Revoca di Concessione Perpetua di loculi cimiteriali
Trasmetto, completa di allegati, una richiesta che mi è pervenuta dal comune sotto indicato nel caso possa essere interessante per le Vostre casistiche.
Il Comune di Castagnole Lanze, con lettera A.R. (All.1) ha chiesto il rinnovo della concessione relativa a due loculi acquistati negli anni 1962 e 1964 ed utilizzati in pari data, per i quali non si trova il contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale approvato in data 11/12/2001 (All.2). Stessa procedura per 6 loculi acquistati nel 1958 (All.3).
Il Reg. comunale rimanda al DPR 285/90 ma non fa alcun riferimento a precedenti regolamenti comunali e non specifica che le disposizioni contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Chiedo cortesemente se la procedura è da considerare corretta o non ha validità per le “Concessioni Perpetue”.
Arch. B. Bausola
La Redazione ritiene che il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria di Castagnole Lanze e la procedura attuata relativamente al tema proposto e cioè “Trasformazione delle concessioni cimiteriali da perpetue a temporanee” sia sostanzialmente corretto.
Si consiglia quindi di aderire alla richiesta del Comune, anche perchè, alla fine, forse le conviene.
Infatti, per una sepoltura perpetua non è possibile estumulare il cadavere/resto mortale collocato ab origine nel sepolcro, il che significa che lo stesso loculo non può essere riutilizzato per una nuova sepoltura.
Di contro, secondo il vigente regolamento comunale, se la concessione è a durata limitata, è possibile cremare i resti del defunto originario (o raccoglierne le ossa), inserire nel loculo sia un nuovo feretro sia l’urna con le ceneri (o cassetta resti ossei) del precedente, che anche quante altre urne cinerarie o cassette resti ossei ci stanno, a capienza. Per cui si avrebbe a disposizione un loculo per 50 anni per 1.000 euro.
I riferimenti si trovano nella concessione, nel regolamento comunale di P.M. e nella normativa di settore.
Dalla copia inviataci di una delle sue concessioni rilasciate dal Comune di Castagnole Lanze nel 1958, leggiamo “ … La presente concessione si intende fatta ed accettata fra le parti alle condizioni, modalità risultanti dalle leggi, regolamenti sulla sanità pubblica e sui cimiteri e dal regolamento comunale di polizia mortuaria, in vigore, o che venissero in seguito emanate. …”
Dal Regolamento di Polizia Mortuaria comunale vigente (approvato dal C.C. nel dicembre 2001) all’art. 42 si legge: “ … 1. I loculi possono contenere un solo feretro. E’ consentita la collocazione di più cassette di resti in un unico tumulo, sia o meno presente il feretro. … 3. … Il diritto di concessione individuale ha durata di anni 50 dalla data della tumulazione della salma di uno degli aventi diritto. 4. … è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all’epoca della scadenza. … (N.B. la dizione eredi è definita all’art. 40 al comma 3).
Ricordiamo che sono sepolture private tutte le sistemazioni cimiteriali diverse dall’inumazione in campo comune, quale ne sia la tipologia e le dimensioni.
Secondo il prevalente orientamento della giustizia amministrativa, le concessioni perpetue esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 92, comma 2, primo periodo, del D.P.R. 285/1990 che le rende salve dalla procedura di revoca, mantenendo quindi il carattere di perpetuità. Ciò nonostante, un recente filone ritiene, invece, ammissibile la trasformazione delle concessioni cimiteriali da perpetue a temporanee, in considerazione della natura demaniale dei cimiteri, che non consentirebbe di attribuire diritti a privati senza limiti di tempo: la Redazione è quindi allineata con tale secondo orientamento giurisprudenziale.
Difatti i cimiteri nei concetti posti con il TU delle Leggi sanitarie del 1934 venivano identificati come strutture pubbliche comunali, previste con processi rigenerativi del loro uso stabilendo la forma gratuita della inumazione e il riuso del campo di sepoltura dopo il ciclo decennale ordinario di inumazione. Con la diffusione della tumulazione che si è diffusa con la costruzione dei colombari e quindi dei loculi principalmente singoli i cimiteri si sono trasformati in patrimonio immobiliare vero e proprio seppure nel 1942 con il Codice Civile emanato fosse stato chiarito il loro carattere di Bene pubblico comunale demaniale.
Altra considerazione importante: l’art. 85 del DPR 285/1990 dispone che l’estumulazione (quindi sia quella ordinaria che quella straordinaria) può essere svolta nelle tombe (o loculi) a concessione a tempo determinato: cioè esclude esplicitamente tali operazioni per le concessioni perpetue.
Infine ricordiamo che nel caso di concessioni perpetue di loculi in cui è stato sepolto il defunto per il quale venne richiesta, è impedito il riuso del loculo per altri familiari del titolare della concessione senza esplicita norma comunale che possa eventualmente consentire l’introduzione di Resti ossei o Ceneri di altri defunti familiari per un numero fissato o fino ad esaurimento della capienza, posto il fatto che il feretro presente non può essere ridotto.