Mancanza di riscontro del pagamento delle concessioni
Il Comune sta procedendo ad una ricognizione generale dei loculi presenti nel civico cimitero. A tal fine sono diverse le situazioni che l’Ufficio è chiamato a risolvere, anche datate. In particolare accade che i loculi siano stati assegnati, ed anche occupati, ed il comune non abbia ancora provveduto al formale atto di concessione.
Nella necessità di stipulare apposito contratto il comune sta chiedendo per la stipula la prova dei pagamenti effettuati ( non avendo un archivio completo ed integrale ); i cittadini dichiarano di aver pagato a tempo debito e di non disporre delle ricevute.
Vi è pertanto una condizione di incertezza nella quale l’ente è gravato dalla responsabilità di non avere un archivio certo ed attendibile, e l’utente obietta di non essere tenuto alla conservazione delle ricevute di pagamento delle assegnazioni effettuate.
Come e cosa può pretendere ed ottenere l’ufficio Comunale preposto ?
Comune di Amaseno (FR)
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Le cose da fare sono:
A) Verifica della corretta registrazione sul Registro Cimiteriale delle operazioni: si richiama l’artt. 45 e 46 del R.D. n. 1880 del 1942, l’art. 51 del DPR 803 del 1975 e l’artt. 52 e 53 del vigente DPR 285 del 1990.
Il Registro cimiteriale da tenersi in duplice copia per legge regolamentaria sui cimiteri già dal 1942, deve essere puntualmente aggiornato per ogni operazione cimiteriale che viene svolta durante l’anno: annualmente verrà archiviato: una copia presso il Cimitero e l’altra copia presso la sede comunale. Non essendoci un modello standard di Registro, conviene registrare oltre ai minimi di legge tutta una serie di elementi utili per la gestione.
B) Elencazione delle situazioni delle “concessioni”, a questo punto tutte e non solo quelle in contestazione, con tutti i dati che servono per la gestione, tipo: defunto, posizione nel cimitero, tipo concessione e scadenza, presenza della documentazione, data sepoltura, concessionario, presenza di lampada votiva, dati dal registro cimiteriale, pagamenti che risultano effettuati ecc…
Svolte queste due operazioni per il periodo in contestazione , si fa un incrocio di dati e cioè se le sepoltura X ha ricevuto la puntuale registrazione Y. Un aiuto potrà provenire anche dal registro degli intestatari delle luci votive dal quale verificare la data di attivazione del servizio per incrociare i dati.
Si otterrà in tale modo una serie di schedature delle sepolture che dovranno essere incasellare ad es. come segue:
a) Non esiste Concessione in archivio ma la sepoltura venne registrata,
b) Non esiste Concessione in archivio e la sepoltura non venne registrata,
c) Esiste concessione in archivio e la sepoltura venne registrata,
d) Esiste sepoltura in archivio ma la sepoltura non venne registrata,
e) Non esiste documentane in archivio, non venne effettuata la registrazione della sepoltura ma è attivo un contratto votivo,
f) Non esiste documentane in archivio, non venne effettuata la registrazione della sepoltura e non esiste contratto votivo.
g) non esiste nessuna documentazione in archivio ma c’è un defunto nel loculo
La decorrenza della concessione coincide ovvero sarà fatta coincidere con la data della prima sepoltura, ma quando la data della sepoltura non è certa e l’occupazione è avvenuta immediatamente a seguito del decesso, si fa riferimento alla data della morte ed inoltre risulta necessario conoscere:
a) Esiste un Regolamento comunale cimiteriale? Nel caso conviene aggiornarlo.
b) Come è normata la concessione delle tombe private? Rivedere modulistica.
c) Con che criterio viene apposta la durata della concessione del loculo al suo rilascio? Se il Regolamento di Polizia mortuaria locale non esistesse o nulla prevedesse, in virtù di quale atto viene decisa/comunicata/pagata la concessione del loculo, dell’ossario/cinerario o della tomba di famiglia?
d) Con che criterio si effettua la distinzione per tipologia di sepoltura se il Regolamento di Polizia mortuaria locale non esistesse o non la prevedesse?
A questo punto bisogna dotarsi di uno strumento normativo che permetta di sistemare questa situazione: modificando (o redigendo ex novo) il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria che permetterà di agire come di seguito. La sua valenza dovrà essere retroattiva. Va approvato dal Consiglio Comunale.
Con tale strumento operante il Comune avrà titolo di attivare le richieste all’utenza, ai concessionari o sedicenti concessionari, di presentare l’atto rilasciato e/o la ricevuta di pagamento effettuato.
Il Comune può intanto effettuare una ricerca, nei bilanci comunale conclusi, nei capitoli entrate relativi a tariffe (*) dove devono essere registrate le entrate e chi ha versato.
Per quanto riguarda le tempistiche di conservazione dei documenti è l’art. 2220 del Codice Civile che fissa un termine di almeno dieci anni dalla data dell’ultima registrazione: “Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti”.
