Concessioni cimiteriali: rapporti con gli aventi diritto
Abbiamo inviato ad una signora, vedova del concessionario, una lettera per il rinnovo della concessione trentennale di due loculi dove sono tumulati i suoceri.
1) La signora ci ha risposto che abbiamo sbagliato ad inviare a lei la richiesta in quanto è ancora vivente una figlia dei defunti.
2) Noi abbiamo sempre ritenuto che gli eredi del concessionario siano coloro che devono decidere sulla concessione del loculo, mentre agli eredi del defunto spetta la decisione sul destino dei resti mortali. E’ esatto il ns. modo di procedere ed eventualmente su quali norme precise ci possiamo basare?
3) Inoltre nel caso ci siano più eredi, noi abbiamo inviato la richiesta soltanto ad uno, di solito quello residente nel ns. Comune. E’ sufficiente o è compito del Comune rintracciare tutti gli eredi e mandare la richiesta a tutti?
Comune di Meolo (VE)
Inquadramento generale:
– un Concessionario, sua moglie e sua sorella (quindi cognata della moglie)
– due loculi, in cui sono stati sepolti i due genitori del concessionario (e quindi della sua sorella),
– muore il Concessionario e questi è sepolto in altro luogo del cimitero
I due loculi sono concessioni cimiteriali di durata trentennale, quindi alla scadenza si opererà la estumulazione ordinaria, chiedendo al “subentrante” (quindi al familiare prossimo che ha titolo sulla concessione e sulle salme, pertanto non la moglie del concessionario bensì la sorella) quale destinazione vorrà dare ai resti dei due cadaveri (ad esempio in ossarino o nel loculo assieme al cadavere del figlio e cioè del Concessionario originario dei due loculi), il Comune recupera (essendo scaduta la concessione) i due loculi che riassettati e igienicizzanti, saranno disponibili per essere nuovamente concessi ad altri.
1) La signora ha ragione: il rinnovo (eventuale) deve essere chiesto dalla cognata che ha grado di parentela con il Concessionario originario (fratello, marito della signora, oggi morto) ed è sempre la cognata il parente con grado di parentela diretto con i due cadaveri sepolti nei due loculi.
2) Il concessionario trasferisce lo Jus sepulchri per linea di sangue (2).
Quindi chi governa il diritto della sepoltura è il principio dello “Jus sanguinis”, del parente o dei parenti in grado più vicino al Concessionario originario.
Se il Vs. Regolamento, ad esempio, avesse previsto e consentito il riuso del posto salma in loculo (rif. Vs. art. 47) la proroga della concessione avrebbe avuto senso. Il Concessionario (o i Concessionari) subentrante avrebbe potuto usufruire del posto salma, che si sarebbe reso disponibile trascorsi 20 anni dalla sepoltura, per se e per i propri familiari.
In questo caso, e cioè quando si vuole riusare un posto salma, ha senso che sia richiesta la proroga e che questa venga concessa.
Il posto liberato sarà destinato al subentrante o subentranti (familiari del concessionario) e dei loro diretti familiari, secondo il principio della premorienza.
Pertanto, nel caso in specie, sarebbe bene nominare i parenti diretti (superstiti) quali “subentranti” (in questo caso la cognata), aggiornando la concessione cimiteriale: sapremo così da subito a chi rivolgerci nel caso dovessimo fare delle comunicazioni (e cioè alla “cognata”).
Il DPR 285/1990 al capo XVIII, dedica l’art. 90 alle sepolture private nei cimiteri. E’ quindi la norma principale di riferimento.
Gli eredi si manifestano solo nel caso in cui il concessionario fondatore o il concessionario subentrante, anche l’ultimo concessionario subentrato, abbia nominato una persona (anche estranea alla famiglia), quale erede, che avrà possibilità di usufruire della sepoltura in quella tomba, solo dopo che il sepolcro sarà diventato ereditario e cioè solo dopo l’estinzione della famiglia del fondatore del sepolcro: ma fino a quel momento, l’erede, ha il solo compito o l’onore nonché l’onere, di mantenere il manufatto, il bene immobile, perché lo Jus sepulchri non è trasferibile.
3) Occorre che la comunicazione raggiunga tutti i familiari intestatari della concessione cimiteriale e cioè se il fondatore del sepolcro fosse morto il Comune deve avere previsto, con proprio regolamento che i discendenti, alla morte di questi, entro un tempo utile (un mese, due mesi o max sei mesi, ad esempio), comunichino al Comune indirizzi, grado di parentela e, nel caso fossero molti familiari, nominino un familiare che svolga le funzioni del “rappresentante” (procuratore) con specifico atto.
Per maggiori dettagli si veda l’approfondimento.
A riguardo segnaliamo alcuni articoli e collegamenti (link) che potranno esserVi utili a chiarire il concetto di erede, concessionario, voltura, ecc..
– Dott. Avv. Richter Paolo a titolo: “Il Diritto al Sepolcro tra normativa statale, regolamenti comunali e clausole contrattuali” (presente sul Ns. sito https://www.tuttosuicimiteri.it” in “Documentazione”);
– http://www.funerali.org/?p=1091 “Conflitti sul sepolcro famigliare”;
– http://www.funerali.org/?p=915 “La DECADENZA delle concessioni cimiteriali”;
– http://www.funerali.org/?p=408 “Vendita di tombe tra privati”;
– “Gradi di parentela e di affinità” (presente sul Ns. sito https://www.tuttosuicimiteri.it” in “Documentazione”).
Note:
(1) La concessione, determina il rapporto concessorio definito “sibi familiaeque suae” e cioè la sepoltura del Concessionario e della sua famiglia, ciò in genere, e cioè quando non fosse diversamente stabilito nell’atto di concessione, quindi il diritto di sepolcro segue il principio generale dello Jus Sanguinis.