Benemerito e rinnovo di concessione
Mio zio acquisito (marito di una sorella di mia madre) è mancato nell’ottobre 2001 ed è stato tumulato in una tomba di famiglia altrui (immagino per benemerenza) in zona Villata/Borgo Vercelli.
Nell’ottobre del 2016 è mancata anche mia zia ed è stata cremata e trasportata in zona Conegliano.
Non hanno avuto figli.
Ad oggi un’anziana proprietaria della tomba di famiglia dove si trova mio zio, contatta mia madre affinché provveda alla rimozione della bara e ricollocazione in altro luogo, adducendo altrimenti la partecipazione alle spese per il rinnovo della concessione.
I quesiti che ci poniamo sono:
1) possono obbligarci alla rimozione ed al pagamento della quota richiesta?
2) siamo ritenuti parenti anche se in realtà trattasi di zio acquisito?
Privato
Si invita a leggere sull’argomento le Newsletter di ottobre e dicembre 2018 (vedi colonna a dx).
In breve:
A) La proprietà dell’oggetto tomba è completamente svincolata dal diritto di sepoltura. In genere la proprietà comporta solo il dovere della manutenzione. Titolare della concessione è il fondatore del sepolcro o chi subentra allo stesso alla morte. Hanno diritto ad essere sepolti i famigliari e i benemeriti.
B) nessuno può movimentare un resto mortale, con l’eccezione del Comune se ricorre giusta causa (esempio: scadenza della concessione), senza l’autorizzazione in primis del coniuge/convivente more uxorio e secondariamente dei parenti di grado più prossimo (esempio: tutti i figli) all’unanimità. Se qualcun altro aprisse il sepolcro e spostasse il feretro potrebbe incorrere nel reato di violazione di sepolcro (art. 407 Codice penale: “Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni”).
Cliccando jus sepulchri nel bottone “cerca in forum” o nelle fasce grigie con questa scritta sotto ai quesiti si trovano molte risposte sull’argomento.
Pertanto, per rispondere ai quesiti:
1) Quanto al rinnovo della concessione, se non vi interessa non si capisce per quale motivo dovreste rinnovarla, anche alla luce del fatto che non siete voi i titolari della concessione. Il benemerito può essere rimosso solo se consenzienti i parenti più prossimi, ovvero l’attuale concessionario non è autorizzato a farlo; può farlo il Comune alla fine della concessione senza autorizzazione dei parenti. Nel caso altri interessati non rinnovassero a spese loro, tutti i resti verrebbero estumulati e alla fine del ciclo di mineralizzazione collocati nell’ossario comune. Le eventuali spese di liberazione del sepolcro sono a carico del titolare della concessione o del Comune, a seconda dei termini previsti in concessione o nel Regolamento di PM o nelle modalità di retrocessione.
2) lo zio acquisito è affine di parente di secondo grado (sorella) di sua madre e a nostro avviso non fa parte della vostra famiglia. Il fondatore di una tomba di famiglia lo fa “sibi familiaeque suae” ovvero per se e la sua famiglia. In giurisprudenza, in mancanza di esatta definizione di famiglia, in genere, nel caso di tombe di famiglia, si intendono famigliari gli ascendenti/discendenti diretti e loro affini coniugi/conviventi. Già i fratelli/sorelle del fondatore e i suoceri spesso sono esclusi. Una interpretazione estensiva confonde la famiglia con la parentela, ed estende la famiglia fino al sesto grado di parentela, ma non parla di affini (art. 74 del C.C..:”La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”). In entrambi i casi non sembra che lo zio faccia parte né della parentela né della vostra famiglia. In ogni caso, essendo stato sepolto come benemerito, non può essere rimosso autonomamente da terzi ed in ogni caso o siete parenti, e lo si può rimuovere solo col vostro consenso (punto B)), o non lo siete, e non avete nessun obbligo. Fra l’altro non siete neppure tenuti alla manutenzione della tomba, che spetta al fondatore o ai suoi eredi patrimoniali.