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Cambio di intestazione di una concessione cimiteriale perpetua
Il cambio di intestazione di una concessione perpetua o novantanovennale implica la stipula di un nuovo contratto?
Comune di Menfi (AG)
Posted by La redazione on 20 Aprile, 2014 in Concessioni, Forum | 5 comments
Il cambio di intestazione di una concessione perpetua o novantanovennale implica la stipula di un nuovo contratto?
Comune di Menfi (AG)
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Se il Comune ha previsto nel regolamento di polizia mortuaria e nel tariffario collegato che l’operazione di subentro va pagata, si deve pagare.
Parimenti è onere del concessionario mantenere la tomba di famiglia in condizioni manutentive e di pulizia decorose a su spese.
Se la tomba di famiglia non vi interessa, si può rinunciare, “retrocedendo” la stessa al Comune (che non vi corrisponderà probabilmente nulla), che la riutilizzerà, svuotandola dei resti mortali contenuti che potranno:
– essere collocati per 5 anni in campo inconsunti
– essere cremati
per poi essere collocati in ossario/cinerario comune (gratis) oppure in nicchia ossario/cinerario o in un loculo che contenga già un feretro (a pagamento).
In questo caso potrebbe essere interessante procedere dapprima cremando i resti mortali del bisnonno (ed eventualmente di altri che siano stati sepolti da almeno 20 anni), che potrebbero anche essere trasportati in un cinerario o in un loculo già occupato da un feretro presso di voi, poi rinunciare alla cappella retrocedendola al comune (oppure dichiarandola tomba abbandonata), liberandovi da ogni onere al riguardo.
Buongiorno vorrei chiedere qualche informazione in più riguardo una ‘ lettera ‘ che è arrivata ai miei nonni, il cui oggetto è l’aggiornamento dell’intestazione del contratto di concessione del suolo cimiteriale.
Colui che ha comprato la cappella (nel 1979) era il mio bisnonno deceduto nel 1997 , gli è stata assegnata per la durata di 99 anni (è situata in Puglia ).
Ora è arrivata questa lettera in cui dichiarano che devono pagare una somma per il cambio dell’intestazione.
Quindi vorrei capire se effettivamente devono pagare (anche se non verranno sepolti li poiché abitiamo in Piemonte) e è dichiarato che i ‘concessionari’ hanno l’obbligo di provvedere a proprie spese alla riparazione e pulizia della cappella.
Implica che un domani dovranno pagare ? C’è un modo per non essere uno degli intestatari e quindi non avere più spese ?
Cordialmente Martina
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LikeDislikeL’art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n.285 prevede per le concessioni anteriori all’entrata in vigore del D.P.R. n.803/1975, a tempo determinato di durata superiore ai 99 anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Devono esserci entrambe le condizioni che vanno evidenziate nell’ordinanza che ha fatto il Sindaco e giustificate. Fra l’altro deve giustificare (nel caso) perchè non ha ancora attuato l’obbligo previsto dal R.R. n.6/2004 di redigere il Piano Regolatore Cimiteriale, che ha appunto lo scopo di prevenire situazioni di emergenza.
L’ultima tumulazione deve risalire ad almeno 50 anni dalla data in cui si inizia la procedura di revoca.
Qui il contratto non supera i 99 anni, per cui non siete interessati, ed in ogni caso le operazioni di estumulazione sono a carico del Comune che può ricavare degli utili riconcedendo i posti salma.
In casi di non emergenze, se la famiglia non è estinta o qualora estinta vi siano eredi, non è possibile attivare alcuna procedura di revoca ma, nel caso che la tomba non sia mantenuta in stato decoroso o vi sia pericolo per la pubblica incolumità, dopo aver notificato agli aventi diritto che devono provvedere alla manutenzione (diffida), qualora non provvedessero, si può intraprendere la procedura di decadenza per tomba abbandonata.
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LikeDislikeil comune di torre d’isola provincia di pavia ci ha imposto do toglere i nonni i quali sono nei loculi da 50 anni mentre il contratto era di 99 anni perche ha bisogno di loculi cosa devo fare? fanno pagare a noi il lavoro.grazie rix
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LikeDislikeSì, nel senso che il cambio d’intestazione di una concessione perpetua o 99vennale dovrebbe conseguire alla preordinata retrocesse al Comune della stessa; il Comune poi potrà riassegnare la concessione ad un nuovo intestatario attraverso le modalità previste dal Regolamento ovvero secondo l’ordine delle richieste e/o secondo un bando specifico di assegnazione.
Si ritiene assolutamente preclusa e da non contemplare la retrocessione e riassegnazione immediata alla stessa persona od ad uno di coloro che ha retrocesso la concessione in questione.
Approfondimento
Occorre innanzi tutto chiarire la differenza fra:
“aggiornamento”, fatto da aventi titolo, e solo da loro, con un cambio del nome dell’intestatario, (esempio: muore il padre e subentra il figlio), e
Cambio del nome dell’intestatario, ovvero “Cambio di intestazione”, fatto riassegnando a terzi la concessione di un sepolcro in disponibilità del Comune.
I sepolcri tornano in disponibilità del Comune o per scadenza (concessioni a tempo determinato) o nel caso sia stata dichiarata decaduta la concessione per le cause previste dal Regolamento, o vi sia stata una retrocessione della concessione.
Il Vs. Regolamento di Polizia Mortuaria all’art. 60 Divisioni subentri, recita: “…7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla Concessione ai sensi dell’art.57 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione della Concessione in favore degli aventi diritto e disegnando uno di essi quale rappresentante della Concessione nei confronti del Comune.
8. L’aggiornamento dell’intestazione della Concessione effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell’art. 57, che assumono la qualità di concessionari. …”
Quindi il Regolamento non fa menzione di cambio di intestazione ma di aggiornamento dell’intestazione della Concessione cimiteriale originaria. Ciò è ulteriormente avvallato dal fatto che l’art. 57 Uso delle sepolture private, specifica che: “… 2. Ai fini dell’applicazione sia del 1° che 2° comma dell’art. 93 del D.P.R.10/09/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all’atto dell’ottenimento della Concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della Concessione con una apposita dichiarazione … (con atto notorio) …”.
Quindi se la richiesta di cambio intestazione fosse finalizzata ad ottenere:
a) Una concessione cimiteriale che “ampli o modifichi” lo “jus sepulchri” rispetto l’attuale che è imperniato sul fondatore del sepolcro originario, la soluzione è la retrocessione della concessione al Comune (si noti che se perpetua o 99vennale, vedi Vs. artt. 61 e 64 !!!, è previsto il riconoscimento economico in quota parte pari ad un terzo, della tariffa di concessione in vigore alla data della rinuncia). A questa seguirà la riassegnazione della tomba nei modi previsti dal Vs. Regolamento e comunque in forma trasparente secondo l’ordine delle richieste pervenute ovvero attraverso bando pubblico di assegnazione.
Mentre se la richiesta di cambio intestazione fosse finalizzata ad ottenere:
b) Il riconoscimento alla sepoltura degli attuali aventi titolo (aggiornamento), questo è di fatto garantito dalla concessione cimiteriale in essere nei confronti dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al 6° grado come stabilito dal comma 2 del Vs. art. 57 e secondo quanto stabilito dal successivo comma 4; si tratterà semplicemente di aggiornare la documentazione esistente.
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