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Come procedurare una estumulazione
Quando dobbiamo fare una traslazione di salma dobbiamo farlo per iscritto?
Se non risponde nessuno possiamo traslare ugualmente?
Siamo tenuti a fare la tumulazione provvisoria?
I parenti devono scegliere il fornetto?
Comune di Castel Gandolfo (RM)
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Premessa
Il Comune costruisce, amplia e mantiene i cimiteri che sono aree di proprietà demaniale inalienabile come disposto dal Codice Civile art. 824, e ha l’ obbligo di svolgere il “servizio di custodia cimiteriale” e vigilanza (rif. normativi L. 1265/1934, DPR 285/1990 e DPR 254/2003).
Il servizio di custodia cimiteriale è, tradotto in servizio, lo svolgimento anche delle operazioni cimiteriali di seppellimento (inumazione se in terra, tumulazione se in loculo in colombario o tomba di famiglia), e inoltre le operazioni di seppellimento di Resti ossei o Urne cinerarie ovvero la loro collocazione/dispersione in Ossario comune o in Cinerario comune.
Nel caso della tumulazione è da considerare che tale seppellimento ha previsto l’autorizzazione di rilascio di concessione cimiteriale (di loculo in colombario comunale o di tomba di famiglia), che prevede un tempo di durata della concessione stessa es. 30 o 40 o 50 o max 99 anni (almeno per quelle concessioni rilasciate dopo il gennaio 1976). Il DPR 254/2003 ha chiarito che, trascorso il periodo di sepoltura di 10 anni in terra o 20 anni in loculo, il cadavere viene classificato “resto mortale” (o resto osseo).
Il Resto mortale potrà:
– essere inumato a ciclo ridotto in Campo comune (speciale) per 5 anni al fine di far riattivare i processi di scheletrizzazione al termine dei quali si potrà provvedere a dare una definitiva collocazione ai così detti Resti ossei e cioè depositandoli in Ossario comune oppure in un Ossarino secondo le disposizioni dei familiari diretti del Defunto;
– essere cremato ma per tale operazione è necessario che tutti i familiari più prossimi al defunto, unanimemente e parigrado, siano d’accordo, e le ceneri successivamente versate o in cinerario comune o collocate in un cinerario/ossarino.
Il Comune ha compito e obbligo di regolare con disposizioni del Sindaco:
– “le esumazioni” (dai campi di sepoltura in terra) al termine del periodo ordinario di sepoltura (generalmente 10 anni),
– “le estumulazioni” (dai loculi) al termine del periodo di concessione del loculo o della Tomba di famiglia,
Questo comporta la tenuta quotidiana del Registro cimiteriale (art. 53 del DPR 285/1990) in cui si annota qualsiasi attività cimiteriale e la tenuta del Registro delle concessioni (per gli effetti dell’art. 86 del DPR 285/1990) al fine di garantire sia una corretta gestione dell’anagrafe e catasto cimiteriale che alla cittadinanza la disponibilità di posti salma sia in terra che in loculo. Difatti in casi in cui i cimiteri si ritrovassero in condizioni di difficoltà di ampliamento e complessità di edificazione di colombari, sarebbe opportuno limitare a 25, max 30 anni la durata delle concessioni di loculi per velocizzare il loro recupero e contenere o negare le richieste di proroga o rinnovo delle concessioni rilasciate, nonché eseguire con puntualità tutte le esumazioni organizzando al meglio i campi di sepoltura a terra per evitare speco di area cimiteriale per inumazione.
Il preambolo è stato necessario per rispondere al quesito:
1) “Traslazione di salma”,
1.a – se per traslazione si intende la “Estumulazione ordinaria” (art. 86, comma1 DPR 285/1990), occorre emettere una ordinanza con la quale si regolamenta e stabiliscono sia i tempi delle operazioni di estrazione dai loculi dei defunti la cui concessione di posto salma in loculo è scaduta che le modalità operative che includono l’avviso ai familiari della esecuzione dell’operazione estumulativa, in modo che questi possano comunicare agli Uffici cimiteriali quale collocazione desidereranno dare al Resto osseo (se in Ossarino o Ossario comune) ovvero cosa fare nel caso di Resto mortale (se in terra a ciclo ridotto o Cremazione);
1.b – se per traslazione si intende invece la “Autorizzazione di una richiesta di trasferimento” di un feretro da una collocazione “A” in un loculo ad una collocazione “B” in altro loculo dello stesso cimitero o di altro cimitero od eventualmente anche in altro Comune, allora, in tale caso l’operazione di “traslazione-trasferimento” è definita “Estumulazione straordinaria” che avviene su richiesta di familiare “avente titolo” (con assenso del concessionario), per la quale operazione occorre avvertire l’ASL, che potrà presenziare all’operazione, nel caso impartendo specifiche istruzioni se si presentassero condizioni igieniche particolari, quali casse scoppiate ad esempio, in quanto il “trasferimento” potrebbe avvenire sia prima dei venti anni dalla data di sepoltura che dopo e comunque prima della data di scadenza della concessione cimiteriale rilasciata per quella sepoltura e sempre su richiesta da parte di dei parenti più prossimi al defunto a maggioranza.
