Diritto di sepoltura assieme in loculo di coniugi
Dopo aver contattato inutilmente gli uffici comunali Vi sarei grato se mi voleste dare suggerimenti su quanto segue:
Il sottoscritto è coniugato in regime di comunione di beni, consorte convivente e senza figli (eredi diretti) e quindi la
famiglia è da considerarsi estinta.
Allo stato dei fatti (cfr. allegati) chi può essere tumulato senza problemi burocratici (ceneri del sottoscritto e salma della moglie) o, se del caso, cosa occorre mettere in atto per mettere a punto la questione ? Grazie per un riscontro magari corredato
da leggi o sentenze in merito da far valere alla controparte.
Privato
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Si premette che occorre sempre visionare la Regolamentazione comunale in atto oltre al testo sottoscritto dell’Atto di Concessione che peraltro ci ha fornito, esso risale al Luglio del 2004, quindi si tratta di concessione di un posto salma in loculo in “premorienza”.
Il Regolamento comunale vigente nel suo Comune è dell’agosto del 2007.
L’articolato che interessa il Suo caso sono:
l’Art. 50 (comma4 punto a. sulla sepoltura individuale),
l’Art. 52 (comma3 sul mancato uso),
l’Art. 53 (comma1 punto b. per uso e destinatario) e (comma3 su sepoltura di Urne, aspetto normato anche dall’art. 30 comma5),
l’Art. 54 (comma2 sulla manutenzione).
Dalla Lettura combinata dell’Atto di Concessione rilasciato e della Normativa cimiteriale in atto, non si ravvisano contrasti; si discostano solo gli attuali i tempi di durata della concessione del loculo che oggi è di 35 anni mentre Lei ha una concessione di durata quarantennale che scatterà dalla data della Sua Sepoltura.
Attenzione: sia la concessione rilasciata ed il vigente Regolamento prevedono il versamento della somma corrispondente al “mancato uso” (oggi regolato dall’art. 52 comma3) ovvero la compensazione del periodo che risulterà tra la data del rilascio della concessione e la data della Sua Sepoltura con riferimento alle tariffe in vigore al momento della sepoltura.
Di fatto ciò che emerge sia dall’atto di concessione che dal Regolamento i loculi sono assegnati ad uno specifico Defunto ovvero la Concessione è rilasciata per tumularvi quella specifica persona. Poi Concessione e Regolamento consentono l’introduzione di urne cinerarie (e/o Cassette Resti ossei in quantità oggi definite dal Regolamento all’art. 30 e cioè fino a nr. 8 nel loculo in cui non verrà, per scelta, tumulato un feretro e nr. 3 nel loculo in cui verrà o fosse già presente un feretro).
Pertanto:
– nel caso in cui dovesse decedere prima Sua moglie, la quale dovrà dichiarare di gradire la cremazione o comunque di non essere contraria, Lei potrà provvedere a seppellirla come Urna cineraria all’interno del Loculo in concessione presso il Cimitero S. Maddalena della sua Città;
– nel caso in cui dovesse decedere prima Lei, sarà eseguita la sua Tumulazione (se sceglierà tale forma di sepoltura) oppure, se volesse ricorrere anche Lei alla cremazione, farà una dichiarazione da presentare all’Ufficio dello Stato civile oppure darà contezza di ciò a Sua Moglie e le sue Ceneri saranno sepolte in tale loculo.
Nulla Le impedisce di operare due sepolture di Urne cinerarie ai sensi del vigente art. 30. Chiaro che nel caso di scelta della cremazione per entrambi sarebbe stato più economico la richiesta di rilascio di concessione di un Cinerario o Ossarino che peraltro, stranamente, vengono concessi con una durata analoga a quella del loculo, 35 anni.
Infine, dalle condizioni particolari di concessione che vengono impiegate nel Comune dove ha richiesto la concessione del loculo, si pone il seguente ulteriore quesito: Se decedesse prima la Moglie e ricorressi alla cremazione, la sepoltura dell’Urna cineraria è da considerarsi “prima Tumulazione”? La Redazione le suggerisce di richiedere un chiarimento scritto a riguardo agli Uffici cimiteriali comunali, comunque per come è stato articolato l’Atto e come è strutturato il Regolamento con il vincolo che il Loculo è assegnato a “quel defunto”, fin quando non verrà sepolto Lei non scatterà l’inizio della durata quarantennale della concessione del loculo. Ovviamente rimarrà il pagamento della tariffa di cui all’art. 52 comma3 del “Mancato uso” che si combina con quanto confusamente prescritto al “Comma2, punto b) dell’Atto di concessione rilasciato.