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Concessioni – possibilità di subentro per un affine
Mio cognato ha ereditato la concessione di una tomba in una città in cui non è interessato a tenerla, è possibile “subentrare” in quanto “affini”?
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Posted by La redazione on 09 Novembre, 2018 in Concessioni | 3 comments
Mio cognato ha ereditato la concessione di una tomba in una città in cui non è interessato a tenerla, è possibile “subentrare” in quanto “affini”?
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1) Bisogna prima di tutto tener conto di quello che risulta dalla concessione a suo tempo rilasciata dal Comune, che puo’ essere di “tomba di famiglia” (in genere) o “tomba ereditaria” (caso raro), ovvero se, all’atto della stipula della concessione, il fondatore ha deciso che la tomba sia è destinata a sé e alla sua famiglia o a sé e ai suoi eredi.
2) Essenziale tener conto che il diritto di sepoltura è assolutamente distinto dalla proprietà immobiliare della Tomba di Famiglia.
3) Morto il fondatore, la titolarieta’ del diritto di sepoltura passa ai discendenti (caso di T. di F.) o agli eredi (caso di T. ereditaria), mentre la titolarietà patrimoniale passa in entrambi i casi agli eredi, che possono o meno coincidere coi discendenti.
4) Inoltre il diritto di sepoltura dipende anche da quanto prevede il regolamento di polizia mortuaria comunale, che puo’ (o meglio “dovrebbe”) dare alcune limitazioni.
Per una “tomba di famiglia” la proprietà di per sé non comporta diritto di sepoltura se non dopo che tutti i discendenti del fondatore del sepolcro siano stati sepolti (estinzione della famiglia e alcuni posti salma o per resti ossei o per ceneri risultassero ancora disponibili), ma comporta di contro l’onere della manutenzione, che è degli eredi, che in genere coincidono coi parenti di grado più prossimo.
La nomina di eredi posteriormente alla fondazione del sepolcro dà a questi la proprietà dell’immobile tomba, ma se non sono discendenti o parenti/affini fino al grado previsto il diritto di farcisi seppellire può essere esercitato solo dopo l’estinzione della famiglia, intesa come discendenti diretti del fondatore con la presenza della condizione sopra detta di posti disponibili in quanto l’erede anche all’estinzione della famiglia non ha titolo ad operare movimentazioni o estumulazioni dei defunti che vi sono tumulati (in qualsiasi forma o condizione si trovino, es. resti mortali, resti ossei o anche ceneri).
Nel caso di tomba ereditaria, la titolarieta’ passa per eredita’ ai designati alla morte del titolare, salvo diritto di farsi seppellire nella tomba dagli aventi diritto famigliari del fondatore solo se previsto nella concessione originaria.
5) Il diritto si estende ai coniugi e agli affini.
Se la titolarietà del diritto di sepoltura di suo cognato deriva dall’essere discendente del fondatore del sepolcro, si può procedere come di seguito. Se invece ha ereditato la tomba non perché così era stabilito nella concessione originaria (tomba ereditaria) ma successivamente e non è discendente o parente del fondatore, ci si deve accertare per prima cosa che il cognato possa lui stesso essere sepolto nella tomba, dopo che tutti i discendenti del fondatore siano morti (famiglia estinta), e se così non fosse, ogni passaggio è improponibile.
6) Per quanto riguarda i gradi di parentela ed affinità si veda Gradi di Parentela ed affinità; si parla sempre relativamente al fondatore del sepolcro, ovvero chi ha firmato la concessione originaria.
Gli affini possono avere diritto di sepoltura, nei limiti previsti, ma non hanno diritti patrimoniali sulla tomba, ne’ titolarietà a farsi seppellire se non affini del fondatore, a meno che non siano anche eredi, e quindi si ritiene che una cessione della concessione ad affini, previa rinuncia al diritto di sepoltura per se e propri discendenti, con atto notarile sia possibile solo se la rinuncia alla sepoltura è fatta da tutti i discendenti o aventi diritto (eredi) del fondatore, che comporta anche l’automatica rinuncia degli affini relativi, Ma stante che al massimo si può essere sepolti fino al VI grado di parentela/affinità, anche ammesso che non vi siano limiti più stretti previsti dal regolamento, già con 2 affini si raggiunge il il VI grado dal fondatore del sepolcro, per cui potranno essere sepolti nella tomba al massimo una o due generazioni dell’affine che sia subentrato nella concessione, tipo lui e i suoi figli, negli spazi rimasti disponibili senza possibilità di spostare i resti già tumulati, fermo restando che saranno a carico suo le spese di manutenzione.
Premesso che chiunque venga sepolto deve essere iscritto alla Confraternita, bisogna prima di tutto vedere cosa prevede lo Statuto della stessa e cosa prevede quanto pattuito con l’Atto d’uso del loculo che venne rilasciato:
– Se l’atto d’uso è stato rilasciato al fondatore del sepolcro nominativamente per un defunto specifico o altri parenti identificati, nessuno diverso da questi può occupare il loculo.
– Se l’atto d’uso e’ stato rilasciato al fondatore del sepolcro per se e per la propria famiglia, la nipote può esservi sepolta senza neppure dover subentrare nella concessione, sempre che il grado di parentela sia entro i limiti previsti nell’atto d’uso o nello statuto. Pari diritto però hanno altri parenti pari grado, e questo diritto si attua per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto; non è possibile modificare a posteriori unilateralmente un atto d’uso.
– Se non e’ specificato niente, in genere la concessione si intende per se o coniuge o famigliari.
Si tenga presente che in un loculo può essere sepolto un solo feretro, ma quante cassette resti ossei o urne cinerarie vi stiano, a capienza. Chi decide l’utilizzo del loculo è chi/coloro che , alla morte del fondatore, diventa/diventano gli avente titolo secondo quanto previsto nel’Atto d’uso e/o nello Statuto.
E’ possibile, ad esempio, in occasione di un decesso, se i resti mortali presenti nel loculo sono stati tumulati da almeno 20 anni, cremarli, introdurre il nuovo feretro, e ricollocare le ceneri del defunto precedente, con l’avvertenza che l’operazione può essere fatta solo se consenzienti il coniuge in primis o i parenti più stretti del defunto, a prescindere da chi sia l’avente titolo.
Le Confraternite o le Misericordie sono Associazioni religiose non a scopo di lucro che ricevono dal Comune la possibilità di edificare un fabbricato per seppellimenti a tumulazione i quali sono pertanto riservati ai soli iscritti a tale Associazione. Per il rilascio della Concessione cimiteriale il Comune ha ricevuto dalla Confraternita, a suo tempo, lo statuto che sarebbe stato impiegato per quella costruzione e le modalità di rilascio ed uso degli stessi loculi ed anche i prezzi di rilascio dei posti salma. Difatti il Comune deve esercitare attività di controllo sulla corretta applicazione dei disposti presentati e che la Confraternita ha poi dovuto “ratificare” con un proprio atto.
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LikeDislikeMia zia emigrata intende rinunciare al loculo di confraternita’ a favore di una nipote (figlia di suo fratello) e’ possibile atto diretto
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