Obbligo di manutenzione cappella
Esiste una cappella gentilizia realizzata dal sig. X, in occasione della morte di sua moglie, nel 1930.
Il sig X si risposa con la sorella del nonno del mio cliente.
In tale date la cappella era già stata realizzata ed all’ interno vi sono già altri parenti defunti del sig. X.
Alla sua morte, non avendo figli lascia tutto in eredita ad un Ente ecclesiastico.
Tale cappella gentilizia, però non viene donata all’ Ente ecclesiastico, perchè evidentemente non si poteva donare.
La seconda moglie del sig. X, successivamente, quando muore, viene anche essa ospitata in tale cappella, come come pure suo fratello, ovvero il nonno del mio cliente.
La cappella è a 2 piani, di cui al primo piano ospita la prima moglie del sig. X ed altri suoi parenti, completamente scollegati da asse parentale con il mio cliente, mentre al piano terra vengono messe le tombe della seconda moglie del sig. X e di suo fratello, ovvero il nonno del mio cliente.
La cappella, nella parte superiore del secondo piano, comincia a deteriorarsi.
Pertanto il comune richiede al mio cliente di procedere con urgenza, con la sua ristrutturazione, per motivi di sicurezza pubblica.
Nella parte superiore di tale cappella, sono tumulate persone che non centrano nulla con il ceppo parentale del mio cliente, perché si tratta della prima moglie ed altri parenti del sig. X, i quali hanno tutt’altro ceppo parentale.
Le persone in vita di tale ceppo parentale, risiedono in altri zone di Italia, ed attualmente sono irreperibili, per il comune.
Pertanto il comune intima al mio cliente ed i suoi parenti in linea retta, di procedere entro una certa data, con il ripristino immediato di tale cappella, non riuscendo a contattare gli altri parenti dell altro ceppo parentale.
Il mio cliente, si rifiuta di procedere, perché non esiste nessun titolo, che attesta dei diritti proprietari, su tale cappella.
E nel caso un domani si presentano i parenti dell’altro asse parentale, molto pi vicini al sig X, potrebbero anche esporre denuncia per aver fatto delle opere su un bene senza averne titolo.
I lavori vengono comunque fatti con qualche mese di ritardo, dai parenti n linea retta del mio cliente.
Ma il Comune invia lo stesso al Giudice una denuncia per ritardo nell’ esecuzione dei lavori, il quale dispone di una multa per il mio cliente ed i suoi parenti.
A tale multa il mio cliente fa ricorso, perché non esiste nessun titolo che attesta che il mio cliente ha dei diritti, su tale cappella, se non il fatto che nel piano inferiore, è deposto suo nonno ed inoltre il Comune avrebbe prima dovuto inviare la richiesta di ripristino di tale cappella all’altro ceppo parentale, molto pi titolato e vicino al sig. X, nonostante difficilmente reperibili.
Il giudice a risposta di tale ricorso, emette processo breve con condanna penale, da eseguirsi a fine anno, per il mio cliente ed i suoi parenti, perché con il ritardo hanno messo in pericolo la collettività , non ristrutturando entro i termini stabiliti del comune, tale cappella.
E’ possibile incardinare una difesa, da tale condanna penale prossima ?
Professionista
Prima di tutto va chiarito se si tratta di cappella gentilizia o tomba di famiglia.
Per cappella gentilizia si intende un sepolcro al di fuori del cimitero, contornato da 200 metri di terreno tutto attorno con divieto di costruzione e in funzione di pertinenza della cappella, ovvero si deve vendere/ereditare tutto assieme, altrimenti (es.: vendita separata del terreno a terzi o edificazione) non ci sono più i requisiti per fare una cappella gentilizia, e in questo caso la cappella va smantellata e i resti trasferiti in cimitero. Caso particolare quello delle comunità, che qui non è applicabile.
Poiché qui si parla di “pubblica incolumità” probabilmente si tratta di tomba di famiglia, stante che la cappella gentilizia non può essere aperta al pubblico.
Si desume che l’Ente ecclesiasico abbia rifiutato l’eredità.
In ogni caso: le salme sepolte del ramo di famiglia X non si possono spostare da parte dell’interessato, non essendo congiunto col ramo sepolto al primo piano.
Di contro, l’interessato ha l’obbligo di tutela delle salme della sua famiglia, salme collocate nella tomba, che pertanto va manutenuta, indipendentemente dalla promiscuità.
In alternativa può far portare le salme di cui ha la tutela nel cimitero in altra/altre tombe, e disinteressarsi della tomba/cappella di cui trattasi.
In questo caso, il comune, vista l’irrintracciabilità degli aventi diritto, può avviare la procedura di tomba abbandonata e incamerarla, spostando i rimanenti resti nell’ossario comune.
Bisognerebbe sapere cosa dice il regolamento di polizia mortuaria, e la concessione originaria, specie nel caso di tomba di famiglia, riguardo agli obblighi di manutenzione; una procedura così ferrea presuppone un altrettanto ferreo regolamento.
Al punto in cui sono arrivate le cose, con le manutenzioni eseguite, se si tratta di cappella gentilizia, la pubblica incolumità non sussiste, se si tratta di tomba di famiglia, come pare, non sembra ci sia niente da fare.