Eredità di posti salma in mancanza di testamento – jus sepulchri
Una signora non sposata, intestataria di concessioni cimiteriali per due posti distinti, è deceduta senza lasciare eredi diretti. Sono deceduti anche una sorella, anch’essa nubile, un’altra sorella che ha lasciato due figli ed un fratello con un solo figlio. I due nipoti fratelli hanno dichiarato di accettare i diritti e, in caso di scelta, ciascuno di essi prefererirebbe concentrare detti diritti su una delle due tombe, diversa per ciascuno. Il cugino figlio, del fratello della defunta concessionaria, ha anch’esso accettato i diritti pervenutigli. Come si deve procedere ad assegnare detti diritti e secondo quali percentuali?
Comune di Pellezzano (SA)
Risposta al Quesito di Mara Magnalardo:
Si intende che il 50% si riferisca alla quota di eredità di ciascun fratello.
Essendo eredi i figli, lo Jus Sepulchri è certo, ovvero possono essere sepolti nella tomba di famiglia tutti i componenti (e discendenti) delle famiglie dei due fratelli.
Bisogna innanzi tutto che venga comunicato al comune il subentro nella concessione da parte dei fratelli.
Con l’occasione si consiglia di chiedere copia del Regolamento di polizia mortuaria comunale e della concessione e di leggerseli, in modo da essere a conoscenza delle clausole della stessa e di cosa si può o meno fare, durata, oneri ecc….
Quanto alla precedenza di utilizzo dei posti salma, vale quanto detto per il quesito del Comune di Pellazzano: ha diritto ad essere sepolto chiunque muoia delle famiglie dei due fratelli, in ordine di morienza, ovvero per primo chi muore per primo e così via.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei posti salma, si tenga presente che:
– dopo 20 anni dalla tumulazione il cadavere viene classificato resto mortale e può essere cremato senza alcuna particolare autorizzazione o volontà del defunto
– in un loculo possono essere collocati un feretro (bara) e quante urne cinerarie o cassette resti ossei possa contenere, assieme.
-nell’ossario possono trovare collocazione sia cassette resti ossei che urne contenenti ceneri, assieme, fino a capienza, come pure in un loculo adibito ad ossario/cinerario
Se fossero passati almeno 20 anni dalla morte, si può procedere ad estumulazioni e può essere cosa che sarebbe stata probabilmente gradita anche dai defunti, riunire nello stesso loculo i nonni, uno in feretro e l’altro in urna, liberandone uno. Riunione che potrebbe anche essere fatta cremando entrambi i defunti e collocandone le urne cinerarie nell’ossario, se possibile per conformazione dello stesso e/o utilizzo, e in questo caso si liberano 2 loculi.
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LikeDislikeMia Mamma è deceduta senza testamento. L’unico immobile in eredità è il 50% di una cappellina privata cimiteriale. Gli eredi siamo mio fratello ed io.
Ci sono n.5 loculi e un loculo ossario; n.2 sono occupati dalle salme dei nonni
materni; n.1 occupato dalla salma di mio padre e n.1 occupato dall’urna cineraria
di mia madre, ora come ci dobbiamo comportare? Qual’è la legge che dobbiamo seguire?
grazie e cordiali saluti
Mara Magnalardo
Risposta al Quesito del Comune di Pellazzano:
Ha diritto ad essere sepolto il primo che muore fra le famiglie dei tre nipoti nel primo posto salma libero, e il secondo che muore nel secondo posto salma. I tre nipoti possono fare un accordo privato fra loro per definire quale dei due posti salma vada al primo defunto.
Vediamo di andare in dettaglio.
L’argomento tratta di Concessione cimiteriale (non è chiarito se perpetua o 99vennale) per la quale non c’è trasmissione dello Jus Sepulcri per discendenza diretta, bensì collaterale, rispetto al fondatore del sepolcro.
Non abbiamo trovato pubblicato su internet il testo del Vs. Regolamento di Polizia Mortuaria, per verificare fino a quale grado di parentela sia previsto il riconoscimento del suddetto Jus sepulcri. Occorre dunque che si faccia riferimento alla concessione rilasciata e, nel caso anche questa non specificasse alcunchè, faremo riferimento al C.C., al Titolo V (dall’art. 74 all’art. 78) che riconosce fino al 6° grado di parentela; si rimanda al documento “Gradi di parentela e di affinità” per una trattazione completa.
Di aventi titolo pari grado, ma collaterali, ad oggi risultano in vita 3 nipoti e di questi non è stato specificato se tutti abbiano o meno una propria famiglia.
Il Comune si preoccuperà di dare sepoltura e quindi di tumulare i defunti della suddette famiglie secondo l’ordine di premorienza. Non si potrà accettare alcun riservo di loculo ad alcuno per via del suddetto Jus sepulcri, acquisito per appartenenza alla famiglia stessa, la famiglia che ha fondato il sepolcro e quindi costituito lo Jus Sepulcri.
Eventualmente con atto notarile o scrittura privata, gli attuali aventi titolo potranno indicare che, nel caso di decesso di uno dei tre nipoti, ad es. il nipote A, quale loculo per primo dovrà o potrà utilizzare (se il loculo X o Y) ma niente altro, nel senso che se dovesse morire il nipote C per il quale magari non si è indicato il loculo nel quale seppellirlo, comunque egli è titolare dello Jus Sepulcri che gli permette di essere tumulato in uno dei due loculi disponibili: il Comune deve dare corso al rispetto dello Jus sepulcri acquisito per discendenza naturale.
Il Comune potrà invece accettare la rinuncia solo per se o per se e per tutta la propria famiglia, se fatta da parte di uno degli attuali aventi titolo. Attenzione la rinuncia potrà essere accettata solo se conseguente ad atto notarile consegnato e depositato al Comune e purchè sottoscritto da tutti gli aventi titolo.
L’eredità, in genere e qui occorre leggere la concessione, ha efficacia solo ad avvenuta estinzione della famiglia del fondatore del sepolcro ed utilità solo se ad es. rimanessero liberi i due loculi, oppure in quanto impegnati per seppellimenti di ceneri, allora vi si potrebbero seppellire ad es. le ceneri degli eredi fino al limite della loro capienza.
Il Comune si occupa e preoccupa che la Concessione cimiteriale, ovvero la Tomba di Famiglia o i loculi concessi, siano mantenuti dal Concessionario e/o suoi discendenti diretti collaterali od affini, in condizione di efficienza e buona manutenzione (ai sensi dell’art. 63 del DPR 285/1990).
Il Comune ha obbligo di verificare l’eventuale atto di abbandono di sepolcro in quanto, nel caso ciò si verificasse (quindi necessità di controlli continui e costanti alle concessioni), l’abbandono del sepolcro è motivo di dichiarazione di decadenza dello stesso. Il Comune in tal caso rientrerà in pieno possesso del loculo o tomba e, liberato/liberata dai resti ossei o mortali, potrà riconcederla a nuovo richiedente per nuove sepolture.
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