Esumazione ordinaria da campetto privato
Scrivo dal Comune di Battipaglia, in provincia di Salerno.
Mia madre ha avuto in concessione un’area del cimitero per l’inumazione di mio nonno, nel Novembre del 1990, quindi per una durata di 99 anni.
Oggi, a seguito del decesso di mia nonna, per esaudire il suo desiderio di stare con il marito, si era ipotizzato si esumare mio nonno, pulire le ossa e metterle nel cassettino ed inumare mia nonna lì, insieme al cassettino.
Ci era stato detto che ciò era possibile e che sarebbero proseguiti i 99 anni. E’ corretto?
In ogni caso, avvenuta l’esumazione, ci accorgiamo che sul cadavere di mio nonno non è avvenuto il processo di mineralizzazione e che lo stesso si è mummificato (era in un feretro di zinco).
A questo punto richiudiamo tutto, mio nonno resta lì dov’era e mia nonna viene posizionata altrove, ma il direttore del cimitero ci dice che abbiamo perso la concessione dei 99 anni e che la stessa è diventata di 20 anni perchè abbiamo fatto l’esumazione. E’ corretto?
Anto Sessa
Poter dare una risposta a questo quesito senza la visione dei documenti e cioè della Concessione cimiteriale rilasciata alla Sua famiglia è impossibile. Possiamo cercare di chiarire, semplificando, i concetti basilari ricondotti a quanto ci ha indicato.
La Concessione cimiteriale di un’area. Sua madre nel 1990 (era già efficace il DPR 285/1990 Regolamento nazionale di polizia mortuaria, in vigore dal 27/09/1990) chiede, riceve, paga e sottoscrive una concessione 99nnale per un area cimiteriale nella quale poter eseguire la inumazione privata, quindi è concessionaria di un campetto privato.
Le condizioni di concessione sono scritte su quel documento sottoscritto sia dal Comune che dal concessionario (Sua Madre): è ciò che fa testo assieme a quanto disciplinato dal Regolamento di Polizia Mortuaria comunale di Battipaglia che è stato modificato nell’ottobre del 2014.
Prima osservazione di merito è relativa alla modalità con cui si è resa modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria comunale di Battipaglia, per recepire la normativa regionale L.R. 12/2001 e L.R. 7/2013 nel proprio regolamento comunale ed anche la Legge 130/2011 dimenticandosi però dell’importante richiamo normativo al DPR 254/2003 (che ha di fatto ha integrato e modificato il DPR 285/1990). Il Comune provvede a tale modifica del tutto sostanziale di un atto normativo fondamentale, con un atto di Giunta comunale e non con un atto di Consiglio comunale (artt. 42 e 18 del D.lgs del 267/2000), tale errata procedura di fatto vanifica l’efficacia del vigente regolamento.
Seconda osservazione, non si ravvisa in base a quale norma di Regolamento comunale vigente (atteso che è stato approvato da un Organo dell’Ente locale non competente per legge) si possa decretare la riduzione a 20 anni della durata della Vs concessione cimiteriale risalente al novembre 1990 e di durata 99nnale. Lei non ci aiuta citandoci ai sensi di quale norma Le sia stata paventata tale condizione!
Quindi alle sue due domande rispondiamo, che se le è stata assegnata un area cimiteriale per l’inumazione privata per una durata di 99 anni, senza limitazione alla sepoltura di una sola salma, Lei e comunque i titolari attuali della concessione cimiteriale in accordo pieno con i parenti diretti del defunto inumato, potete chiedere l’esumazione ordinaria trascorsi 10 anni di sepoltura, senza ricevere penalizzazione di sorta.
Quanto viene riscontrato in seguito all’esumazione, il Vs caso, presenta quello che la legge definisce dal 2003 un Resto Mortale che per la stessa legge non è più considerato cadavere, quindi può essere re-inumato o cremato.
Queste sono due operazioni comunque a pagamento.
La re-inumazione nella stessa fossa è prevista da una circolare del Ministero della salute, la n. 10/1998.
Certo è che se l’area non fosse di dimensioni tali da poter ospitare due inumazioni affiancate, Vi suggeriamo di provvedere alla cremazione del Nonno. Perché?
In quanto nel breve giro di pochi giorni avrete di ritorno l’urna cineraria con le ceneri del Nonno che potrete collocare nella Vostra Tomba di famiglia (cioè il Vs campetto privato) come stabilito dall’art. 91 del Regolamento di polizia mortuaria comunale approvato nel 2014 (atteso che l’atto è stato approvato in forma non legittima) e precisamente dal suo punto b) inumata in area cimiteriale. N.B. tale articolo non definisce alcuna riduzione dei tempi di concessione.
Pertanto ci sembra di poter confermare che è corretto che la Vs. richiesta di esumazione avvenuta dopo 10 anni di inumazione non possa configgere con le condizioni di concessione che però ripetiamo non ci sono note. Conseguentemente non si ravvedono le condizioni di riduzione del tempo di concessione 99nnale a 20 anni per la richiesta di esumazione ordinaria.