1.c – se per traslazione si intende il trasferimento di un feretro (bara con defunto) in seguito a tumulazione provvisoria effettuata per carenza di posti salma in loculo, si ricorda che queste sono le operazioni più pericolose, specie oggi a poca distanza da una “pandemia” in cui si è operato con defunti la cui causa di morte è stata una “malattia infettiva”. Occorre ben considerare che se l’operazione di traslazione-trasferimento avviene nei primi anni dal decesso, il cadavere è nel pieno dell’attività putrefattiva ovvero grande rilascio di liquidi cadaverici e accumulo di gas all’interno della cassa. (Ovviamente cassa in zinco la quale essendo costituita in due parti, contenitore e coperchio, è stata saldata all’atto della sua chiusura, quindi è fondamentale l’accurata saldatura, il controllo dell’esatta esecuzione e le sigillatura apposta sul feretro). Quindi tali spostamenti vanno concordati come procedura di “sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008” e di igiene pubblica (ex T.U. N. 1265/1934) con la competente ASL. L’operazione è fondamentale per l’economia della gestione del cimitero in quanto la possibilità di trasferire i feretri, permette di liberare i loculi occupati temporaneamente. Si deve operare con comunicazione capillare verso i familiari e richiedenti di concessione in base ad un “protocollo-ordinanza” che disponga chiaramente che la disponibilità della sepoltura definitiva avverrà secondo calendario preordinato, la mancata risposta e pagamento anticipato delle operazioni determineranno la sepoltura in terra del Defunto e la messa a ruolo delle spese connesse in capo ai familiari del Defunto stesso. Non sono concepibili tumulazioni provvisorie superiori a 3 anni, va ben evidenziato in quanto “l’attività immobiliare non è prevista dalla legge” la legge prevede e obbliga il Comune a garantire la sepoltura in terra, i cimiteri sono solo ad inumazione e la concessione di area per tombe o la sua occupazione per colombari può avvenire solo se il terreno cimiteriale risultasse maggiore rispetto il consumo annuo previsto per l’inumazione dei deceduti.
Elemento deterrente sono le tariffe per questa operazione di deposito temporaneo: devono essere totalmente risarcitive della spesa complessiva, ma c’è da verificare se a carico del Comune o del privato, ovvero: il Comune non è obbligato a concedere una concessione di loculo se non ha disponibilità, per cui potendo non concedere bisogna vedere se questa richiesta sia stata fatta dagli aventi titolo nonostante l’avviso che avrebbero dovuto accontentarsi di una collocazione provvisoria in attesa che si renda disponibile un loculo (e paga il richiedente) oppure questa collocazione provvisoria sia dovuta a mancanza di spazi a terra che il Comune ha l’obbligo di rendere sempre disponibili (e deve accollarsi la spesa il Comune).
Quindi nel caso 1.a l’azione del Comune è fondamentale in quanto dovrà iniziare con la comunicazione al concessionario della scadenza della concessione (es. del loculo) e contestualmente della necessità di eseguire la estumulazione ordinaria del Defunto con riguardo ai sentimenti di pietas. In questo contesto si richiederà ai familiari, diretti discendenti del Defunto, quale destinazione vorranno dare alle spoglie, oltre ad informarli circa l’eventuale possibilità di poter riscontrare una non completa scheletrizzazione che comporterà, come già detto, una inumazione a ciclo (tempo) ridotto o la cremazione.
Pertanto la risposta è: il Comune può operare correttamente solo se avrà reso pubblico con affissione su bacheche cimiteriali e su Albo pretorio, con la congruità di tempo dovuta (più mesi, compreso periodo dei morti), le concessioni scadute e le conseguenti estumulazioni ordinarie che eseguirà indicando il periodo in cui si prevede operare.
In genere si mettono degli avvisi in prossimità delle tombe da estumulare, oltre che in bacheca e albo pretorio. Qualcuno mette anche dei post-it sui loculi interessati.
Il Comune non ha l’obbligo di avvertire singolarmente gli aventi titolo, che d’altro canto, essendo in possesso della concessione, sono al corrente che la concessione scade e che si procedrà alla estumulazione a scadenza (verificare che questa clausola ci sia nel testo della concessione). La presenza di un articolo nel Regolamento di PM che preveda il subentro aiuta ad individuare gli aventi titolo. Per evitare spiacevoli proteste conviene, ove possibile, avvertire almeno uno degli aventi titolo/discendenti/eredi.
