Eredi e titolari del diritto di sepoltura
Vi scrivo per avere un chiarimento in merito al diritto di accesso ad una Tomba di Famiglia in quanto erede di un Concessionario. Riassumo brevemente:
1. Concessionario originario era A G (mio Nonno);
2. Il Concessionario originario aveva famiglia composta da una moglie FP e tre figli in ordine CG, SG e FG;
3. Il primo defunto ad entrare nella tomba di Famiglia è stato il sig. CG figlio maggiore del Concessionario Originario;
4. Il secondo defunto ad entrare nella tomba di Famiglia è stato il sig. FG (mio Padre) terzo figlio del Concessionario Originario,
5. Il Concessionario Originario è defunto nel 2017 ed è stato anch’esso tumulato nella tomba di famiglia;
6. La moglie del Concessionario Originario è defunta nel 2018 e anch’essa è stata tumulata nella tomba di famiglia.
Gli eredi viventi del Concessionario Originario sono pertanto: – Il sig. SG: ultimo rimasto in vita dei tre figli del Concessionario Originario – I due figli del Sig. CG, figlio maggiore defunto del Concessionario Originario; – I due figli del Sig. FG, figlio minore defunto del Concessionario Originario.
La prima domanda è, ad oggi, morto il concessionario originario, morta la relativa moglie e due dei tre figli, chi è ad oggi l’avente diritto ad avere accesso alla tomba di Famiglia?
Chi è subentrato quale Concessionario della Tomba di Famiglia? Non sono state firmate deleghe da parte degli altri eredi.
Di recente, il Sig. SG, ha autorizzato unilateralmente, senza la presenza di alcuna pregressa benemerenza, l’ingresso nella tomba ad un soggetto estraneo alla famiglia del fondatore, era titolato a farlo?
Privato
Bisogna sempre distinguere la proprietà temporanea dell’oggetto tomba di famiglia dal diritto di farcisi seppellire.
PROPRIETA’
La proprietà di una tomba di famiglia è o del fondatore o dai suoi eredi pro quota.
L’unica cosa che un erede di una tomba di famiglia acquista con l’eredità è:
A) l’obbligo della manutenzione della tomba in stato decoroso e in modo che non crei problemi di pubblica incolumità
B) l’obbligo del subentro (voltura o cambio di intestatario della concessione), ove previsto, con l’obbligo di consegnare nella disponibilità del Comune l’oggetto tomba svuotato o meno dei resti a seconda delle clausole previste nel contratto di concessione. Il subentro potrebbe anche essere fatto a nome di un unico erede, consenzienti gli altri, ma così si presta ad essere l’unico a cui il Comune potrebbe chiedere risarcimenti; nel caso di mancato subentro il Comune ritiene responsabili in solido gli eredi e può rivalersi su uno qualsiasi solamente, anche con messa a ruolo con le imposte degli importi.
C) l’obbligo di consentire l’accesso alla tomba a chiunque voglia fare operazioni di pietas verso i defunti sepolti
D) il diritto di opporsi a operazioni di estumulazione di resti dalla tomba, a meno che non venga risarcito dei danni arrecati, come pure di decidere su innovazioni tipo nuovi allacciamenti di illuminazione votiva
E) il diritto di gestire la tomba come fosse un condominio fra tutti gli eredi viventi.
Esempio divisione delle spese in questo caso:
I 3 figli ereditano 1/3 ciascuno.
SG, unico vivente ha quota 1/3
I due figli rispettivamente di CG ed FG hanno ciascuno quota 1/3 : 2 = 1/6
L’obbligo di cui al punto C) è dei subentranti o eredi
Le decisioni di cui ai punti D) ed E) sono prese a maggioranza.
In genere il comune chiede che venga delegato uno degli eredi come interfaccia unica con il Comune.
DIRITTO DI SEPOLTURA
La concessione non si eredita: è un contratto fra il Comune e un fondatore e rimane sempre lo stesso chiunque subentri.
Il che significa che possono essere sepolti nella tomba di famiglia i familiari del fondatore e i benemeriti che lui ha indicato nel contratto di concessione.
In una tomba di famiglia si viene sepolti per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fino a capienza fra tutti gli aventi diritto.
Chi siano i familiari lo stabilisce il regolamento di polizia mortuaria, a meno che leggi regionali non lo stabiliscano (es: Lombardia).
Se non stabilito dal regolamento o dalla Regione, si va per giurisprudenza: discendenti/ascendenti diretti del fondatore e relativi coniugi (o conviventi more uxorio) (1)
Il sig. SG, unico figlio del fondatore rimasto, non autorizza chi ha diritto ad essere sepolto, in quanto dovrebbe essere già previsto nel regolamento, ma se non previsto può autorizzare la sepoltura di aventi diritto senza che si debba accedere alla magistratura per dirimere eventuali problemi, ma la sepoltura di un non avente diritto fa decadere la concessione; se fosse così e ci fosse una dichiarazione che il non avente diritto era un familiare o avente diritto ci si troverebbe di fronte ad autocertificazione falsa a pubblico ufficiale, art. 495 CP da 1 a 6 anni di reclusione.
(1) sentenza della Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430, che ha rammentato l’orientamento costante secondo cui, “in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, jure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi.” Con l’attuale evoluzione della società si deve equiparare al coniuge anche il convivente more uxorio.