Edicola familiare o ereditaria
Mia mamma è titolare di una concessione di area cimiteriale. Le condizioni di cui alla scrittura privata testualmente recitano “il Comune dà e concede, per la durata di 99 anni decorrenti da oggi, alla summenzionata che accetta, per sé e i suoi eredi, il terreno nel cimitero di ___”. Trattasi di edicola familiare o di edicola ereditaria?
Premetto che all’interno della stessa riposano i miei nonni (non solo materni ma anche paterni), nonché il fratello di mio papà (cognato di mia mamma). E’ possibile chiedere che vengano spostati i nonni paterni e/o lo zio?
Inoltre, le spese di manutenzione sono esclusivamente a carico del concessionario (mio mamma) o possono essere suddivise con gli eredi di mio zio?
Privato
Vale quanto stabilito nella concessione: la tomba e’ ereditaria. Il che significa che finche’ e’ in vita il fondatore è lui il titolare, e, alla sua morte, tale titolarietà passa agli eredi.
Per eredi si intendono gli eredi del fondatore (sua mamma, nel caso), che possono o meno coincidere con i discendenti o parenti.
Il titolare, ovvero l'”avente diritto” può seppellire nella tomba tutti i famigliari. Poichè la famiglia non ha una definizione legale, se non specificato nel Regolamento di Polizia Mortuaria comunale, e salvo specifiche disposizioni contenute nella concessione, fa fede la giurisprudenza, ovvero le interpretazioni dei giudici, che vanno dai soli ascendenti/discendenti diretti fino al VI grado di parentela, da Codice Civile, in questo caso confondendo la parentela con la famiglia. Possono essere sepolti anche gli affini, ovvero coniugi o conviventi more uxorio degli aventi diritto.
Per quanto riguarda la facolta’ degli “affini” di essere sepolti, la giurisprudenza offre un ventaglio di interpretazioni che vanno dai coniugi dei soli figli maschi ai coniugi dei parenti di VI grado.
La ratio e’ che il sepolcro e’ destinato “al fondatore e alla sua famiglia” (sibi famigliaque suae), e cosa si intenda per famiglia, al di la’ della parentela, che e’ un’altra cosa, non e’ ben definito.
Per quanto riguarda la possibilita’ di movimentare un cadavere o resto mortale (dopo almeno 20 anni dalla tumulazione), la decisione spetta solo ai parenti di grado piu’ prossimi del defunto all’unanimita’, in primis alla moglie/convivente more uxorio, e a nessun altro, salvo il Comune nei casi d’ufficio, quali inadempienza ai patti contrattuali (concessione), scadenza, abbandono, retrocessione, pubblica utilità ecc… E questo qualunque sia la situazione reale, perche’ altrimenti si rischi di incorrere nel reato di violazione di sepolcro, art. 407 C. P.: da 1 a 4 anni di reclusione.
Per quanto riguarda le spese di manutenzione, spettano al fondatore finche’ e’ vivo, e, alla sua morte, agli eredi del fondatore pro quota.
Si veda anche:
– Jus sepulchri – approfondimento Parentela e Affinità
– Gradi di parentela e di affinità
Se si vuole utilizzare i loculi esistenti per sepolture plurime, si tenga presente che se si cremano i resti attuali è possibile riutilizzare gli stessi loculi per nuovi feretri, cremando i defunti precedenti e ricollocando le urne cinerarie nello stesso loculo assieme al nuovo feretro, ovvero si possono introdurre urne cinerarie o cassette resti ossei negli stessi loculi occupati da un feretro fino a capienza, senza movimentare il feretro.