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presenza contemporanea in loculo di feretro e urna cineraria
In un loculo già intestato, per esempio a mio nonno, dove già è stato tumulato mio zio scomparso 28 anni fa, sarebbe possibile inserire il nonno stesso, ma cremato?
Oppure, è possibile cremare ambedue?
Questa sarebbe la volontà del nonno, che sta per spegnersi purtroppo, e vorremmo sapere come poterci muovere
Privato
E’ possibile la collocazione di urne cinerarie o cassette resti ossei in un loculo in cui sia presente o meno un feretro come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità N. 24 del 1993. Occorre però verificare che il Regolamento di polizia mortuaria comunale lo preveda (ovvero non lo vieti), o se l’introduzione di tale possibilità non sia contemplata da parte della eventuale Legge regionale in materia di Polizia mortuaria.
Salvo diverse disposizioni previste dal regolamento, il numero di cassette/urne massimo possibile è fissato nel regolamento, assieme ad un eventuale tariffa per ogni introduzione.
Se il Comune, non avesse una regolamentazione cimiteriale adeguata, si potrebbe comunque presentare domanda scritta (che va in bollo) al Comune stesso con riferimento alla Circolare.
Per soddisfare la Vs. richiesta gli Uffici comunali competenti potranno rilasciare un’autorizzazione nei confronti del Concessionario (Suo Nonno o discendenti se defunto) autorizzando:
a) La sepoltura nel loculo di urna cineraria con le ceneri del Nonno qualora dovesse decedere che pertanto verrà collocato accanto al feretro di suo Zio;
b) La estumulazione straordinaria di suo Zio (sembra di aver capito che fosse il fratello di Suo Nonno) e la cremazione dei resti purché questa richiesta venga sottoscritta da tutti i discendenti diretti di pari grado di suo Zio, all’unanimità. Per fare ciò occorrerà presentare la richiesta di estumulazione straordinaria del defunto Zio, come detto da parte dei parenti diretti (Suo Nonno incluso) e reintroduzione nel loculo dell’urna cineraria. L’estumulazione è definita “straordinaria” in quanto avviene prima del termine della concessione del loculo. Se si fa così è possibile introdurre il feretro del nonno senza provvedere alla cremazione.
– Suo Nonno (o discendenti in caso di morte) dovrà sottoscrivere l’assenso, come Concessionario, di autorizzare l’operazione cimiteriale;
– Il defunto Zio, come da DPR 254/2003, non viene più considerato Cadavere ma Resto Mortale; La qualifica di Resto Mortale, Vi consente (Parenti diretti di pari grado e Suo Nonno), di disporre,
—- o dell’eventuale cremazione dei Resti dello Zio (richiesta che deve garantire la totale concordanza da parte di tutti i parenti di pari grado e comunque nei disposti delle disposizioni comunali a tal riguardo), consentendoVi di ricollocare lo Zio nel loculo di provenienza (se Suo Nonno autorizzerà la ri-sepoltura),
—- o della sepoltura in terra in Campo inconsunti per 5 anni, (non serve l’autorizzazione dei familiari per tale modalità), al termine dei quali il Comune eseguirà d’ufficio l’esumazione ordinaria ed il resto osseo dello Zio, se i discendenti diretti vorranno disporlo, potranno essere collocati in una cassetta apposita per Resti Ossei affinchè possa essere ritumulato nel loculo di origine, sempre dietro autorizzazione del Nonno (Concessionario o dell’Avente titolo, nel caso in cui il Nonno, nel frattempo, dovesse essere deceduto).