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Chi ha l’onere della manutenzione della tomba di famiglia e chi ha diritto ad esservi sepolto?
Ho necessità di eseguire lavori di manutenzione alla Tomba di famiglia. Nella tomba sono stati sepolti i miei genitori e mia sorella. Mia sorella era sposato con 2 figli. Come devo comportarmi rispetto a mio cognato rimasto vedovo? La tomba è stata voluta da mia madre, defunta, e la concessione è intestata a Lei. Non è stato redatto testamento.
Cosa devo fare?
Una tomba di famiglia dal punto di vista patrimoniale è equiparabile ad un condominio, in cui gli eredi/titolari della concessione sono i proprietari pro quota uguale fra i parenti pari grado, l’equivalente dell’Amministratore è l’avente titolo delegato a tenere, a nome e per conto di tutti, i rapporti con il Comune o con terzi, gli inquilini i defunti.
Quindi la decisione di intervenire è conseguente ad una assemblea di condominio, stesse modalità, a meno che non vi siate obbligati da una ordinanza del Comune che impone l’intervento per decoro o pericolo, nel qual caso si deve fare quanto richiesto/ingiunto pena la decadenza della concessione e ritorno al Comune della tomba.
Se non riuscite a mettervi d’accordo tentate di nominare un “Amministratore” terzo e attenetevi alla procedura indicata. Il Comune in ogni caso resta estraneo a conseguenze di mancati accordi, salvo nel caso di ingiunzione, dopo la quale, se non intervenite, può farlo lui con riscossione coatta dell’importo dell’intervento in solido fra gli interessati e/o incameramento della tomba.
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LikeDislikeBuongiorno,
siamo diversi cugini aventi diritto su una tomba di famiglia, non tutti purtroppo in buoni rapporti.
dovendo ristrutturare la cappella non in buone condizioni ed in presenza di contrasti tra gli aventi diritto, chi può intervenire? (mi è stato detto il più anziano dei cugini)
grazie
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LikeDislikeLe spese di manutenzione della tomba spettano agli eredi del fondatore.
Se la nonna è stata sepolta secondo una interpretazione della famiglia che identifica la stessa con la parentela fino al VI grado (o grado minore previsto dal regolamento di PM), voi siete coeredi/titolari di jus sepulchri e dovrete partecipare alle spese di manutenzione, e potreste farvi seppellire anche voi e discendenti nella tomba per premorienza (ovvero: chi prima muore fra gli aventi diritto prima viene sepolto).
In caso di ristrutturazione, la decisione va presa da tutti gli eredi come in un condominio (non da tutti gli aventi diritto di sepoltura), e dovreste essere stati consultati preventivamente.
Se viceversa si interpreta la famiglia come gli ascendenti/discendenti diretti del fondatore e relativi coniugi/conviventi more uxorio, la nonna non fa parte della famiglia e rientra nella fattispecie benemeriti, e voi non siete eredi, non vi potete far seppellire nella tomba, e non dovreste pagare neppure le spese di manutenzione, figurarsi la ristrutturazione.
A favore di questa seconda interpretazione del diritto di sepoltura sta il fatto che esiste una specifica autorizzazione che non sarebbe stata necessaria se l’interpretazione di famiglia fosse stata del tipo fino al grado di parentela.
In giurisprudenza si trovano entrambe le interpretazioni di famiglia.
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LikeDislikeMia nonna e’ stata autorizzata con riscrittura privata a “riposare in eterno” nella tomba della sorella ,che risulta fondatrice concessionaria,
Gli eredi della fondatrice concessionaria chiedono a noi, eredi della nonna ospitata, un contributo sulle spese di ristrutturazione del sepolcro.
E’ legittimo questo?
Grazie della risposta
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LikeDislikeLa rinuncia è un atto con cui si rinuncia ai diritti (e doveri) inerenti ad una tomba di famiglia per se e i propri discendenti.