Inoltre in forza di tale articolo ed incrociando quanto disposto dal D.lgs. 231/2007, i documenti di natura notarile vanno conservati senza limite, ma in genere le concessioni sono atti amministrativi e per questi non vale.
Le concessioni cimiteriali sono concessioni su beni demaniali, non esiste norma che preveda l’obbligatorietà della stipula del relativo atto in forma pubblica amministrativa. In genere questi atti sono stipulati nella forma della scrittura privata non autenticata ed in questo caso devono essere registrate in caso d’uso ma solo quando l’ammontare dell’Imposta risulti inferiore a Euro 200 (Art. 2 – Tariffa, Parte II, All. Dpr. 131/86 e Mef, Circolare 15 maggio 1998, n. 126/E). Sulle concessioni non agisce l’IVA (*).
SINTESI
1) Si verifica se almeno il registro cimiteriale è stato tenuto come si deve, e lo si adegua per il futuro.
2) Si fa una ricognizione per sapere com’è la situazione sul campo, chi doveva pagare, che pagamenti risultano effettuati, quali non sono documentati
3) Si modifica il regolamento di polizia mortuaria (validità retroattiva) in modo che quello che si va a fare per recupero crediti sia normato
4) Per le tumulazioni di meno di 10 anni, poichè il pagatore deve mantenere la ricevuta per 10 anni, se non le esibisce deve pagare la concessione a prescindere dal regolamento.
Per la data di “concessione” può fare fede la ”autorizzazione” o la data di sepoltura, con un margine di sicurezza.
5) Per le concessioni precedenti, si veda nei bilanci comunali in entrata degli anni interessati dove devono essere registrate le entrate e il pagatore – concessionario e quanto ha pagato.
6) Il mancato pagamento fa decadere ogni diritto al sepolcro, ma attenzione: per poter movimentare un “cadavere” tumulato da meno di 20 anni bisogna che sia consenziente la persona affettivamente più vicina al defunto, legale o meno che sia la tumulazione, per cui se non pagano è difficile liberare i loculi.
Per i tumulati di epoca più vecchia, si tratta di resti mortali che possono essere oggetto di movimentazione, significando che il mancato pagamento equivale a manifestazione di disinteresse.
Il tutto va normato nel regolamento di polizia mortuaria.
7) Per l’importo da pagare, gli si fa pagare quanto manca, a scelta (come da regolamento):
a) tutto l’importo iniziale che non ha pagato rapportato in euro
b) tutto l’importo iniziale che non ha pagato rapportato in euro ma applicando all’importo la rivalutazione ISTAT dal momento che non ha pagato
c) la sola % mancante rispetto agli anni già goduti rispetto alla durata prevista (99 o 50 anni); ovvero gli si fa pagare la quota parte da questo momento in poi, a scelta con i criteri a) o b)
8) Cosa succede se l’interessato non paga: come da regolamento, considerando l’occupazione del loculo una occupazione abusiva, i cadaveri o resti sono esumati e deposti in campo inconsunti. Ricordiamoci che il Comune ha l’unico obbligo di seppellire i defunti per 10 anni in terra per poi deporre le ossa in ossario comune; tutte le concessioni sono a domanda individuale e se non pagate decadono. In questo caso le operazioni di esumazione e inumazione in campo inconsunti sono a carico del Comune, a meno che non convenga cremare i resti (oltre 20 anni di tumulazione); se nel caso chiedere ai familiari se nulla vieta alla cremazione se cadaveri (meno di 20 anni di tumulazione) e farselo firmare.
(*) art. 179 del D.lgs 267/2000 “2. L’accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni: … omissis …
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; … omissis
(**) Per quanto riguarda l’Iva, la Cgue (CGUE – Sentenza 17 ottobre 1989 – Cause riunite C-231/87 e 129/88) ha stabilito che le concessioni di aree e di manufatti cimiteriali effettuate dai Comuni, in quanto rientranti tra le attività svolte dagli Enti pubblici quali pubblica autorità, devono ritenersi escluse dall’applicazione dell’Imposta, secondo quanto dispone l’art. 4, par. 5, primo periodo, della Direttiva VI del 1977, oggi art. 13, par. 1, della Direttiva 2006/112/Ce (Direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’Imposta sul valore aggiunto)
Analogamente il Mef con la Risoluzione 15 marzo 1990, n. 550606 afferma che “… la concessione di aree cimiteriali da parte dei Comuni è attività non rilevante ai fini Iva”.
Anche il Legislatore, con l’art. 1, comma 14, del Dl. n. 417/1991, ha escluso dal campo di applicazione Iva, gli atti di concessioni di aree e manufatti cimiteriali che sono posti in essere dagli Enti pubblici in quanto agiscono, in questo particolare Settore, nell’espletamento di poteri e funzioni di natura pubblicistica.