Proroga di concessione e benemerenza
Mio zio ha ottenuto la concessione di una sepoltura gentilizia di 12 posti; nella concessione ha precisato che la moglie, la cognata ed il cognato al loro decesso avessero accesso alla sepoltura senza costi particolari.
Lo zio e la consorte sono deceduti, il cognato è deceduto, rimane la cognata.
Per motivi contingenti recentemente è stata ospitata temporaneamente la salma di un parente e per autorizzarne l’accesso è stata richiesta dall’ente la firma della cognata menzionata nella concessione e non della figlia vivente.
- Allo scadere della concessione a chi l’onere del rinnovo?
- alla dipartita della unica figlia a chi la concessione?
Privato
L’”Ente” a cui si fa riferimento potrebbe essere il Comune o una Confraternita, Associazione, Misericordia o simile.
Caso in cui l’” Ente” a cui si fa riferimento sia il Comune. Nel caso di Confraternita si veda la risposta completa.
Alla morte del fondatore del sepolcro, subentrano come titolari della concessione i parenti più prossimi, in questo caso la figlia, ma visto che il fondatore del sepolcro ha riservato due posti a cognato e cognata, qualificabili tecnicamente come “benemeriti”, a cui sono stati riservati dei posti salma per loro che nessun altro può occupare, bene ha fatto il Comune a rivolgersi a questo “benemerito superstite” per verificare che il deposito temporaneo potesse essere attuato senza ledere il suo diritto.
La sepoltura avviene per premorienza fra tutti gli aventi diritto, che sono tutti i parenti fino al grado previsto dal regolamento di PM comunale, o, in assenza, fino al VI grado di parentela, più le persone singolarmente indicate, nel caso cognato/a (“benemeriti”). Il che significa che chi prima muore prima viene sepolto fino a capienza, salvo il mantenimento del posto salma riservato ai benemeriti dal fondatore del sepolcro.
Quanto alla sepoltura definita temporanea (non esiste una sepoltura di questo tipo), probabilmente è dovuta al fatto che il comune non ha al momento loculi/spazi disponibili e si e’ optato per questo “appoggio” e il feretro va quanto prima tumulato/inumato altrove. Se il parente fosse rientrato fra quelli aventi diritto in quanto rientranti fra i gradi di parentela previsti nel regolamento di polizia mortuaria (o da C.C.) aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia, avrebbe potuto rimanere come sepoltura definitiva.
Veniamo adesso ai quesiti:
1) Se possibile da regolamento comunale la figlia, come parente di grado più prossimo del concessionario fondatore del sepolcro può prorogare (non rinnovare) la concessione, pagandone gli oneri, e ricevendo in cambio il diritto di sepoltura per lei e parenti previsti e mantenimento delle sepolture già effettuate per tutto il periodo di proroga, ma la proroga non solo non è obbligatoria, ma è anche un caso particolare, per cui potrebbe anche rinunciare, con la conseguenza che rimane solo il diritto della cognata a farsi seppellire (lei sola e non discendenti o parenti o affini) e nessun altro. A questo punto la cognata dovrebbe pagare la proroga per tutta le tomba (il che sembra improbabile), oppure la tomba ritornerebbe nella disponibilità del Comune, con possibilità di causa per danni verso la figlia nella veste non di discendente avente titolo del concessionario (zio) ma di erede dello zio, e qui entriamo in un complicato aspetto legale. Conviene mettersi d’accordo, per esempio con pagamento della cognata, se ancora vivente, solo di 1/12 dell’importo del rinnovo (occuperà un posto su 12), in quanto la promessa di accesso gratuito si riferiva alla concessione originaria di durata stabilita, e non ad una proroga.
2) Nel caso di proroga della concessione, la figlia, avente titolo alla concessione, e tutti i parenti fino al grado previsto (max VI o meno se il regolamento comunale prevedesse di meno) nonché gli affini (marito/moglie) hanno diritto a farsi seppellire, per premorienza, salvo riservare comunque un posto salma alla cognata (solo lei). Alla morte della figlia subentrano come aventi titolo i parenti più prossimi (es.: i suoi figli). Per capire fino a dove si può arrivare, la figlia dello zio è di grado I del fondatore, i suoi figli II, e così via. Per i gradi di parentela si veda Gradi di Parentela
Per una trattazione completa, il caso di confraternita, e chiarimenti su alcune dizioni o situazioni si veda la risposta completa