Per poter movimentare i resti mortali, a meno che non si tratti di decadenza o retrocessione, scadenza o rinuncia a favore del Comune, ci deve essere l’assenso unanime dei pari diritto più prossimi (es.: il coniuge, o secondariamente tutti i figli).
Se si tratta di rinuncia a favore di altri aventi titolo, se i resti sono di parenti comuni non si vede perchè si debbano spostare; se si tratta di parenti solo del rinunciatario a me sembrerebbe che per equità questi dovrebbe sistemarli altrove a sue spese, anche se, nel caso avesse titolo (es.: fosse uno dei parenti più prossimi), potrebbe opporsi allo spostamento e i resti rimarrebbero dove sono.
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LikeDislikeSe i fondatori del sepolcro cointestatari della concessione sono sia suo nonno che la seconda moglie, hanno diritto ad essere sepolti nella tomba di famiglia, a meno che il regolamento di polizia mortuaria non stabilisca altrimenti, i familiari di entrambi gli intestatari: nel caso lei (ed eventuali fratelli) e la zia e vostri discendenti, e i parenti (fra cui i fratelli) e discendenti della seconda moglie.
In mancanza di definizione di familiare nel regolamento si va per giurisprudenza in cui si trovano sentenze varie, prevalentemente una interpretazione del diritto di sepoltura derivante dal fatto che in mancanza di altre indicazioni, poichè il sepolcro è fondato dal fondatore sibi familiaque suae, per famiglia si intende lui e i suoi discendenti/ascendenti e rispettivi coniugi e solo questi hanno diritto di sepoltura; qualche volta sono inclusi anche i fratelli (collaterali) ma non i rispettivi coniugi/conviventi, mentre potrebbero entrare i genitori, ascendenti in linea diretta. E’ una interpretazione che preferiamo.
L’oggetto “tomba di famiglia” va invece mantenuto in decoro e manutenzione dagli eredi, che potrebbero anche non essere parenti del fondatore.
Parenti che devono tutti poter accedere alla tomba per le operazioni di pietas in pari grado, per cui lei deve avere le chiavi della cappella, assieme ai discendenti di sua zia.
Per quanto riguarda la modalità di occupazione dei posti salma nei loculi, si veda la risposta a Massimiliano.
Per quanto riguarda i gradi di parentela si veda il documento Gradi di parentela ed affinità
Tutti i cugini hanno diritto alla sepoltura per se e propri discendenti con pari titolo.
La occupazione dei posti salma avviene per premorienza, ovvero viene sepolto per primo chi fra tutti i discendenti muore per primo e non esistono “posti riservati” salvo naturalmente accordi fra i pari aventi diritto (all’unanimità).
Se servisse recuperare posti salma si ricorda che i parenti più prossimi di un defunto (es.: moglie o figli) possono far cremare i resti mortali tumulati da oltre 20 anni e inserire la urna cineraria in un loculo assieme ad un feretro (uno solo), fino a capienza.
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LikeDislikeSalve,abbiamo una cappella di famiglia fatta da mio nonno,nello specifico ci sono 16 loculi e gli eredi diretti erono 6,visto che sono tutti deceduti e ora siamo rimasti solo cugini,volevo chiedere come possiamo decidere quale loculo ci aspetta visto che non esiste nessun testamento? Qualcuno sta iniziando a scegliersi quello che più gli piace,senza avere il consenso della famiglia.
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Mio nonno fondatore di una cappella funeraria è morto. Ha avuto due figli con mia nonna dalla quale si era separata mio padre e mia zia.
Ora la moglie in seconde nozze di mio nonno rifiuta di darci le chiavi, dice che la cappella è solo sua e dei suoi fratelli i quali hanno contribuito nei lavori di costruzione della cappella e dice di avere fatture a riguardo.
Dall atto di costituzione comunale risulta fondatore solo mio nonno però sulla cappella risulta il cognome di mio nonno e quello della sua seconda moglie.
