Partecipazione alle spese di manutenzione di cappella gentilizia da parte di figlia adottiva
Nel 1853 il mio bisnonno costruì una cappella che divise con suo fratello (parte destra e parte sinistra).
Con il passare degli anni nelle due parti sono stati sepolti i loro discendenti (Jus sanguinis).
Nella parte di mia pertinenza, al momento è sepolto, assieme a mia madre (nipote del fondatore) anche una figlia del fondatore ed il suo coniuge.
Già morta la figlia del fondatore, il coniuge adotta una ragazza (ora in vita) e volle seppellire nella cappella anche la madre naturale della figlia adottiva.
La figlia adottiva ora si rifiuta di partecipare, in quota parte, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella che tutti noi discendenti dei sepolti dividiamo per asse ereditario.
Considerando che nella cappella sono di fatto sepolti:
- la madre naturale della donna,
- il suo padre adottivo (alla cui morte ha ereditato beni immobiliari che il padre adottivo aveva ricevuto in eredità dalla moglie, figlia del fondatore della cappella),
- la moglie del padre adottivo
Chiedo:
- se la volontà di non contribuire alle spese di manutenzione della cappella sia lecita
- quali siano i riferimenti normativi che possono giustificare l’atteggiamento di rifiuto alla divisione delle spese o di obbligo alla contribuzione ad esse.
Premesso che:
1) occorre visionare cosa è contenuto nell’atto di concessione della Vs. Tomba di famiglia;
2) occorre fare riferimento ai disposti del Regolamento di Polizia mortuaria del Comune dove è ubicato il Cimitero che accoglie il Vs. Sepolcro familiare,
se l’adottiva è stata adottata in minore età, per il codice civile (art. 74 CC) è considerata parente; se adottata in maggiore età non è parente (art. 291 e seg. CC).
Se è considerata parente, ha pari titolo con gli altri discendenti e ha l’obbligo di manutenzione alla pari degli altri a meno che non rinunci per se e discendenti a farsi seppellire nella tomba.
Se non è parente, non può farsi seppellire nella tomba a meno che tutti gli aventi diritto non lo permettano.
La faccenda è complicata dal fatto che i resti della madre naturale, accolti nella tomba, possono essere movimentati solo dalla figlia (l’Adottiva), indipendentemente dalla rinuncia della stessa.
Possibili le alternative:
a) è parente e non rinuncia a farsi seppellire; deve partecipare alle spese e potete agire per vie legali nei suoi confronti per obbligarla (la manutenzione è a carico degli aventi diritto per quota parte; fate conto che sia un condominio).
b) È parente e rinuncia a farsi seppellire e non partecipa alle spese: visto che la madre rimane, che almeno conceda di ridurre i suoi resti in una cassetta resti ossei (o autorizzi la cremazione), con ricollocamento nello stesso loculo, in modo che si recuperi un posto salma per gli aventi diritto (in un loculo possono essere collocati solo 1 feretro e quante cassette o urne possono essere contenute). Possibile in caso di accordo fra le parti.
c) Non è parente; non può farsi seppellire nella tomba di famiglia (né i suoi discendenti) a meno che tutti gli aventi diritto non l’autorizzino, e anche qui si tratta di mettersi d’accordo. Non è tenuta alla manutenzione, e per i resti della madre, vedi punto precedente
Teniamo sempre presente che possono farsi seppellire i discendenti iure sanguinis in ordine di premorienza, ovvero chi muore prima, prima occupa un posto salma.