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A chi spettano le spese di estumulazione a scadenza concessione?
Il regolamento cimiteriale presente nel mio comune non specifica a chi spetta estumulare la salma una volta che la concessione è scaduta quindi non è piu’ rinnovabile, in pratica l’estumulazione spetta al concessionario del loculo oppure deve provvedere il comune a sue spese?.
n.b. l’unica nota nel regolamento rimanda a quello nazionale.
Privato
Se si tratta non di svuotare un loculo a scadenza concessione ma di una ispezione o simile, per cui si decide di non inumare i resti indecomposti in campo inconsunti, per forza si devono reinserire in una doppia cassa in zinco, adeguatamente saldata, ma non ci è chiara questa eventualità.
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Grazie per la pronta risposta.
…Quanto alla rifascia tura, non ha nessun senso, non si usa in casi come questo, tanto vale svuotare.
Intendevo riferirmi alla salma indecomposta e non riunibile. I medici ufficiali sanitari ci impongono di mettere la salma in altro contenitore di zinco chiuso con saldatura e ricollocarlo nella nicchia.
E’ corretta la loro imposizione?
Se siete in carenza di loculi, la prima cosa da fare, se non gia’ previsto, e’ modificare il regolamento di polizia mortuaria stabilendo la non rinnovabilita’ o proroga delle concessioni dei loculi. In situazione di emergenza, anche se il rinnovo è previsto nel regolamento, si può renderlo inoperante con una ordinanza sindacale. Si possono utilizzare temporaneamente anche i loculi concessi in vita e non occupati o le tombe di famiglia che da piu’ di 50 anni non hanno sepolture, in mancanza di spazi entro il recinto cimiteriale.
Se si libera un loculo e i parenti non vogliono pagare l’estumulazione, e siamo in carenza degli stessi, ben venga; il Comune puo’ ben accollarsi la spesa della operazione di esumazione/inumazione in campo inconsunti o cremazione dei resti, poiche’ dalla riconcessione del loculo, detratte le spese di svuotamento, ricava molto piu’ di quanto ricaverebbe dalla concessione di un loculo nuovo, ammesso che lo possa costruire. Non solo si puo’ fare, ma e’ la prassi normale quella di svuotare il loculo a scadenza.
Facciamo presente che si puo’ ricorrere anche alla cremazione dei resti mortali; dopo 20 anni di tumulazione non siamo più in presenza di cadavere ma di resto mortale, per cui si puo’ fare, a meno che gli aventi diritto non siano contrari e decidano altrimenti, e comunque in tutti i casi in cui gli stessi sono irreperibili o non si curino dei resti: l’operazione ha tariffe calmierate per legge e compreso l’igienizzazione del loculo per rimetterlo a nuovo, costano generalmente meno della metà del ricavo da una riconcessione di loculo (che, recuperato, non costa niente di costruzione). Le ceneri poi si svuotano nel cinerario comune. Così fate anche gli interessi degli impianti di cremazione, che usano la cremazione dei resti (di durata inferiore a quella dei cadaveri) per mantenere accesi i forni, e, se fate una convenzione, potete spuntare buoni prezzi.
Quanto alla rifasciatura, non ha nessun senso, non si usa in casi come questo, tanto vale svuotare.
Infine si consiglia di rivedere il testo delle concessioni e il tariffario, comprendendo anche il costo della estumulazione da farsi pagare alla firma.
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LikeDislikeBuongiorno sono il funzionario responsabile di tre cimiteri di una grande città.
Trascorsi 30 anni dalla concessione di una nicchia murale (luogo di tumulazione singolo di salma immessa in orizzontale dentro rettangolo in calcestruzzo) la salma da es-tumulare risulta non mineralizzata. Provvedimenti:
A)L’ufficiale sanitario dispone la rifascia-tura con zinco e ricollocazione nello stesso posto, con spese a carico dei familiari; non si può riconcedere per altro periodo per grave insufficienza di posti;trascorsi due anni si ripete il tentativo.
B) I familiari non intendono sostenere le spese, il Comune dispone, su conforme parere dell’ufficiale sanitario, la inumazione nel campo dedicato agli indecomposti in cassa di cartone adeguata a norma.
Sono entrambi corretti?
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LikeDislikeVale prima di tutto quanto previsto nella concessione. A volte le spese di estumulazione sono o non sono specificatamente comprese nella tariffa, altre volte niente si dice al riguardo.
Se niente viene stabilito nella concessione, vale il regolamento di PM comunale; quello nazionale nulla dice al riguardo.
Se il regolamento non dice niente, vi sono due alternative:
A) gli aventi titolo si disinteressano ovvero stabiliscono che i resti finiscano nell’ossario comune, eventualmente dopo una permanenza in campo inconsunti
B) gli aventi titolo decidono subito o in seguito (nel caso di permanenza in campo inconsunti) di collocare i resti ossei (o le ceneri, se decidono per la cremazione) in ossari, cinerari, loculi o tombe di famiglia.
Nel caso A) l’onere è a carico del Comune, che recupera un posto salma e quindi in ogni caso rientra dalla spesa
Nel caso B) l’onere fa parte della scelta fatta dagli aventi titolo, che non rientra fra gli obblighi di istituto del Comune, il quale non ha alcun obbligo di collocare in manufatti i resti e pertanto l’onere dell’operazione è a carico degli aventi titolo, assieme all’eventuale pagamento della tariffa del manufatto di collocazione.
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