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E’ possibile vendere una tomba di famiglia?
E’ possibile vendere una tomba di famiglia?
Studio legale
Posted by La redazione on 03 Febbraio, 2022 in Concessioni, Decadenza, Retrocessione, Rinuncia, Tombe di famiglia | 1 comment
E’ possibile vendere una tomba di famiglia?
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Non è possibile principalmente per due motivi:
1) DPR 285/90 art. 92 c. 4
“Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.”
La vendita della tomba fa decadere ipso facto la concessione, con acquisizione della tomba stessa al Comune.
2) DPR 285/90 art. 93 c. 1
“Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; ….”
Il fondatore del sepolcro fonda il sepolcro sibi familiaque suae e nessun altro oltre ai familiari può essere sepolto nella tomba, eccetto eventuali benemeriti definiti tali nell’atto di concessione, per cui l’acquirente dell’oggetto tomba se non familiare non potrebbe esservi sepolto. Un eventuale erede patrimoniale della tomba non familiare può subentrare al fondatore ma può esservi sepolto solo dopo l’estinzione della famiglia del fondatore e solo nei loculi rimasti liberi, ma non è questo il caso.
Una tomba può solo essere retrocessa al Comune o essere oggetto di rinuncia.
Nel caso di retrocessione:
a) il Comune può o meno accettare la retrocessione, ovvero la resa al Comune dell’oggetto tomba e relativi diritti prima della scadenza della concessione
b) nel regolamento di polizia mortuaria deve essere previsto cosa succede nel caso, e principalmente se si prevede un indennizzo all’avente diritto sotto forma o di restituzione di parte della concessione pagata o di stima del valore della tomba allo stato attuale, e a chi spetti liberare la tomba dai resti mortali.
Per un escamotage che permette in pratica la vendita si veda cosa ha previsto il Comune di Firenze nel quesito Retrocessione di tomba di famiglia – Firenze , ma deve essere previsto in regolamento
Nel caso di rinuncia:
c) uno può rinunciare alla propria quota di proprietà e ai propri diritti di sepoltura per sè e propri discendenti a favore degli altri aventi pari diritti e in genere succede se qualcuno non ha più interesse ad usufruire della tomba e non vuole partecipare alle spese di manutenzione. Si fa con un atto pubblico notificato agli interessati e al Comune.
d) tutti gli aventi diritto rinunciano a favore del Comune, con il che non potranno più usufruire del sepolcro e non avranno diritto a nessun risarcimento, ma il Comune si assorbe l’onere dello svuotamento della tomba. L’equivalente è dichiarare la tomba abbandonata.