Per maggiore sicurezza conviene mantenere eventuali resti ossei in sacchi identificati per un certo periodo (es. 1 anno) prima di versarli in ossario comune, in modo che i familiari possano ripensare eventualmente ad una diversa collocazione dei resti.
2) Una traslazione di salma dobbiamo farlo per iscritto?
L’intervento in un loculo concesso per sepoltura provvisoria è subordinata a comunicazione da farsi ai famigliari del Defunto ed al Concessionario del loculo o Tomba. L’intervento diretto è plausibile solo se, dopo avviso, si verifichino condizioni di inerzia da parte dei familiari/concessionario e si siano determinate condizioni di pericolo di igiene pubblica o pubblica incolumità o pubblica utilità (come la necessità di liberare i loculi occupati temporaneamente per garantire la disponibilità alla cittadinanza). Se nei tempi dati (10/15 gg.) i familiari/concessionari non si rispondessero, si verificasse latenza, si opera d’ufficio (ma va ben rimarcato già dalla prima comunicazione di tale azione), specificando che l’operazione cimiteriale (di estumulazione dal loculo provvisorio, scavo fossa in terra e inumazione con chiusura e formazione di tumulo in terra ed apposizione di cippo) sarà effettuata con rivalsa delle spese (da tariffa), anche provvedendo con la messa a ruolo in capo ad uno o (per pro-quota) ai diversi familiari che avessero avanzato richiesta di Tumulazione provvisoria.
3) Se non risponde nessuno possiamo traslare ugualmente?
Come già detto al punto 1) ed al punto 2), se avrete reso pubblico l’intervento di estumulazioni ordinarie e l’elenco delle concessioni in scadenza, o la comunicazione diretta ai familiari del defunto sepolto in provvisorio o anche la comunicazione attraverso manifesti e comunicati stampa, assicurandovi di aver proceduto con tempi congrui di avviso, potrete e dovrete operare le estumulazioni ordinarie e la riacquisizione delle concessioni scadute: i defunti andranno inumati per 10 o 5 anni (in relazione se cadavere o Resto mortale) e i Resti ossei e/o le ceneri andranno in Ossario comune o Cinerario comune. Stessa cosa nel caso di trasferimento di sepolture temporanee di cui ai punti 1)c. e 2)
4) Siamo tenuti a fare la tumulazione provvisoria?
No, come sopra detto è necessario comunque svolgere una ricognizione generale sulle concessioni in scadenza e sulle salme contenute nei loculi oggetto di decadenza del tempo di concessione. Da tali riscontri potrete constatare se tutti i Defunti sepolti nei loculi in decadenza o scadenza (dir si voglia) avranno ricevuto un tempo di tumulazione di almeno 20 anni (le eventuali Cassette Resti ossei o Urne cinerarie non hanno problemi), quindi il Resto mortale che eventualmente si potrà ritrovare si suggerisce di indirizzarlo alla inumazione in terra a ciclo ridotto. Non si deve fare assolutamente alcuna ritumulazione se il periodo di sepoltura ventennale è stato completato.
5) I parenti devono scegliere il fornetto?
Se, in seguito alla pubblicazione della “campagna di estumulazioni ordinarie” vi dovessero chiedere di collocare i Resti ossei in Ossarini o di cremare i Resti mortali e di poter seppellire l’Urna cineraria in un ossarino, se avrete disponibilità di Ossarini da concedere ed i familiari o il familiare del Defunto richiedenti/e avesse le condizioni di cui al vs. Regolamento di Polizia Mortuaria per il rilascio di concessione cimiteriale, potrete far scegliere l’Ossarino (o fornetto) che il Famigliari/e preferirà (preferiranno) tra i disponibili.
6) Collocazione delle Urne cinerarie
La collocazione delle Urne cinerarie è una sepoltura che potrà essere effettuata in Ossarino, in Loculo (se il familiare ne avesse già uno in concessione), in affidamento presso il familiare che ne farà richiesta (in modo concorde rispetto gli altri familiari parigrado (all’unanimità) oppure potrà essere effettuato il versamento delle ceneri nel Cinerario comune che è una struttura obbligatoria dei cimiteri introdotta con il DPR 285/1990.
Nel caso di carenza di Ossarini si potrà destinare uno spazio di un edificio cimiteriale esistente nel cimitero, purchè adeguato come dimensioni per la successiva fruizione come una porzione libera di portico o la Camera Mortuaria (quando quest’ultima svolgesse anche funzione di Area cerimoniale per i funerali), individuando una parete a ridosso della quale potrà essere costruita una struttura dall’aspetto di un grosso armadio (struttura in elementi di alluminio prefabbricati e finitura in Pietra/Marmo/Granito per lapidi e cornici, ogni loculo è elettrificabile per garantire il servizio di luce votiva), soluzione molto veloce ed efficace realizzabile a secco.