Vorrei sapere se i fratelli della moglie di mio nonno possono vantare diritti sulla cappella e chi ha diritto ad essere sepolto.
Grazie
Diletta
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LikeDislikeLe condizioni di uso e i diritti relativi ad una tomba di famiglia sono stabiliti dal fondatore della stessa e specificati nella concessione. In genere hanno diritto alla sepoltura parenti ed affini (marito/moglie) fino al grado di parentela previsto dal regolamento di polizia mortuaria o, in mancanza, o dal C.C. (VI grado) se si confonde la famiglia con la parentela, o dalla Costituzione, art. 29 (padre madre figli), altrimenti per giurisprudenza prevalente (e a nostro avviso da preferire) solo i discendenti/ascendenti diretti e relativi coniugi/conviventi more uxorio e qualche volta fratelli/sorelle del fondatore (ma non i loro coniugi).
La tomba potrebbe anche essere di tipologia diversa da una tomba di famiglia ad esempio una tomba ereditaria.
La rinuncia è un atto con cui il rinunciante rinuncia al diritto di farsi seppellire nella tomba lui e i suoi discendenti, nient’altro, con la conseguenza che rinunciando ai suoi diritti, dalla data di rinuncia decadono anche gli obblighi (esempio: la manutenzione).
Per la movimentazione dei resti mortali, che sono altra cosa, devono essere concordi tutti gli aventi pari titolo più prossimi (es.: tutti i figli del defunto); in mancanza, i resti mortali non possono essere movimentati se non d’ufficio alla scadenza della concessione o in casi di abbandono di tomba (decadenza) o per richiesta dell’autorità giudiziaria.
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LikeDislikeBUONGIORNO,GLI EREDI CHE NON RINNOVANO LA CONCESSIONE CIMITERIALE FACENDO REGOLARE RINUNZIA,DEVONO PROVVEDERE E AL TRASFERIMENTO DELLE BARE DI LORO INTERESSE ??
LASCIANDO I POSTI A CHI HA PROVVEDUTO AL RINNOVO ?GRAZIE
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LikeDislikeBisogna prima di tutto sapere se il fondatore del sepolcro sia lei o uno dei suoi genitori.
Caso A) il fondatore del sepolcro è lei. La manutenzione spetta a lei e chi vi può essere sepolto è stabilito dal regolamento di PM comunale. Se previsto quivi, i suoi fratelli hanno diritto ad esservi sepolti loro e discendenti, a meno che il regolamento non dica niente e si va per giurisprudenza, che in genere(ma ci sono sentenze di tutti i tipi) prevede che per famiglia si intende ascendenti/discendenti diretti del fondatore e relativi coniugi/conviventi.
Caso B) il fondatore del sepolcro è uno dei suoi genitori. La manutenzione spetta a tutti i fratelli per quota, a meno che il genitore non abbia disposto che la tomba sia ereditata da lei, nel qual caso la manutenzione spetta a lei, rimanendo ai fratelli il diritto di farsi seppellire loro e discendenti.
Come detto più volte, il lato patrimoniale è nettamente distinto dal diritto di sepoltura.
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LikeDislikebuongiorno, sono proprietario di una cappella cimiteriale, ho in miei defunti genitori mamma e papà, siamo 13 fratelli, e per cui tutti suffruiscono, liberamente. la domanta è questa posso chiedere a loro un contribbuto annuo, x la manutenzione, è un mio diritto.
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LikeDislikeSe la possibilità di applicare tariffe par la manutenzione dei cimiteri, anche in forma generica, è contenuta nel regolamento di polizia mortuaria, o in un aggiornamento del regolamento, che viene approvato dal Consiglio Comunale, e la tariffa è contenuta in dettaglio in una delibera di Giunta, il Comune può applicarla.
