Estumulazioni ordinarie: chi paga?
i ns ufficio comunali hanno recentemente predisposto tutte le operazioni necessarie per procedere alla estumulazione ordinaria di salme da colombario, per scadenza della concessione. Considerato che : – i contratti di concessione stipulati non fanno riferimento alcuno alla successiva estumulazione della salma
– che il regolamento comunale di polizia mortuaria all’art 6 precede espressamente i casi di gratuita dei servizi e non vi è prevista l’estumulazione ordinaria se non nel caso di famiglia indigente.
– Che l’art. 43 del medesimo regolamento pone a carico dei richiedenti le operazioni di estumulazione.
Preso atto che i costi per le suddette operazioni vanno poste a carico dei famigliari si chiede:
A) Le spese in questione di dividono in:
– spese per l’estumulazione ( demolizione muro, recupero resti + cassetta/ o cremazione inconsunti)
– concessione di ossario e cinerari e tumulazione resti.
Vanno poste a carico dei famigliari tutte le spese di cui sopra o solo le spese per la concessione dell’ossario lasciando a carico del comune le spese di estumulazione?
B) Nel caso i famigliari intendano deporre i resti nell’ossario comune devono comunque pagare le spese di estumulazione?
C) Nel caso i famigliari espressamente interpellati non effettuino alcuna scelta in merito al recupero dei resti si configura il disinteresse della famiglia e quindi paga il comune?
D) Quali famigliari sono tenuti al pagamento? Solo i discendenti in linea retta o eventuali collaterali? ( salma senza figli, ci sono i nipoti, figli della sorella della salma).
Comune di Gessate (MI)
Date le Vs. premesse ed in particolare il fatto che abbiate riscontrato che “… i contratti di concessione stipulati non fanno riferimento alcuno alla successiva estumulazione della salma …”, nonché avendo visionato il Vs. Regolamento risulta:
A) Spese di estumulazione e ossario: ai sensi del Vs. Regolamento di Polizia Mortuaria, art. 43, le spese sono a carico dei concessionari ovvero degli attuali “aventi titolo” (cioè dei familiari discendenti diretti del fondatore del sepolcro, “alias” il concessionario). Idem gli oneri di concessione dell’ossario.
B) Deposizione ossa in ossario comune: l’estumulazione sempre secondo art. 43 è a carico familiari aventi titolo (discendenti); la deposizione ossa in ossario comune come compito inerente la funzione fondamentale servizi cimiteriali, a carico comune.
Le operazioni di “estumulazione” sono predisposte del Comune ed a carico (secondo tariffa) del concessionario (o dell’attuale avente titolo) e consistono in:
– demolizione della muratura o la rimozione della lastra di chiusura del loculo,
– lo smaltimento dei materiali inerti,
– l’estrazione del feretro e dei Resti ossei o nel caso dei Resti mortali,
Sia che si tratti di Resti ossei o di Resti mortali occorre applicare la tariffa per la spesa di smaltimento del rifiuto costituito dai rottami edili, resti del feretro e rottami della cassa in zinco ed eventuali resti di tessuti,
La tariffa relativa all’estumulazione deve includere anche l’operazione di trasferimento (o inserimento) dei Resti in un contenitore che potrà essere:
1 – sacchetto per Ossame nel caso le indicazioni dei familiari siano quelle di deporre “in forma indistinta” le “ossa” in Ossario Comune, il cui trasporto ed inserimento in Ossario comune è svolto dal personale cimiteriale;
2 – cassetta in zinco la cui fornitura è con tariffa a parte, in capo al familiare del Defunto, entro la quale verranno deposte ordinatamente l’Ossame;
3 – nuova cassa in legno o meglio cellulosa per Resti mortali, la cui fornitura è con tariffa a parte, in capo al familiare del Defunto, entro la quale avverrà il composto inserimento, dei Resti per il successivo inoltro del feretro in Campo di inumazione per “indecomposti” del Cimitero oppure indirizzato al Crematorio, il cui trasferimento e servizio di cremazione a tariffa, sarà sempre in capo al concessionario od all’attuale avente titolo, ovvero al familiare diretto o più prossimo del Defunto.
Nei casi 2 e 3, per consentire ai familiari del Defunto che non avessero espresso scelte, di poter chiedere la concessione di un ossarino o di un cinerario per la sepoltura del Resto, conviene tenere i contenitori di ossa e ceneri in camera mortuaria o deposito per almeno 6 mesi prima di versarli in ossario/cinerario comune.
Rimane la possibilità di consentire, se richiesto, l’affidamento delle Ceneri al Familiare richiedente, la cui procedura di affido potrà rientrare tra le spese di natura giuridico-amministrativa da prevedere nel tariffario. Nel caso i familiari del Defunto optassero per la inumazione dei Resti Mortali in Campo Inconsunti a ciclo (o tempo) di sepoltura ridotto a 5 anni, occorre aggiungere i costi e quindi la tariffa per la sepoltura in terra e riesumazione a fine ciclo.
C) I familiari non fanno scelte: in caso di inerzia del concessionario o del Familiare del Defunto dopo aver avvertito gli interessati, il Responsabile del Cimitero provvederà alla estumulazione ordinaria comunque, l’ossame ritrovato sarà collocato in un sacchetto e depositato per un congruo periodo di tempo in Camera Mortuaria in un adeguato scaffale e dopo almeno 6 mesi i Resti Ossei saranno dispersi d’Ufficio nel Ossario Comune.
Tutte le spese inerenti l’estumulazione ordinaria saranno richieste in riscossione al Concessionario o suoi discendenti diretti anche provvedendo a riscossione coattiva nelle modalità oggi previste dalla legge statale. La responsabilità fra gli aventi titolo à in solido, per cui ci si può rivale anche solo su uno degli interessati.
Solo nel caso in cui, la ricognizione svolta a monte della “Campagna di esumazioni ordinarie” abbia riscontrato l’impossibilità di reperire il Concessionario originario, ovvero i suoi discendenti aventi titolo, ovvero i familiari diretti del defunto (moglie/marito, figli, nipoti, pronipoti, ecc) l’estumulazione ordinaria risulterà espletata con oneri totalmente a carico del Comune.
D) Familiari tenuti al pagamento; in base al Vs. Regolamento artt. dal 54 al 60, Concessionario e Defunti che potranno essere tumulati nella concessione rilasciata, sono considerati i familiari diretti discendenti o ascendenti del concessionario in linea retta, Pertanto sono esclusi i collaterali e gli affini che quindi non sono tenuti a nessun onere.
Se il Concessionario non avesse avuto discendenti diretti la Concessione è da considerarsi estinta, quindi la estumulazione è posta a carico del Comune.