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Tombe perpetue concesse post 1976
Nel luglio 1976 è stato sottoscritto un contratto di concessione in uso perpetuo (probabilmente destinato a vivente) di loculo. (ne abbiamo inoltre altre di concessioni simili). tenuto conto del DPR 803/1975 che dice che le concessioni sono a tempo determinato, il contratto ha validità perpetua o dobbiamo ridurre la durata? o è nullo e quindi?
Comune di Asti
E’ contro la legge stipulare una concessione superiore a 99 anni post 1976, ma non ci sono sanzioni per il Comune se lo fa.
Il Comune ha stipulato un contratto con il concessionario e lo deve mantenere.
L’unico che potrebbe fare ricorso è il concessionario, che non ne avrebbe alcun utile.
Si potrebbe agire in via di equità, d’accordo con il concessionario, in due modi:
1) Si restituisce la quota parte della tariffa pagata in funzione delle sepolture non ammesse (es.: possibili 2 feretri sovrapposti, ammesso solo 1, restituzione di metà della tariffa)
2) Si mette a disposizione una seconda tomba per la sepoltura del secondo defunto, o di altri ancora.
La cosa si complica nel caso siano state sepolte più feretri anziché uno solo, con eventuale traslazione a carico comune.
Ma a questo punto, se il Comune deve mantenere i patti contrattuali, li deve mantenere anche il concessionario, e quindi si verifichi se li mantiene, perché altrimenti il contratto decade per mancanza di una delle parti ai patti contrattuali.
Verifiche possibili e che possono dare origine a procedura di decadenza::
A) Ai sensi dell’Art. 82 c.1 del DPR 285/90, non si può estumulare da una tomba perpetua nessun defunto (neppure per cremarlo); mai fatta una estumulazione? e se la richiedessero si nega, salvo portare a 99 anni la concessione su loro richiesta, visto che per le concessioni a scadenza si può fare.
B) nella tomba di famiglia possono essere sepolti solo i familiari del fondatore; da verificare con quanto previsto nel regolamento
C) la tomba è in uno stato di incuria? Deve potersi dimostrare che da lungo tempo il titolare o chi per lui non si è recato in loco, e che l’area stessa risulta impraticabile e/o, comunque, il manufatto sulla stessa insistente risulti (ad esempio) gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono. Alcune delle caratteristiche che deve presentare una tomba per essere considerata senza dubbio abbandonata possono essere inoltre la non leggibilità delle iscrizioni (obbligatorie la data di nascita, morte, nome e cognome), la mancanza di decoro causata da sporcizia, erbacce l’affaticamento delle strutture murarie o lapidee, il pericolo di caduta di pezzi di tomba con possibili danni ai frequentatori (quindi pericolo alla pubblica incolumità), la mancanza parziale o totale di lapide o loro grave danneggiamento.
D) E’ previsto il subentro nel regolamento comunale? i subentranti al fondatore si sono notificati entro i tempi previsti nel regolamento al Comune?
E) Vi sono ulteriori posti salma rispetto agli autorizzati nella concessione? la tomba è stata realizzata in maniera difforme rispetto alla concessione?
F) la tomba si trova in condizione di tomba abbanonata ex art. 63 del DPR 285/90?
G) morti degli aventi diritto Se il regolamento comunale di polizia mortuaria non contemplasse o addirittura non ammettesse il così detto “istituto del subentro” (oppure anche non fosse contemplato il subentro nell’atto di concessione cimiteriale rilasciato) da parte degli aventi titolo nei confronti del fondatore del sepolcro, un’autorevole dottrina ritiene che, la morte del fondatore farebbe venir meno ogni figura di soggetto obbligato in base alla concessione.
H) Anche il “non uso” può esser un inadempimento causa di decadenza; si pensi, ad esempio ad una “tomba prenotata” rimasta vuota anche dopo la morte dell’avente diritto ad esservi sepolto
I) Un caso particolare che non si può usare perché si riferisce solo alle perpetue ante 1976, è quello contemplato dall’art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n.285, che prevede per quelle di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n.803/1975, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
Le condizioni: superamento di 50 anni dall’ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero, debbono concorrere entrambe per la legittimità del provvedimento di revoca.