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Divisione delle spese di ristrutturazione di una cappella
Come si valutano le spese per un lavoro di ristrutturazione di una cappella al cimitero con più proprietari e con diverso numero di celle occupate?
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Posted by La redazione on 07 Marzo, 2018 in Concessioni | 3 comments
Come si valutano le spese per un lavoro di ristrutturazione di una cappella al cimitero con più proprietari e con diverso numero di celle occupate?
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La manutenzione della tomba spetta al fondatore del sepolcro o ai suoi eredi/subentranti nella concessione; i parenti dei sepolti, di per sé, a meno di accordi, non hanno obblighi.
Il diritto di sepoltura deriva unicamente dal fatto di essere famigliare del fondatore del sepolcro e niente ha a che fare sia con la proprietà, sia con la titolarietà della concessione.
Pertanto se chi ha rinunciato all’eredità non ha rinunciato anche al diritto di sepoltura, nel caso lo avesse, è tenuto a provvedere alla manutenzione per quota parte.
Per esservi esonerato deve fare un atto notarile in cui oltre all’eredità rinuncia anche al diritto di sepoltura per sé e i propri discendenti e deve notificarlo sia agli altri eredi che al Comune, perché vigili che lui e discendenti non si facciano seppellire nella tomba.
Se qualcuno non avesse rinunciato anche al diritto di sepoltura, potrebbe farsi seppellire, lui e discendenti (è un diritto personale), senza concorrere alle spese di manutenzione.
Dopo questa rinuncia possono farsi seppellire nella tomba solo i famigliari dell’unico erede/subentrante titolare della concessione.
Salve, in una cappella gentilizia con una sola proprietaria, in quanto gli altri eredi hanno rinunciato all’eredità, il totale di spesa dei lavori straordinari di manutenzione sono tutti a carico dell’unica proprietaria o vanno suddivisi anche tra i parenti dei defunti sepolti?
All’interno della cappella ci sono 17 loculi di cui 8 occupati e 9 vuoti.
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LikeDislikeE’ materia di accordo fra gli interessati.
Un modo che possiamo suggerire è il seguente.
In mancanza di diverse disposizioni previste nella concessione, se viventi i fondatori del sepolcro, ovvero i titolari della concessione originari, ogni spesa tocca a loro in parti uguali.
Se si tratta di discendenti, gli aventi titolo sono tutti i parenti di grado più prossimo (esempio: tutti i figli) se viventi, o i discendenti de quelli eventualmente defunti fra questi, e le spese vanno parimenti divise in parti eguali.
Esempio: 3 fratelli di cui uno defunto con 2 figli. Ai superstiti spetta un terzo ciascuno e ai 2 figli del defunto il 50% di un terzo ciascuno.
Non è rilevante il numero di loculi occupati in quanto il diritto di sepoltura è paritario, e si applica per premorienza, ovvero: fra tutti gli aventi diritto fino al grado di parentela coi fondatori del sepolcro stabilito dal regolamento di polizia mortuaria o, in mancanza fino al VI grado secondo C.C., chi prima muore prima viene sepolto.
Se nella concessione fosse stabilito originariamente che viene stabilito un numero di posti salma per fondatori diversi, allora la divisione va fatta proporzionalmente al numero di loculi stabilito nella concessione originaria. Esempio: 2 famiglie, di cui viene stabilito che ad una spettano 3 posti salma e all’altra 5 posti salma.
Le spese vanno divise per 3/8 una e 5/8 l’altra.
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