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LikeDislikeIl Comune di Solferino ha posto un balzello sulle tombe di famiglia, giustificandolo come pagamento per la manutenzione delle aree comuni cimiteriali. Il balzello non viene applicato a chi affitta loculi dal Comune. Tutto questo è lecito o la delibera può essere contestata andando per vie legali?
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LikeDislikeRisposta a Casillo.
La sua domanda ha avuto risposta nel seguente link:
Diritto di sepoltura
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LikeDislikeHo un dubbio concernente il diritto di sepoltura.
Il regolamento polizia mortuaria di Napoli, recita
all’art. 46 recita che solo gli ascendenti e discendenti
in linea retta, possono essere sepolti.
Altri (affini) solo temporaneamente e con assenso formale.
Mio suocero prese in concessione un tumulo nel cimitero
di Napoli e vi é stato sepolto.
Ora ė deceduto un genero (affine):
può la moglie (in qualità di uno degli
eredi del concessionario) rivendicare
il diritto di sepoltura del marito
e senza il consenso formale dei fratelli
(eredi)? Se ci fosse violazione del
succitato art.46, cosa si andrebbe
incontro e a carico di chi?
Grazie.
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LikeDislikeOccorre fare sempre riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria comunale ed alla concessione cimiteriale originaria.
L’aspetto patrimoniale dell’edificio funerario (proprietà) è scollegato dallo “Jus sepulchri” (diritto alla sepoltura) che deriva dallo “Jus sanguinis” (diritto di sangue o discendenza diretta).
Diritto di sepoltura.
Il fondatore del sepolcro (la madre) è deceduta. Gli attuali “aventi titolo” sono i diretti discendenti, i figli della fondatrice, o meglio, il figlio superstite e i due nipoti (figli della sorella deceduta), che in questo caso coincidono con gli eredi patrimoniali.
La tomba può essere utilizzata solo per i discendenti diretti e i collaterali e affini a questi, come indicati sul Regolamento comunale di Polizia Mortuaria o se quivi non stabilito, come da Codice civile, fino al sesto grado di parentela per i discendenti diretti (sempre rispetto all’originario concessionario). Per chiarimenti ed approfondimenti, si veda il documento “Gradi di parentela e di affinità”.
Questo vuole dire che gli affini, come moglie e marito (cognato), avranno diritto di sepoltura ma non sono i discendenti del concessionario e non hanno titolo per disporre sulla sepoltura.
Quindi il cognato ha diritto ad essere sepolto, ma non ha in nessun caso titolo per disporre di e su altre sepolture.
Aspetto patrimoniale e manutenzione.
E’ necessario provvedere alle opere di manutenzione alla tomba in quanto l’integrità dei loculi è condizione per il loro uso. Pertanto i lavori dovranno essere concordati tra gli aventi titolo (proprietari) attuali, figlio superstite e nipoti.
Ovvero le spese per la manutenzione della tomba spettano unicamente agli aventi titolo, cioè al figlio e ai nipoti: il cognato potrebbe intervenire solo in veste di “tutore” dei nipoti qualora fossero minorenni.
Se per caso il cognato fosse stato nominato erede testamentario per quota parte, si assisterebbe alla strana situazione per cui deve partecipare come proprietario alle spese di manutenzione per quota parte, può farsi seppellire lui nella tomba, ma non può decidere estumulazioni o spostamenti dei cadaveri o resti, nè ha diritto ad altri posti salma.
Se poi fosse stato nominato erede un terzo che non sia neppure affine, si arriverebbe alla situazione paradossale che questi deve partecipare alle spese di manutenzione, ma non può utilizzare la tomba di famiglia e neppure ha voce in capitolo sull’uso della stessa.
Infine si suggerisce di richiedere o comunicare all’Ufficio cimiteriale del Vostro Comune, il subentro dei nuovi aventi titolo al sepolcro e cioè i nominativi degli attuali diretti discendenti.
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