E’ necessario accatastare le tombe di famiglia nei cimiteri?
Mia madre è coerede al 50% di un manufatto cimiteriale nel cimitero di Poggioreale in Napoli e vorrebbe formalizzare a mezzo Notaio atto di rinuncia pro quota a favore dei coeredi e/o del Comune stesso. Il Giudice con ordinanza 2/11/17 ha autorizzato a dare mandato a notaio di fiducia il quale mi chiede gli estremi catastali!!? (il comune di Napoli mi ha confermato che non sono accatastati tali manufatti ) ed uno schema tratto da un atto di collega notarile in Napoli in quanto i regolamenti differiscono da regione a regione e/o comune!!!?
E’ possibile giuridicamente?!?
La cappella è stata costruita in concessione nel 1957 e coeredi sono i nipoti figli del fratello deceduto (3 co-eredi).
Privato
Ringrazio x la re esauriente risposta precisando che quale amm.re sostegno (ADS) ho chiesto ed ottenuto regolare autorizzazione dal G.T. a procedere con il n atto notarile ad effetto immediato dec 2/12/3017.
Cordialità
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LikeDislikeIl manufatto cimiteriale si trova nel Cimitero comunale di Poggioreale di Napoli, con concessione rilasciata nel 1957. Dunque per gli effetti della nota della Agenzia delle Entrate prot. n.41481 del 25 luglio 2001, la costruzione non è oggetto di accatastamento, essendovi un diritto d’uso, forse sulla sola area cimiteriale su cui, poi, e’ stata edificata la cappella, edicola, cripta insomma il manufatto cimiteriale di famiglia. Dunque una costruzione su superficie di area cimiteriale, la quale è soggetta al regime dei beni demaniali.
Con un uso improprio di termini ma per farsi capire i “passaggi di titolarità” sarebbero oggetto unicamente di registrazioni amministrative comunali, e non costituiscono oggetto di trascrizione e nemmeno di successione, dato che atti di disposizione di diritto privato dei sepolcri (sia per atti tra vivi che per causa di morte) non sono più ammissibili e quanto meno dal 10/2/1976 (data di entrata in vigore del DPR 803/1975) e nel caso in cui fossero per così dire “posti in essere” sarebbero nulli di diritto.
In altre parole il diritto di sepoltura jure sanguinis è assolutamente indipendente dalla proprietà dell’immobile “tomba di famiglia” o “loculo”; può anche succedere che un erede non abbia il diritto di farsi seppellire nella tomba di cui è proprietario.
Per completare l’argomento si veda la nota:”Accatastamento immobili nelle aree cimiteriali” che ha prodotto il sito http://www.architettiroma.it al riguardo e la Circolare dell’Agenzia del Territorio prot. n. 26279 del 24/05/2012.
Si chiarisce che sarebbe diverso se si trattasse di un cimitero (così detto) particolare, pre-esistente all’entrata in vigore del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934, ma in questo caso l’accatastamento dovrebbe essere stato già fatto per lo stesso cimitero particolare. Oppure, ancora, se si tratta di un sepolcro privato costruito su proprietà privata, quindi fuori dai cimiteri, ovvero una tomba o una cappella familiare debitamente contornata dalla fascia di rispetto di 200 mt.