Cambio lapide su tomba di famiglia
Mio padre costruì una cappella cimiteriale.
Attualmente siamo co-eredi quattro figli. Tre si sono accordati e senza avvisarmi hanno proceduto alla ‘innovazione’, dicono e con false dichiarazioni hanno ottenuta concessione dal Comune nonostante mie dichiarazione dopo la loro prima presentazione di domanda.
A parte queste gravi cose, ora mi interessa sapere cosa significa ‘INNOVAZIONE’ (motivazione della richiesta al Comune) perchè in realtà hanno abbattuto tutto compreso quaranta loculi ossari ed un bell’altarino centrale; in effetti hanno lasciate solamente i muri esterni e tetto e costruiti pochi loculi per salme. Inoltre hanno posto all’esterno una lapide con la scritta: Cappella fondata da Michele Cianciulli e ristrutturata da Carmela Cianciulli. Questo significa INNOVAZIONE?
Probabilmente il termine utilizzato è considerato nel Comune in cui è sita la Tomba di famiglia in argomento, come “voltura o subentro”.
Precisiamo che la tomba di famiglia deriva da un rilascio di Concessione cimiteriale fatta da Comune ad un richiedente che nella fattispecie è considerato il “fondatore del sepolcro familiare”.
Se non precisamente stabilito sulla concessione cimiteriale originaria rilasciata dal Comune, la Tomba di famiglia è costruita per l’intera famiglia del concessionario e suoi diretti discendenti.
Abbiamo detto “se non precisamente stabilito” in quanto, in modo di fatto raro, il concessionario originario potrebbe aver costruito tale tomba solo per se e sua moglie: ciò doveva essere specificatamente precisato. Oppure, avrebbe potuto erigere una tomba non familiare ma ereditaria, nominando come eredi alcuni figli e non tutti.
Questo è facile saperlo, basta chiedere i documenti originari al Comune che ha compito della Custodia cimiteriale e quindi anche della conservazione di tutti gli atti cimiteriali cosi come sono le concessioni di suolo del demanio pubblico cimiteriale.
Se proprio il fascicolo riguardante tale tomba fosse stato perso dal Comune (incendio, aggressione di topi, allagamento dell’archivio, ecc.), la Tomba e la relativa concessione, di fatto è da considerarsi familiare (così è quanto stabilito da variegate sentenze quindi dall’odierna giurisprudenza a riguardo) e potrà diventare ereditaria solo all’estinzione della famiglia.
Quindi Lei in nessun caso, sempre che non si trattasse di concessione ereditaria come sopra detto, può essere privato del diritto di sepoltura in quanto è stato da lei acquisito per nascita in quella famiglia: così è pure per i suoi discendenti diretti, e i suoi familiari.
Se i fratelli avessero pensato di escluderla dalla partecipazione dalle spese di ristrutturazione, bene per lei, ciò però non incide sul suo diritto ad esservi sepolto o di esservi sepolti i suoi familiari in virtù dello “Jus sanguinis” e quindi dello “Jus sepulchri”.
Se il Comune avesse accettato di operare una “voltura” od un “subentro” (chiamati in modo strano “innovazione”) seppure in vigenza di un Regolamento comunale di polizia mortuaria che lo norma, in nessun caso possono, potevano e potranno estrometterla dall’uso del sepolcro, non può una norma comunale essere in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza.
Difatti una voltura o un subentro (quindi anche una “innovazione” o come la si voglia chiamare) di una concessione cimiteriale non può mirare ad escludere alcuno della famiglia anche nel caso in cui questi non fosse disponibile a sostenere spese di manutenzione o ristrutturazione della Tomba.
Si ricordi che il Comune ha compito di rammentare ai concessionari e di vigilare sulla costante cura manutentiva delle tombe (art. 63 del DPR 285/1990) e della loro eventuale non utilizzabilità, nel caso in cui il fabbricato e/o i loculi non fossero più adeguati alla vigente normativa. Difatti il Comune può impedirne l’uso ma non può obbligare all’adeguamento, eventualmente potrà accettare solo il loro utilizzo per la sepoltura non di cadaveri ma di Resti ossei o di Ceneri.
Tanto meno il Comune si può permettere, che vuole dire “autorizzare”, di far “rinominare” la Tomba di famiglia e tanto meno la Concessione originaria.
La prima cosa potrebbe confondere chi opera nel cimitero a interventi sbagliati, la seconda, la voltura o il subentro, hanno il solo compito dell’aggiornamento degli aventi titolo e basta.
Solo la restituzione della tomba e quindi della concessione al Comune da parte degli aventi titolo odierni (in gergo cimiteriale si chiama retrocessione), potrà determinarne la ri-assegnazione ad altri, da farsi solo da parte del Comune, ma attenzione: si tratta di una assegnazione pubblica di un bene che dovrà essere pubblicizzata ed aperta a tutti i cittadini del Comune, qualsiasi altra modalità non pubblica di assegnazione è da Lei perseguibile (richiamiamo l’art. 92 del DPR 285/1990), e potrà dunque agire anche penalmente. Si aggiunge infine che vi potrebbero anche essere reati di dichiarazioni mendaci da parte dei suoi fratelli ed in questo caso se accolte dal Comune senza controllo, vi saranno conseguenze anche per il funzionario comunale.