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Eredità di un loculo
Mio padre era titolare di un loculo al cimitero del Verano a Roma, dove riposano mio nonno, mia nonna, mia madre e mio padre.
Mio fratello ed io siamo eredi del loculo? quali sono le pratiche da fare o automatico, potremo tumulare quali parenti? (figli, mogli etc.)
Privato
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le aree cimiteriali sono proprietá indisponibili dei Comuni quindi inalienabili, cioè non vendibili se non con la procedura di decadenza (1).
Su queste aree può essere data una concessione o di uso temporaneo di un sepolcro (es.: loculo) o di costruzione ed uso temporaneo (dal 1975) od anche perpetuo (in precedenza) di un immobile (es,: tomba di famiglia).
i loculi in genere sono costruiti dal Comune e sono di proprieta’ del comune e quindi non si ereditano; si subentra solo nella concessione.
Diverso se si tratta di una tomba di famiglia; La tomba come bene patrimoniale può essere trasmessa ai familiari consanguinei o se consentito dal RPM comunale per eredità, ma la sepoltura è sempre e comunque jure sanguinis (3) e in ogni caso i sepolcri non possono essere oggetto di lucro (2), quindi non si possono vendere.
Se i loculi ricevuti per trasmissione familiare o per per eredità, non fossero utili, la procedura è quella della “retrocessione”, da richiedere al comune procedura che dovrebbe prevedere un indennizzo a chi retrocede.
Indennizzo che generalmente tiene conto del tempo residuo di concessione e della qualità dei manufatti. Ad esempio se storici o monumentali o comunque in una area del cimitero particolare, centrale, monumentale, ecc. a prescindere della vetustà del loculo o tomba, generalmente sono considerati di pregio e quindi la tariffa di retrocessione del comune dovrebbe valorizzare questi aspetti anche in quanto il Comune beneficia di un “recupero di posti salma” che potrà rimettere in assegnazione con bando anche se dovessero necessitare lavori manutentrici per il riuso.
Al riguardo si deve far riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune. Se non dicesse nulla in merito, si può far periziare il bene e chiedere un compenso al Comune per la retrocessione. Potrebbe essere una faccenda complicata: conviene prima contattare l’ufficio cimiteriale che si occupa della gestione delle concessioni.
S vedano anche in proposito:
– Edicola famigliare o ereditaria
– Eredità e jus sepulchri
– Sepolcro famigliare o ereditario
(1) Regio Decreto 1880/1942
(2) art. 92 del DPR 285/1990
(3) ovvero vi possono essere sepolti solo i famigliari del fondatore o gli eredi non famigliari, questi solo dopo l’estinzione della famiglia del fondatore e solo nei posti salma rimasti disponibili
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LikeDislikeMi scusi leggendo in merito alla questione loculi, noi con altri parenti abbiamo scoperto che al verano ci sono dei loculi in merito a un eredita, ma noi non siamo di Roma lerció li possiamo vendere?
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LikeDislikePrima di tutto bisogna verificare se la concessione non sia scaduta, nel qual caso si dovrebbe o rinnovare la concessione, se previsto dal regolamento di polizia mortuaria, o liberare il loculo su richiesta del Comune o chi per esso.
Bisogna anche verificare se nella concessione sia previsto che il loculo era destinato solo a suo padre, o c’è la possibilità di introdurre altri defunti, qualora si pensasse di riutilizzarlo.
Nel caso di concessione non scaduta, bisogna distinguere l’aspetto patrimoniale dal diritto di essere sepolto nel sepolcro.
A meno che vostro padre non abbia stipulato una concessione per loculo ereditario, e abbia individuato altri eredi rispetto a voi, come figli siete eredi patrimoniali, a prescindere dal diritto di farvi seppellire, e siete responsabili della manutenzione ordinaria del loculo in solido.
Il diritto di esservi sepolti, se non vietato nella concessione, è stabilito jure sanguinis, ovvero per il solo fatto di essere parenti/discendenti o affini (mogli/mariti), fino al massimo al VI grado per C.C. o meno, se da regolamento, indipendentemente dalla eredità.
Esiste però giurisprudenza che, poichè il sepolcro è destinato al fondatore e alla sua famiglia, non dovendosi confondere la famiglia con la parentela, limita lo jus sepulchri al fondatore e agli ascendenti (genitori) e ai discendenti diretti (figli, nipoti…) e relativi coniugi o conviventi more uxorio, escludendo i parenti collaterali.
Necessario notificare al Comune il subentro, ovvero che, morto il titolare originario, subentrano i figli, tutti, a pari titolo. Il subentro identifica gli eredi patrimoniali del manufatto, ma restano aventi diritto alla sepoltura i famigliari (o gli indicati nella concessione, in caso di tombe ereditarie) del fondatore del sepolcro.
Il diritto di sepoltura si attua per premorienza, ovvero fra tutti gli aventi diritto, chi muore per primo, per primo si seppellisce.
Nel caso di concessioni 99.ennali o perenni, e siano passati almeno 20 anni dalla sepoltura, può essere conveniente il riutilizzo del loculo.
In un loculo può starci un solo feretro e quanto cassette resti ossei o urne cinerarie a capienza, per cui se si vuole introdurre un feretro nuovo, bisogna ridurre i resti esistenti con cremazione o ciclo di mineralizzazione in campo inconsunti, per poi eventualmente reintrodurre le cassette resti ossei o le urne nel loculo.
Per la movimentazione dei resti esistenti bisogna che tutti i pari aventi diritto più prossimi (tutti i fratelli) siano d’accordo, per analogia con quanto richiesto per la cremazione dal DPR 285/90, a meno che il Regolamento di polizia mortuaria non chieda la maggioranza.
Di solito si corrisponde al comune una tariffa nel caso di utilizzo plurimo.