Concessioni perpetue/tombe storiche richiesta rinnovo
Dopo un lungo periodo di vuoto normativo e di “concessioni cimiteriali perpetue”, la nuova amministrazione comunale ha introdotto:
a) le concessioni a tempo e la decadenza per le vecchie, salvo rinnovo;
b)l’onerosità della concessione/rinnovo;
c) nessuna menzione per tutela e salvaguardia del patrimonio storico/documentale.-
QUESITI:
1) L’importo della concessione (nuova o rinnovata) è soggetto a limiti?
2) Tombe di famiglia a parete o loculi a muro dell’800-900: la concessione da corrispondere dalla parentela secondo le norme privatistiche?;
3) Per le tombe aventi carattere storico-documentario: quale la disciplina (rinnovo della concessione e sua onerosità )?
Legambiente
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Premesso che bisogna fare sempre riferimento alla concessione originaria del sepolcro ed inoltre premesso che le concessioni in Italia non sono più perpetue dal 1976 (ovvero dall’entrata in vigore del DPR 803 del 21/10/1975 in GU Serie Generale n.22 del 26-01-1976), anche se i Comuni non avessero adeguato i propri regolamenti comunali:
1) Le concessioni stipulate dopo il 1975 non possono avere durata superiore ai 99 anni (D.P.R. n.803/1975); il Comune, nel regolamento di polizia mortuaria può porre limiti temporali inferiori ai 99 anni.
Le tariffe di concessione devono essere sempre a titolo oneroso in quanto l’importo è soggetto al limite minimo di coprire tutte le spese che vi concorrono (ex lege art. 117 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000) e le spese sono quelle di progettazione, costruzione, esproprio terreni, collaudo, oneri finanziari, gestione delle concessioni stesse e manutenzione nonché per quota parte la custodia cimiteriale e le opere di urbanizzazione (recinzione, viali, impianti …).
Si ricorda che l’unico obbligo che ha un comune per assolvere la funzione fondamentale cimiteriale è quello di seppellire in terra i residenti nel comune o chi muoia nell’ambito comunale per la durata di 10 anni e poi:
– deporre le ossa in ossario comune, salvo prima re-inumare o inviare a cremazione l’eventuale resto mortale nel caso in cui il defunto al momento della esumazione ordinaria non si presentasse “consunto”;
– recepire le ceneri dei defunti e sversarle nel cinerario comune.
Ogni manufatto come loculi o tombe di famiglia è una operazione immobiliare non indispensabile che il comune fa su richiesta dei singoli cittadini, tanto è vero che per l’assegnazione di un lotto di area cimiteriale su cui il privato volesse edificare una propria Tomba di Famiglia o per l’assegnazione di tombe di famiglia costruite dal Comune stesso può essere fatta con asta pubblica al maggiore offerente oppure secondo condizioni più convenienti per il comune (es. l’insieme di nr. di salme da tumularvi con obbligo di restituire al comune i loculi o tomba di origine, eventuale presenza in una lista di richiesta di tombe di famiglia, residenza del concessionario nel comune, ecc.), salvo copertura costi.
In pratica, il Comune può decidere ed approvare in Giunta Comunale le tariffe per concessioni, servizi, manutenzioni, canoni (es. la luce votiva) ed opere purché coprano almeno tutte le spese organizzative, gestionali, manutentive e di edificazione che rappresentano per il Comune la voce “costi” sia essi di parte corrente che di parte straordinaria.
2) Quelle concesse anteriormente al 1975, se a tempo determinato, sono soggette ad ogni adeguamento stabilito dal Regolamento, salvo che deve essere riportato che l’adeguamento vale anche per il pregresso; se invece sono perpetue, non sono soggette a rinnovo. Con l’entrata in vigore del D.P.R. n.803/1975, sono abrogate (art. 109) le disposizioni regolamentari comunali che impongano il rinnovo della concessione cimiteriale ogni trentennio. (art. 93 del regolamento governativo approvato con D.P.R. n.803/1975, il cui contenuto è stato poi ripetuto nell’art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n.285) (vedi anche Fogli: http://www.funerali.org/cimiteri/la-decadenza-delle-concessioni-cimiteriali-915.html) rif.: Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505.
3) Le procedure e tariffe di rinnovo delle concessioni di qualsiasi tipo non tengono conto di altre condizioni che non siano quanto stabilito dal regolamento e l’introito minimo per le casse comunali; la normativa nazionale non prevede particolari facilitazioni per tombe monumentali o storiche pur tenendo presente che l’area cimiteriale è demanio pubblico e l’area del cimitero storico originaria e quindi tutte le sue tombe ivi costruite in quanto spesso non mere pietre tombali standard ma generalmente “monumenti funebri” sono tutelati del Dlgs 42/2004 quindi i fabbricati che ricadono in tale area sia pubblici che privati in caso di lavori di manutenzione ricadono nell’ambito di tutela storico-artistica quindi ogni intervento deve essere assoggettato alla procedura di autorizzazione da parte della competente Soprintendenza (sia se opera il Comune che quando opera il Privato). Come sempre c’è margine per interpretazioni; se un edificio pubblico è vincolato d’ufficio, per gli edifici privati ci deve essere un vincolo specifico, e le tombe di famiglia sono edifici privati su suolo pubblico; ma qui lasciamo fare ai giudici.