Estumulazione di salme di antenati
I miei bisnonni e nonni materni si trovano sepolti in loculi singoli in varie parti dello stesso cimitero, sono passati diversi anni dalla loro morte, vorrei sapere se mi è possibile richiedere la loro esumazione (nel caso non fosse avvenuta la mineralizzazione completa procedere anche alla cremazione dei resti) e ricollocazione in una tomba composta da 4 loculi interrati sovrapposti (2 a 2) destinata ai miei genitori e a me (che abbiamo optato per la cremazione), a mia sorella e mio cognato (che vi sarebbero inumati)?
Inoltre alcuni figli dei miei bisnonni (fratelli e sorelle dei miei nonni) sono ancora viventi (anche se alcuni vivono lontano) non ho ancora manifestato la mia intenzione e vorrei sapere cosa fare in caso di diniego da parte loro?
In più c’è anche la sorella di mia madre (altra figlia dei miei nonni) che è favorevole a procedere ma richiede di poter essere tumulata anche lei nella medesima tomba assieme al marito e che i figli a suo tempo possano usufruirne (sarebbero tutti cremati bene inteso), è possibile estendere tale diritto anche a loro?
Privato
Collocazione dei resti mortali.
La movimentazione di un resto mortale e la sua destinazione vanno decise in primis dalla moglie o convivente more uxorio, e, in mancanza, dai parenti di grado piu’ prossimo all’unanimita’ (esempio: tutti i figli e genitori). Lo stesso dicasi nel caso di cremazione dei resti. Non da altri.
Pertanto:
– sulla collocazione dei resti o ceneri dei bisnonni decidono i figli (nonni dell’interessato) ancora in vita.
– sulla collocazione dei resti o ceneri dei nonni materni decidono i figli (la madre e zie/zii materne) dell’interessato.
L’apertura delle casse può avvenire solo dopo almeno 20 anni dalla tumulazione, ovvero quando il cadavere può essere classificato resto mortale.
Possibilità di sepoltura in tomba di famiglia
Valgono le condizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla concessione firmata.
Se, come sembra, il sepolcro è stato previsto per la sepoltura di specifiche persone individuate nell’atto, nessun altro può esservi sepolto.
Se non sono state individuate specifiche persone e la tomba è genericamente una tomba di famiglia, salvo diverse disposizioni del Regolamento di PM, vi possono essere sepolti i famigliari ascendenti e discendenti di chi ha firmato la concessione, e i coniugi o conviventi more uxorio degli stessi, e nessun altro. I fratelli/sorelle del fondatore non fanno parte della famiglia.
Questa interpretazione è supportata da giurisprudenza, ma altri interpretano in modo estensivo il concetto di famiglia, estendendolo a tutti i parenti fino al VI grado, massimo grado di parentela (da non confondersi con la famiglia) ammesso del Codice Civile, sempre nel caso che il RPM non specifici altrimenti.
Si tenga presente che non esistono posti prenotati in una tomba di famiglia, ma vale la premorienza; ovvero fra tutti gli aventi diritto, chi prima muore, prima viene tumulato,per cui nel secondo caso, un parente di VI grado che muoia prima del genitore del fondatore, ha diritto di farcisi tumulare occupando un posto salma.