo caso gli oggetti divengono di proprietà del Comune, se previsto nel regolamento, oppure dello Stato.